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Flash News

Trasparenza fiscale: esclusa SIM consulenziale

31 Marzo 2026

Nicole Volpe, Laureanda in Mercati e Strategie d’Impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore

Bruno Ruscio, Avvocato tributarista in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 43/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito taluni chiarimenti su diverse comunicazioni di “compliance” che interessano gli intermediari finanziari e collegate all’assolvimento di obblighi di “trasparenza fiscale”, nello specifico occupandosi di un caso relativo ad una SIM ritenuta, in esito all’analisi svolta, esclusa dall’ambito soggettivo di applicazione, in virtù dello svolgimento di attività di pura consulenza in investimenti finanziari

Nello specifico, la fattispecie attenzionata ha riguardato una SIM che, preliminarmente descrivendo la propria attività di consulenza finanziaria – svolta “senza detenzione, anche di carattere temporaneo, di strumenti finanziari e disponibilità liquide appartenenti alla clientela” – ha chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza in capo alla stessa degli obblighi di: 

  • comunicazione all’anagrafe tributaria dei rapporti finanziari
  • monitoraggio fiscale
  • segnalazione FATCA
  • segnalazione CRS.

In risposta al primo quesito, richiamando altresì propri precedenti di prassi, l’amministrazione finanziaria ha esplicato le ragioni a sostegno dell’esclusione, partendo dall’interpretazione letterale dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, alla luce della quale risultano rimanere fuori dal campo di applicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza.

Parimenti, l’Agenzia ha escluso l’obbligo di adempiere alle comunicazioni di monitoraggio fiscale, precisando che, sebbene la società istante integri il requisito soggettivo degli obbligati, non risulta tuttavia tenuta per mancanza del requisito oggettivo, visto il tipo di attività svolta che non comprende l’insorgere di un rapporto di natura finanziaria con la propria clientela né, tantomeno, comporta la gestione o l’intermediazione di flussi di pagamento di un qualsivoglia intermediario finanziario. 

Sulla stessa linea, con riferimento agli obblighi di segnalazione FATCA e CRS, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, seppur le Istituzioni Finanziarie Italiane (IFI) (tra cui figurano le SIM) siano tenute agli obblighi di adeguata verifica fiscale e di comunicazione di cui alle richiamate normative (Art.1 n.5 lettera c), ii) del d.m. 6 agosto 2015), nel caso di specie non viene soddisfatto il requisito oggettivo della normativa, ancora una volta in ragione dell’assenza di attività idonee all’insorgenza di rapporti di natura finanziaria rilevanti.

In definitiva, sull’assunto per cui la Società istante non eserciti attività d’investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti e non si occupi della loro movimentazione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che lo svolgimento dell’attività di consulenza pura in materia di investimenti svolta da una SIM sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS. 

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