Con la risposta a interpello n. 50/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di un’esplicita previsione di legge, la società beneficiaria costituita per effetto di una scissione mediante scorporo non può “ereditare”, dalla società scissa, il requisito del triennio di attività richiesto dall’art. 17-bis, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997 per ottenere la certificazione di sussistenza dei requisiti (c.d. DURF) funzionale ad accedere al regime che alleggerisce gli adempimenti e consente di non subire il divieto di compensazione previsto dalla disciplina.
Quando opera il menzionato art. 17-bis, l’impresa che svolge l’appalto deve versare le ritenute sui dipendenti impiegati nel contratto, senza poterle pagare usando crediti fiscali in compensazione tramite F24, e deve anche trasmettere al committente le deleghe e i dati dei lavoratori. Il DURF serve proprio a uscire da questo meccanismo. Se l’impresa dimostra di essere affidabile, tra le altre, perché attiva da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e con un adeguato livello di versamenti, allora può consegnare al committente la certificazione e gli obblighi speciali non si applicano.
In altri termini, senza DURF l’impresa sopporta più adempimenti e, soprattutto, deve pagare le ritenute direttamente, senza poter compensare crediti fiscali.
Nel caso di specie la contribuente era nata nel 2025 per effetto di una scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c., cioè un’operazione in cui una società trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio a una o più società, anche di nuova costituzione, ma le partecipazioni nella beneficiaria restano alla società scissa e non vanno ai soci come avviene nella scissione tradizionale. L’operazione, quindi, frammenta beni e rapporti senza estinguere la scissa.
La società istante, a questo punto, rappresentava che l’attività operativa proseguiva senza interruzioni e che, prima dell’operazione, la società “originaria” poteva gestire i versamenti con compensazione, mentre la nuova società, essendo formalmente di recente costituzione, non poteva chiedere il DURF perché priva del requisito del triennio. La contribuente chiedeva allora di considerare, ai fini del triennio, anche gli anni di attività maturati dalla scissa, invocando i principi di continuità e neutralità tipici delle operazioni straordinarie.
L’Agenzia, tuttavia, ha negato questa possibilità.
Da un lato, si osserva, la disciplina del DURF come regola speciale, inserita dal legislatore per contrastare fenomeni evasivi legati agli appalti ad alta intensità di manodopera, nei quali l’impresa potrebbe omettere versamenti e usare indebitamente crediti in compensazione per “coprire” ritenute e contributi, con effetti distorsivi anche sulla concorrenza. Proprio perché la norma è pensata come presidio antielusivo, i requisiti che consentono l’esonero devono essere letti in modo stringente e non possono essere ampliati oltre quanto scritto dal legislatore.
Dall’altro lato, l’A.F. ha richiamato la disciplina fiscale della scissione contenuta nell’art. 173 TUIR, evidenziando che le recenti modifiche introdotte per la scissione con scorporo regolano in modo puntuale le posizioni trasferibili tra i soggetti coinvolti. Secondo l’Agenzia, questo intervento puntuale e di dettaglio del legislatore, che disciplina il passaggio delle posizioni fiscali trasferibili alla beneficiaria dello scorporo, non consente di estendere il principio di continuità fino a far rientrare anche l’anzianità complessiva dell’attività economica come requisito utile a ottenere il DURF. In mancanza di una norma che dica espressamente che il triennio può essere computato anche guardando alla storia della scissa, la società beneficiaria resta, ai fini di questo specifico regime, una società “in attività” da meno di tre anni.
In conclusione, la società nata dalla scissione mediante scorporo non può usare il triennio maturato dalla scissa per ottenere il DURF e, finché non matura autonomamente i tre anni di attività richiesti, resta soggetta al regime dell’art. 17-bis con i relativi adempimenti, e con l’impossibilità di utilizzare la compensazione per il versamento delle ritenute.


