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Trasferimenti immobiliari: chiarimenti sulla tassazione applicabile ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

21 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.

La Circolare fornisce in particolare i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014).

L’Agenzia delle Entrate si sofferma sui seguenti profili: modifiche all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR; atti immobiliari soggetti ad IVA; effetti della riforma sugli atti societari: conferimento di beni immobili e assegnazioni ai soci; effetti della riforma sugli atti giudiziari – atti recanti il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari; esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; regole di determinazione della base imponibile; applicazione delle imposte minime di registro; soppressione delle agevolazioni previste in leggi speciali; regimi agevolativi applicabili; decorrenza delle nuove disposizioni.

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