Il contributo analizza il diritto di informazione e controllo del socio di S.r.l. che non partecipa all’amministrazione, evidenziandone la funzione di strumento di autotutela e di controllo individuale. Viene approfondita la natura, l’oggetto, i limiti di tale diritto, l’estensione alle società controllate e, infine, le azioni giudiziali esperibili in caso di opposizione al suo esercizio.
1. Diritto di informativa del socio come forma di autotutela
In materia di controllo e di diritto all’informazione il socio di società a responsabilità limitata assume un ruolo centrale. Per l’assunzione di un ruolo così cruciale, non deve trattarsi di un socio qualsiasi, bensì di un socio che non partecipi all’amministrazione. La centralità del socio in materia di controllo viene così a configurare una forma di autotutela all’interno della s.r.l., contrapposta invece ad una forma di etero-tutela rappresentata dall’organo di controllo[1], esterno alla società.
2. Analogie con il diritto di controllo nelle società di persone
Il diritto di informativa del socio che non partecipa all’amministrazione sociale è stato definito, all’indomani della riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. N. 6 del 2003, un fenomeno di privatizzazione del controllo[2], ma la genesi di questa forma di controllo ha un suo prototipo ben più risalente, ricavabile dalla disciplina delle società di persone. L’articolo 2261 c. c. prevede che i soci che non partecipino all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto degli affari compiuti. Il diritto di controllo di cui all’articolo 2476, secondo comma, c.c. riprende chiaramente alcune previsioni della norma dettata in tema di società di persone, in particolare il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione, ad ulteriore conferma del carattere strettamente personalistico e privatistico del controllo individuale esercitato dal socio di S.r.l.
In entrambe le norme sopra richiamate le condotte descritte sono tra di loro eterogenee, perché da una parte è prevista la “consultazione” e dall’altra la “ricezione di notizie sugli affari sociali”, con la prima azione il socio assume un ruolo attivo, nella seconda azione al contrario assume un ruolo passivo. La consultazione ha un oggetto definito (i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione), le notizie da ricevere hanno invece un contenuto non specifico.
3. Profili sistematici
Sotto il profilo sistematico, la fattispecie in questione è inserita in una piega dell’articolo 2476 c.c., norma di riferimento sul tema della responsabilità degli amministratori della S.r.l. La collocazione sistematica di questa disposizione è molto particolare perché, da una parte, il primo comma disciplina gli aspetti tipici e statici dell’azione di responsabilità, mentre il terzo comma regolamenta la parte dinamica e attiva dell’azione di responsabilità, in base alla quale ciascun socio non solo potrà promuovere un’azione di responsabilità di merito, ma potrà anche richiedere un provvedimento di revoca degli amministratori medesimi. Tra i due commi si situa la previsione sul diritto di informativa del socio che non partecipa all’amministrazione della società.
4. Rapporto tra diritto di informativa e azione di responsabilità
Ci si chiede quindi se debba ravvisarsi un collegamento funzionale tra diritto di informativa e azione di responsabilità, tenuto conto della sistematica sopra analizzata. Tale quesito trova risposta negativa, dal momento che il diritto di informativa può essere considerato del tutto svincolato dall’azione di responsabilità[3]. A conferma di questa impostazione sussiste l’evidenza per cui nell’art. 2476 c.c. non è previsto alcun prerequisito per l’avvio di un’azione responsabilità. Non si prevede, infatti, che l’azione di responsabilità possa essere promossa solo dopo che sia stato esercitato il diritto di informativa. Secondo la Giurisprudenza di merito[4], il diritto di informativa è strumentale a qualunque prerogativa del socio, di conseguenza non solo alla promozione dell’azione di responsabilità. Lo scopo potrebbe essere quello di una verifica dell’andamento della società, l’esercizio consapevole del diritto di voto in assemblea oppure valutazioni sull’esercizio del diritto di recesso o sulla vendita della propria quota sociale.
5. Autonomia
Ne consegue che il diritto di informativa è autonomo e non deve essere accompagnato da alcuna motivazione, il socio potrà non indicare alcun interesse specifico e l’organo amministrativo non potrà sindacare o contestare la richiesta[5]. Rimangono fermi i limiti della correttezza e della buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. e ulteriori possibili barriere di cui si tratterà nei paragrafi successivi.
Nell’esercizio del diritto di ispezione è presupposta la collaborazione degli organi sociali[6]. La consultazione deve essere diretta, quindi si tratta di una vera e propria lettura dei documenti che potrà avvenire presso la sede sociale o mediante la messa a disposizione di copie[7] e non potrà essere filtrata dall’organo amministrativo, ma potrà essere svolta tramite professionisti di fiducia. Quando, invece, sono chiedeste notizie sullo svolgimento degli affari sociali si frappone inevitabilmente il filtro dell’organo amministrativo.
