Anche quando la verifica fiscale ha ad oggetto locali ad uso promiscuo, il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Procura non soddisfa le condizioni che l’art. 8, par. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo pone come presupposto di legittimità di qualsiasi ingerenza nella vita privata e nel domicilio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità italiana, infatti, «tale autorizzazione non deve essere motivata, in quanto considerata un “mero requisito procedurale”».
Queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte EDU nella sentenza in commento (Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri c. Italia), pubblicata lo scorso 5 marzo e inserita nel più ampio filone inaugurato dalla pronuncia Italgomme del 6 febbraio 2025 e portato avanti con le decisioni Agrisud dell’11 dicembre 2025 e, poi, da Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026. Non a caso, la Corte si è pronunciata “a comitato”, e cioè con un collegio deliberante formato da tre giudici, come di consueto avviene – per espressa previsione dell’art. 28, comma 1, lett. b) CEDU – quando “la questione […] origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte“.
La vicenda trae origine da un accesso della Guardia di Finanza effettuato presso la sede legale di una società – la Edilsud 2014 S.r.l. semplificata -, ubicata nell’abitazione del suo legale rappresentante: il caso paradigmatico di locale adibito ad uso promiscuo, ossia contestualmente destinato allo svolgimento di attività imprenditoriale e a uso abitativo privato. Al fine di procedere alle attività di verifica in loco – durate le quali, peraltro, non veniva rinvenuta documentazione particolarmente rilevante – i verificatori si erano quindi muniti dell’autorizzazione del Pubblico Ministero, invero richiesta ex art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per i locali di tale natura.
La società e il suo legale rappresentante decidevano pertanto di adire, pur con ricorsi separati, la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione, e specificamente denunciando «l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione nazionale e la mancanza di garanzie procedurali sufficienti a proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà, e in particolare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate».
A fronte di tali censure, il Governo italiano aveva preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni, puntualizzando come i ricorrenti non avessero impugnato gli esiti dell’accesso dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali. La Corte ha tuttavia respinto con decisione l’eccezione, confermando – in linea con quanto già statuito nelle precedenti pronunce – che i ricorsi interni previsti dalla normativa italiana non costituiscono rimedi effettivi ex art. 35 della Convenzione, in quanto inidonei ad assicurare un livello adeguato di tutela contro le violazioni di matrice convenzionale lamentate.
Quanto al merito, e richiamando specificamente le conclusioni già raggiunte in occasione della decisione Italgomme, la Corte ha evidenziato come il provvedimento di cui si erano avvalsi i verificatori non fosse motivato, essendo considerato alla stregua di mero requisito procedurale, sì da rendere tale autorizzazione «paragonabile a quella rilasciata dal capo della Polizia tributaria o dall’Agenzia delle Entrate, che la Corte ha già ritenuto inadeguata nella causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e a. ». Infatti, la formale provenienza da un organo giudiziario lascia di fatto immutata la sua sostanza, che è e rimane priva di un effettivo contenuto garantistico. In verità, tale circostanza discende direttamente dallo stato della legislazione nazionale, che impone uno specifico onere motivazionale solamente nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio si riferisca a locali adibiti in via esclusiva ad abitazioni di privati, senza essere impiegati al contempo per lo svolgimento di attività economiche.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che l’ingerenza oggetto della controversia non fosse «conformemente alla legge», come imposto dall’art. 8, par. 2 della Convenzione, e ha conseguentemente riconosciuto ai ricorrenti la somma di 7.600 a titolo di risarcimento per il danno morale subito.


