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Giurisprudenza

Affitto d’azienda a canone incongruo e società di comodo

27 Marzo 2026

Chiara Lattanzi, Dottoranda di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 16 febbraio 2026, n. 3396 – Pres. Crucitti, Rel. Marconi

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, con la sentenza 16 febbraio 2026, n. 3396 (Pres. Crucitti, Rel. Marconi), ha stabilito che l’affitto di azienda ad un canone incongruo non è elemento sufficiente al fine di superare il test di operatività delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994. 

La sentenza in oggetto trae origine da una controversia relativa alla applicabilità (o meno) della disciplina delle società non operative ed, in particolare, alla individuazione di quelle situazioni oggettive di carattere straordinario che consentono la disapplicazione dell’art. 30 della L. n. 724/1994 in seguito alla presentazione di apposito interpello.

Come è noto, tali disposizioni, ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva, dispongono che una società è da considerarsi di comodo laddove la stessa non raggiunga una determinata percentuale di componenti positive di reddito (ricavi, incrementi delle rimanenze ed altri proventi non straordinari), a meno che non sia dimostrato che il mancato raggiungimento di tali “limiti” dipende da situazioni oggettive di carattere straordinario.

In particolare, la Corte è stata chiamata a decidere se la locazione di un capannone e delle relative attrezzature ad un canone inferiore ai valori di mercato, sia da considerare condizione impeditiva al conseguimento dei ricavi minimi ai fini del suddetto test di operatività.

I Giudici di legittimità, anche alla luce di taluni precedenti orientamenti, hanno ritenuto che le “situazioni oggettive di carattere straordinario” che possono giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative, sono situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del soggetto, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato, che abbiano reso impossibile il proficuo esercizio dell’attività stessa.

In altri termini, trattasi di circostanze che “sfuggono al controllo causale dell’imprenditore tali da determinare, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato, l’impossibilità oggettiva momentanea di proficuo svolgimento dell’attività d’impresa”.

Non rappresentano, dunque,  una prova idonea a superare il “test di operatività” né la locazione dell’azienda a canone incongruo rispetto alle condizioni di mercato, (scelta gestionale imputabile alla società), né la presenza di contenziosi derivanti da un’iniziativa economica errata e non in grado di essere gestita utilmente, trattandosi di circostanze di matrice soggettiva. Tanto premesso, secondo la Corte, il protrarsi per anni dell’inoperatività può risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore e non essere riconducibile ad una circostanza oggettiva, posto che la normativa sulle società di comodo intende disincentivare la permanenza in vita di organismi societari che non siano in condizione di svolgere attività d’impresa.

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