6. Oggetto del diritto
Con riferimento all’ oggetto della richiesta, al di là dei documenti espressamente menzionati dall’art. 2476, secondo comma, c.c. è stato elaborato dalla Giurisprudenza di merito un criterio di carattere generale per cui può ritenersi ammissibile ogni richiesta di accesso all’informativa che abbia ad oggetto i documenti di cui l’organo amministrativo debba disporre ex lege per una corretta e diligente gestione della società[8] e per agire in modo informato. Tra questi documenti è possibile includere i contratti, la documentazione relativa ai rapporti debito-credito tra società controllate, verbali di accertamento e di applicazione di sanzioni, atti giudiziari, memorie, pareri. Non possono costituire oggetto di domanda, né dovrebbero essere consegnati documenti di lavoro, appunti interni, bozze, elaborazioni.
La locuzione “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” è vice versa molto ampia e quindi presuppone un’attività interpretativa. Secondo la Giurisprudenza di merito[9] l’ambito delle notizie deve essere circoscritto a quelle che sono tratte da elementi già positivi, con l’esclusione delle informazioni basate su documenti costituendi che implichino attività di valutazione o di elaborazione. Alla luce di questa impostazione, si potrà considerare adempiuto l’obbligo della società di soddisfare il diritto di informativa del socio nel momento in cui non solo vengono fornite notizie, ma anche i documenti che ne sono la fonte o il presupposto.
7. Estensione del diritto di informativa e controllo alle società controllate
Ci si chiede se il diritto di informativa e controllo possa essere esteso alle società controllate. Può infatti accadere che il socio di una holding statica di partecipazione decida di esercitare il proprio diritto di informativa relativamente a documenti e a notizie riguardanti la controllata, dal momento che se si limitasse a rivolgere la propria richiesta per ottenere informazioni inerenti soltanto alla S.r.l., di cui è socio – ma che si limita appunto a gestire delle partecipazioni -, otterrebbe un’informativa molto circoscritta. Per non svuotare di effettività il diritto in questione[10], si riconosce il diritto di ottenere delle informazioni che riguardino la società controllata, seppur con alcuni limiti di carattere qualitativo. Possono costituire oggetto della domanda del socio le informazioni che riguardano i rapporti tra controllante e controllata, in virtù dell’interesse diretto sul rapporto da parte della controllante, così come i dati patrimoniali che sono necessari per predisporre il bilancio, a maggior ragione se consolidato; inoltre, è ammissibile la condivisione di quelle informazioni che riguardino operazioni straordinarie della società controllata.
Qualora la controllata sia una società per azioni, si potrebbe eccepire la violazione, da parte del socio di S.r.l. che estenda le proprie richieste di informativa alle partecipate, della normativa relativa all’informazione applicabile alla società per azioni. Quest’ultima stabilisce un diritto di informativa tipizzato avente ad oggetto le informazioni che riguardino il bilancio di esercizio o i documenti di natura obbligatoria da redigere in occasione di operazioni straordinarie di modifica del capitale sociale. Per risolvere la questione viene in soccorso ancora una volta il criterio per cui si potranno richiedere tutte quelle informazioni delle quali l’organo amministrativo della S.r.l. deve conoscere e delle quali deve disporre per agire in modo conforme a criteri di diligenza e di cui deve disporre ex lege[11].
8. Deroghe statutarie
Lo statuto può regolare le modalità di esercizio del diritto di controllo, fermo restando che nessuna clausola statutaria potrà ridurre o comprimere in maniera significativa il diritto di informativa. Lo statuto potrà ad esempio individuare delle finestre temporali in cui tale diritto non possa essere esercitato o si potrà prevedere anche un ampliamento dei diritti previsti dalla legge, secondo un principio di derogabilità in melius. La clausola statutaria potrà ad esempio prevedere l’esercizio del diritto in qualunque momento, salvo che in un numero determinato e ragionevole di giorni precedenti il termine di deposito del progetto di bilancio di esercizio. La compressione del diritto in termini temporali potrebbe essere giustificata per il fatto che la raccolta dei documenti da parte dell’organo amministrativo potrebbe distogliere l’attenzione dalla vita corrente della società e, in particolare, nei giorni precedenti alla preparazione del bilancio, potrebbe essere problematico raccogliere i documenti richiesti.
9. Limiti all’esercizio del diritto: buona fede, riservatezza, concorrenza
A fronte dell’ampiezza riconosciuta al diritto di informativa e alla volontà di riconoscere un controllo penetrante al socio che non partecipa all’amministrazione, sussistono alcuni limiti, legati alla buona fede, alla riservatezza e alla concorrenza.
