Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con le decisioni n. 8874 (Pres. Tina, Rel. Santarelli) e n. 8875 (Pres. Tina, Rel. Rizzo) del 02 ottobre 2025, si è pronunciato sul tema della prova dell’effettiva ricezione delle comunicazioni di preavviso da parte del ricorrente e sulla legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dall’intermediario.
Il Collegio ha ritenuto raggiunta la prova mediante l’allegazione, da parte dell’intermediario, della documentazione attestante il ritiro della comunicazione firmata dal cliente, nonché la corrispondenza tra il numero della raccomandata indicato nella comunicazione inviata al cliente e quello riportato sulla busta di spedizione.
In particolare, nella decisione n. 8874, è stato ritenuto sussistente un idoneo preavviso anche sulla base della mera attestazione di consegna della raccomandata, non contestata, pur in assenza di elementi che consentissero di verificare con certezza che essa contenesse la specifica comunicazione di preavviso prodotta.
Nella versione allegata, infatti, non comparivano il codice a barre né altri codici idonei ad associare univocamente la comunicazione alla relativa ricevuta di consegna.
In entrambi i casi, i ricorrenti contestavano la legittimità formale della segnalazione a sofferenza per asserita mancanza del dovuto preavviso e agivano per ottenere la cancellazione delle segnalazioni effettuate a loro carico nei SIC.
I ricorsi sono stati tuttavia rigettati dal Collegio, che ha ritenuto legittima la segnalazione, avendo accertato il raggiungimento della prova dell’effettiva ricezione delle comunicazioni di preavviso da parte dei ricorrenti.

