Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2026/799 del 30 marzo 2026 che armonizza alcuni aspetti del diritto in materia di insolvenza (c.d. seconda Direttiva Insolvency).
L’obbiettivo principale della direttiva è quello di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza.
Infatti, le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal Regolamento (UE) 2015/848 hanno contribuito ad aumentare l’incertezza giuridica e l’imprevedibilità dell’esito delle procedure di insolvenza; ciò soprattutto per quanto concerne quelle sul valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza, che hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.
La seconda Direttiva Insolvency prevede quindi disposizioni armonizzate in materia di:
- azioni revocatorie (Titolo II), che vengono rafforzate, introducendo norme minime armonizzate che, in particolare:
- consentono di dichiarare nulli, annullabili o inefficaci gli atti giuridici pregiudizievoli che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori, tramite soddisfazione o costituzione di garanzia nei 3 mesi precedenti al deposito della domanda che ha portato all’apertura della procedura di insolvenza o successivamente al suo deposito o alla delibera di apertura della procedura
- consentono di dichiarare nulli, annullabili o inefficaci crediti esigibili di un creditore debitamente soddisfatto o garantito nei 3 mesi antecedenti la domanda di insolvenza, e, in aggiunta, se il creditore era a conoscenza dell’incapacità del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale, del deposito di una domanda di apertura della procedura di insolvenza o della assunzione, in assenza di tale domanda, di una delibera di apertura di una procedura di insolvenza
- consentano di dichiarare nulli, annullabili o inefficaci gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo manifestamente inadeguato se perfezionati nei 12 mesi antecedenti al deposito della domanda o successivamente al suo deposito
- consentano di dichiarare nulli, annullabili o inefficaci gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori, se perfezionati nei due anni antecedenti al deposito della domanda e la controparte fosse a conoscenza dell’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio alla massa dei creditori
- rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare (Titolo III):
- le autorità amministrative o gli organi giurisdizionali designati potranno accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari qualora l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nelle procedure di insolvenza in corso, comprese le procedure temporanee, chieda informazioni sui conti bancari e le informazioni sui conti bancari siano necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie
- gli amministratori delle procedure di insolvenza, al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati, avranno accesso tempestivo alle informazioni sui titolari effettivi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute nei registri centrali interconnessi dei titolari effettivi, nonché ai registri e alle banche dati nazionali elencati nell’allegato alla Direttiva
- procedura di pre-pack (Titolo IV), definita nella seconda Direttiva Insolvency come quella procedura che consente la vendita dell’intera impresa del debitore, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale al miglior offerente nel corso della procedura di insolvenza; tale procedura:
- può essere, ai sensi del diritto nazionale, una procedura distinta o parte di una procedura già esistente di insolvenza
- dovrà prevedere che il debitore che vi acceda mantenga il controllo totale o almeno parziale dei propri beni e della gestione corrente della sua impresa durante la fase di preparazione
- è distinta in due fasi:
- fase di preparazione, con nomina di un commissario indipendente dal debitore; il processo di vendita ivi svolto deve essere competitivo, trasparente ed equo e conforme alle norme di mercato, per cui il commissario dovrà giustificare per quale motivo ritiene che tali requisiti siano soddisfatti, raccomandare il migliore offerente come acquirente e attestare in una dichiarazione che, sulla base della sua valutazione, la migliore offerta non costituisce una violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori
- fase di liquidazione, svolta mediante procedure di insolvenza diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva e che inizia quando è adottata una decisione sull’apertura della procedura di insolvenza: l’organo giurisdizionale dovrà autorizzare la vendita se (alternativamente) l’acquirente è proposto dal commissario, sia stato selezionato nell’ambito di un’asta pubblica, o la vendita sia approvata dai creditori
- non può essere sospesa in caso di ricorsi contro le decisioni dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente relative all’autorizzazione o all’esecuzione della vendita dell’impresa, o di parte di essa (a meno che non siano adottate misure adeguate a copertura dei danni che potrebbero essere causati da una sospensione ingiustificata dell’esecuzione della vendita, come l’obbligo che il ricorrente costituisca un garanzia o sia responsabile di tali danni)
- qualora siano necessari finanziamenti temporanei, non potranno essere dichiarati nulli, annullabili o inefficaci e i concedenti di finanziamenti temporanei non saranno ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori; inoltre, i nuovi finanziamenti o i finanziamenti temporanei potranno avere il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell’ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale. In particolare, nel rispetto del grado di priorità dei crediti sorti nel corso della procedura di insolvenza, gli Stati membri potranno disporre che:
- ai concedenti di finanziamenti temporanei possano essere concessi diritti di garanzia sul ricavato della vendita al fine di garantire il rimborso
- i finanziamenti temporanei, se concessi dagli offerenti interessati, possano essere ammessi a compensazione a fronte del prezzo da pagare nell’ambito dell’offerta aggiudicata
- i diritti di garanzia o altri gravami dovranno essere svincolati alle stesse condizioni che si applicherebbero nella procedura di insolvenza ai sensi del diritto nazionale; inoltre lo svincolo dei diritti di garanzia potrebbe non essere subordinato al consenso dei titolari di crediti garantiti
- comitati dei creditori (Titolo VI): possono essere istituiti dall’assemblea dei creditori dopo l’apertura della procedura di insolvenza, o anche prima; la Direttiva specifica poi:
- la nomina dei membri
- il metodo di lavoro
- la funzione e l’esercizio dei diritti e degli obblighi dei comitati dei creditori.
La seconda Direttiva Insolvency dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 22 gennaio 2029; le disposizioni in materia di accesso alle informazioni sui conti bancari di cui agli artt. 15, 16 e 17 dovranno invece essere recepite entro il 10 luglio 2029.


