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Recupero crediti e divulgazione a terzi dell’esistenza del debito

27 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante privacy, con il provvedimento del 12 marzo 2026 n. 193, si è pronunciato in merito alla liceità della comunicazione del debito ai familiari del debitore, precisando come alle società di recupero crediti non sia consentita la divulgazione a terzi di informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.

Nel caso oggetto di giudizio il reclamante lamentava che fosse stata realizzata una comunicazione avente ad oggetto l’indicazione di un debito, peraltro non a lui attribuibile, ad alcuni suoi familiari cointestatari di beni immobili sui quali la società voleva rivalersi.

Il Garante ha chiarito che, nel contesto delle attività di recupero crediti, la natura particolarmente delicata dei dati trattati può influire sull’affidabilità creditizia dell’interessato. Il titolare del trattamento, quindi, deve garantire il rispetto della riservatezza e dignità del soggetto coinvolto, rispettando i principi di liceità e correttezza.

Nel caso di specie, il Garante ha sancito l’illiceità della comunicazione poiché priva di base giuridica. Non può, infatti, trattarsi di legittimo interesse, come sostenuto dalla società creditizia, alla luce del supposto diritto dei comproprietari di tutelare i propri diritti sui beni oggetto di comunione con il presunto debitore.

Il trattamento dei dati, infatti, da un lato deve essere lecito, chiaro e specifico, e dall’altro deve tenersi conto dell’impatto che lo stesso trattamento può generare sui diritti e libertà dell’interessato.

Precisa il Garante come l’art. 599 C.p.c. preveda, in caso di espropriazione di un bene in comproprietà, l’obbligo per il creditore pignoratizio di informare i contitolari del bene oggetto di espropriazione. Lo scopo di questa comunicazione consiste, da un lato, nell’informare i comproprietari in modo che questi possano tutelare i propri diritti, e dall’altro, evitare che dividano il bene a scapito del creditore.

Tale comunicazione deve però avvenire al momento dell’avvio della procedura esecutiva. Il trattamento dei dati, infatti, deve essere concreto ed attuale (ex art. art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

La comunicazione del caso di specie, tuttavia, non si inserisce neppure nelle attività prodromiche all’avvio della procedura esecutiva poiché vi era un semplice elenco degli immobili astrattamente aggredibili.

Tale trattamento è, quindi, stato ritenuto illecito da parte del Garante poiché privo di base giuridica e lesivo della dignità dell’interessato poiché causa di un giudizio di disvalore in ordine alla sua affidabilità finanziaria.

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