In relazione al limite della buona fede, le richieste del socio non dovranno essere finalizzate ad arrecare un danno alla società. Questo danno potrà consistere nel creare una situazione di particolare pressione e vessazione nei confronti dell’organo di amministrazione.
Condotte quali l’ostruzionismo, l’intralcio all’attività sociale, richieste ripetitive, vessatorie, emulative, domande su questioni irrilevanti, troppo generiche o riferibili a mere ipotesi potrebbero configurare un comportamento contrario ai principi di buona fede e in questo caso il rifiuto da parte dell’organo amministrativo di consentire l’accesso all’informativa potrebbe essere considerato legittimo[12].
Con riferimento alla barriera rappresentata dal diritto alla riservatezza, vi è una generale prevalenza del diritto del socio all’informazione rispetto al diritto alla riservatezza. Il socio potrà ottenere l’informazione alla quale ha diritto, fermo restando che dovrà poi rispettare un obbligo di riservatezza verso terzi. È possibile che venga richiesta al socio la firma di un accordo di riservatezza da parte dell’organo amministrativo che riceve la richiesta per impedire la divulgazione a terzi. Una particolare attenzione dovrà essere riservata nel negoziare una deroga all’impegno di riservatezza per l’utilizzazione delle informazioni in procedimenti giudiziali o arbitrali, allorché sia probabile che le informazioni vengano raccolte per promuovere un’azione legale.
Altro limite è quello della concorrenza. In questo caso il socio richiedente potrebbe operare in concorrenza con la S.r.l. e richieda, ad esempio, informazioni relative al know how, ai fornitori o ai clienti. Per ovviare si può consentire l’accesso alla documentazione, ma con il mascheramento dei dati sensibili[13]; quindi, si cerca anche in questo caso di salvaguardare il diritto sociale all’informativa.
10. Azioni giudiziali in caso di opposizione totale o parziale all’esercizio del diritto sociale
Nel caso in cui la richiesta di documenti sia avanzata in buona fede e l’organo amministrativo non dia seguito a tale istanza, in modo totale o parziale, si possono profilare vari rimedi. Il socio, che veda frustrata la propria richiesta, potrà promuovere un giudizio cautelare per richiedere la consultazione e l’ottenimento delle notizie negate illegittimamente dall’organo amministrativo, che quindi potrebbe essere condannato ad un obbligo di fare infungibile, con conseguente diritto ad ottenere la condanna al pagamento di una somma in caso di ritardo nell’esecuzione del provvedimento cautelare di cui all’art 614-bis c.p.c.[14]. Il semplice rifiuto illegittimo da parte dell’organo amministrativo di ostendere i documenti costituisce di per sé il requisito del fumus boni iuris, mentre il periculum in mora è considerato in re ipsa nell’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso alla documentazione sociale, perché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi[15].
In alternativa, sarà possibile proporre l’azione di responsabilità e la revoca cautelare dell’organo amministrativo di cui all’articolo 2476, terzo comma, c.c. così come il rimedio previsto dall’articolo 2409 c.c.- sussistendo il requisito della grave irregolarità.
[1] Non va confuso il diritto di controllo del socio rispetto al controllo esercitato dall’organo di controllo, ma le due forme di controllo non si sovrappongono e hanno anche oggetti differenziati. Laddove nella S.r.l sia stato nominato l’organo di controllo, il diritto di informativa del socio che non partecipa all’amministrazione non sarà attenuato.
[2] M. Rescigno, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private, a cura di S. Patriarca – P. Benazzo, G. Presti, Milano 2003, 49.
[3] Tribunale di Ivrea, 2 luglio 2005.
[4] Tribunale di Milano, 22 aprile 2022.
[5] Tribunale di Milano, 8 ottobre 2015; Tribunale di Milano, 29 aprile 2022.
[6] Tribunale di Milano, 24 marzo 2022.
[7] Numerose pronunce affrontano il tema della possibilità di estrarre o meno copia dei documenti. È prevalsa l’opinione secondo cui è possibile estrarre copia a spese del richiedente. Per tutte si veda Tribunale di Milano, 10 maggio 2023.
[8] Tribunale di Milano, 24 marzo 2022.
[9] Tribunale di Torino, 20 febbraio 2019.
[10] Tribunale di Milano, 22 aprile 2022.
[11] Tribunale di Milano, 27 settembre 2017.
[12] Tribunale di Milano, 21 dicembre 2017.
[13] Tribunale di Milano 22 aprile 2022.
[14] Tribunale di Milano, 13 maggio 2017.
[15] Tribunale di Roma, 20 gennaio 2020; Tribunale di Milano, 14 settembre 2023.

