Consob ha sottoposto alla consultazione alcune modifiche alle proprie Disposizioni in tema di cartolarizzazioni, emanate in attuazione del TUF (art. 4-septies.2).
L’art. 4-septies.2, del TUF, in particolare, attribuisce a Consob le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni, quando non vi sono soggetti vigilati da altre autorità di settore, da Banca d’Italia, IVASS e dalla COVIP.
Consob, dopo un primo periodo di applicazione delle Disposizioni in questione, propone quindi delle modifiche al fine di ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, in particolare qualora siano tenuti a rendere informative sulle operazioni di cartolarizzazione, oltre che alla Consob, anche alle autorità prudenziali.
Le modifiche, più nel dettaglio, incidono sulle Sezioni II, III e IV:
- alla Sezione II, sugli obblighi di notifica delle operazioni di cartolarizzazioni oggetto di vigilanza da parte di Consob che non si qualificano come “semplici, trasparenti e standardizzate” (“STS”), si propone in particolare di:
- precisare il contenuto delle informazioni da trasmettere a Consob tramite il modello di dati per le cartolarizzazioni private, di cui alle Disposizioni Consob
- esplicitare quali siano i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni
- chiarire che in caso di eventi significativi è necessario rendere una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell’operazione ai requisiti stabiliti dal Regolamento Cartolarizzazioni
- alla Sezione III sulle cartolarizzazioni STS, si propone di:
- esplicitare quali siano i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai requisiti di cui gli artt. da 20 a 26-sexies del Regolamento Cartolarizzazioni
- consentire all’organo con funzioni di gestione di un ente significativo di delegare la dichiarazione di conformità a un soggetto facente parte di tale ente e a ciò appositamente designato, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al delegante
- ribadire espressamente nelle Disposizioni Consob, in linea con quanto già stabilito dall’apposito modello di dati, che a Consob deve essere data tempestiva notifica della chiusura delle cartolarizzazioni STS.
- alla Sezione IV, sulle tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi, si propone di:
- estendere la tempistica prevista per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Sezione II, par. 1, e di quelle STS di cui alla Sezione III, par. 1, ad un mese dalla data di emissione
- integrare le previsioni originariamente incluse nella Sezione II concernente le modalità di notifica nel caso in cui siano presenti più soggetti obbligati
- chiarire che l’attività di trasmissione delle informazioni può essere delegata al servicer dell’operazione.
La consultazione è aperta sino al 27 aprile 2026.

