La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con sentenza pubblicata il 24 marzo 2026 n. 6988 (Pres. Marchese, Rel. Gandini) si è pronunciata in merito al diritto alla NaSPI in caso di accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
In particolare, nel caso di specie era avvenuta una risoluzione consensuale del rapporto lavorativo con cui le parti si accordavano per evitare la risoluzione giudiziale del rapporto e, a tal fine, prevedevano un apposito beneficio di incentivo all’esodo.
L’art.3 co. 2 del d.lgs. 22/2015 prevede come la NaSPI sia riconosciuta a chi ha rassegnato le dimissione per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro realizzata nell’ambito dell’art. 7 della L. 604/1966.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva evidenziato come non si versasse nell’ipotesi di cui all’art. 3 co. 2 del d.lgs. 22/2015 poiché non si trattava di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito di cui all’art. 7 della L. 604/1966, ovvero non si trattava di un accordo successivo alla comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO).
Non risultava, infatti, che il datore avesse dato notizia alla Direzione Territoriale del Lavoro dell’intenzione di procedere al licenziamento per GMO.
La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto applicabile in via analogica l’accettazione dell’offerta di conciliazione agevolata ex art. 6 del d.lgs. 23/2015, poiché alla base dell’accordo vi era la scelta di riorganizzazione datoriale volta alla riduzione del personale.
A seguito del riconoscimento in primo e secondo grado dell’assenza del diritto di INPS alla restituzione della somma erogata a titolo di NaSPI, l’ente di previdenza sociale ha proposto ricorso per Cassazione.
La Corte, alla luce dell’applicazione analogica operata dalla Corte d’appello, evidenzia come questa sia possibile solo in assenza di una norma che possa regolare il caso concreto e quindi quando tale rimedio risulta fondamentale per colmare un vuoto normativo.
Nel caso di specie la Corte ritiene non sussistesse alcuna lacuna normativa alla luce della sussistenza del citato art. 3 co. 2 del d.lgs. 22/2015 e, in aggiunta, evidenzia che la fattispecie disciplinata dalla norma applicata dalla Corte d’appello sia del tutto differente rispetto al caso di specie.
La Corte quindi cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello.

