La fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (FIA) riservati di diritto italiano in comparti di un OICR di diritto lussemburghese, quando avviene senza liquidazione dei fondi incorporati, senza rimborso delle quote e con assegnazione ai partecipanti di azioni del comparto ricevente di valore corrispondente, costituisce un’operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte dirette, irrilevante ai fini IVA e non produttiva di effetti impositivi in capo ai quotisti; ai fini dell’imposta di registro, l’atto è escluso dall’obbligo di registrazione, ferma l’applicazione dell’imposta in misura fissa in caso di presentazione per la registrazione ovvero di redazione in forma pubblica o di scrittura privata autenticata.
Questo, in sintesi, il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 6 marzo 2026, in relazione a una riorganizzazione che coinvolgeva due FIA italiani feeder e i corrispondenti comparti di un FIA UE di diritto lussemburghese (fondo master).
La disciplina delle fusioni di fondi è costruita, anzitutto, sulle regole del TUF e della disciplina di vigilanza in materia di gestione collettiva, dalle quali emerge che la fusione tra OICR consiste nello scioglimento, senza liquidazione, dell’organismo incorporato, con trasferimento in continuità di tutte le attività e passività all’OICR o al comparto ricevente e con attribuzione ai partecipanti di quote o azioni dell’OICR o del comparto ricevente.
Sul piano tributario, per gli OICR italiani rileva l’art. 73 TUIR, che li qualifica soggetti passivi IRES ma ne sancisce l’esenzione, purché sussistano le forme di vigilanza prudenziale richieste; sul versante dei partecipanti, vengono invece in rilievo gli artt. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 e 10-ter della legge n. 77 del 1983, che individuano gli eventi fiscalmente rilevanti, quali la distribuzione dei proventi, il riscatto, la liquidazione, la cessione e, per gli OICR multi-comparto, lo switch, ossia la conversione di quote o azioni da un comparto a un altro dello stesso organismo.
Nel caso di specie, la società di gestione, con sede legale in Italia, aveva istituito e gestiva due FIA feeder italiani, interamente investiti, salvo una componente marginale di liquidità, in due comparti di una SICAV di diritto lussemburghese, anch’essa gestita dalla medesima società; il progetto di fusione approvato prevedeva l’integrazione dei due fondi italiani nei comparti esteri già partecipati, mediante trasferimento integrale del patrimonio, annullamento delle azioni detenute dai fondi feeder e assegnazione diretta ai quotisti di nuove azioni dei comparti riceventi, senza conguagli in denaro.
L’Agenzia ha ritenuto che tale operazione avesse natura meramente riorganizzativa e non realizzativa, perché non determinava alcuna liquidazione né alcun disinvestimento.
Da ciò discende la neutralità ai fini delle imposte sui redditi, l’irrilevanza ai fini IVA per difetto del requisito oggettivo e, quanto all’imposta di registro, l’esclusione dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 7 della Tabella allegata al TUR, ferma restando l’applicazione dell’imposta in misura fissa nei casi previsti dal TUR. La stessa conclusione è stata estesa ai quotisti, poiché la fusione non integra né cessione di quote, né rimborso, né liquidazione, né l’operazione di switch.


