Il contributo analizza le ricadute del Decreto Correttivo Ter in tema di applicabilità dell’art. 94-bis CCII nella fase prenotativa e le conseguenze pratiche che ne conseguono, anche alla luce della più recente giurisprudenza in merito.
1. Premessa
In un nostro precedente articolo pubblicato su questa rivista[1] abbiamo esaminato l’ampiezza che possono avere le misure protettive e cautelari nell’ambito del c.d. concordato in bianco di cui agli artt. 40 e 44 CCII e, in particolare, ci siamo concentrati su un quesito: ovvero se nell’ambito della fase prenotativa potesse trovare applicazione o meno il disposto di cui all’art. 94 bis CCII, in grado come noto di incidere notevolmente sull’autonomia negoziale dei creditori e dei contraenti in bonis.
Le conclusioni a cui eravamo giunti deponevano per l’estraneità dell’art. 94 bis CCII alla fase prenotativa del concordato, trattandosi di norma applicabile esclusivamente al concordato in continuità e che non può spiegare alcun effetto nel c.d. concordato in bianco di cui agli artt. 40 e 44 CCII.
Tale conclusione era avallata anche dalla giurisprudenza di merito che si era pronunciata sul punto, come ad esempio il Tribunale di Arezzo[2], il quale aveva affermato che gli effetti di cui all’art. 94 bis CCII si producono automaticamente con la sola proposizione di una domanda di concordato in continuità aziendale[3].
Nelle nostre conclusioni evidenziavamo che, al fine di ottenere un effetto inibitorio in grado di incidere sulla autonomia negoziale dei contraenti in bonis – non potendo confidare sulla automatica applicabilità dell’art 94 bis CCII – il debitore che presenta una domanda prenotativa avrebbe dovuto chiedere la concessione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII idonea a spiegare effetti analoghi a quelli di cui al citato art. 94 bis CCII. Ciò, ovviamente, comporta che tale misura cautelare potrà essere concessa dal Tribunale solo al ricorrere dei relativi presupposti e nel contradditorio tra le parti, da individuare specificamente, mediante il procedimento regolato dall’art. 55, comma 2, CCII[4].
Tuttavia, con il Decreto Correttivo Ter e le modifiche effettuate all’art. 44 CCII lo scenario è a nostro avviso cambiato ed è pertanto necessario rivedere criticamente le suddette conclusioni, non più del tutto attuali.
2. Le principali modifiche introdotte all’art. 44 CCII dal Decreto Correttivo Ter
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, c.d. Decreto Correttivo Ter, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina, prevista dall’art. 44 CCII, della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con riserva di deposito della proposta e del piano. L’intervento normativo si inserisce in un più ampio disegno di razionalizzazione della fase cosiddetta prenotativa, con l’obiettivo di chiarirne la funzione e di renderla maggiormente coerente con la logica degli strumenti di regolazione della crisi.
Tra le innovazioni più significative introdotte dal Decreto Correttivo Ter nella disciplina dell’art. 44 CCII assume particolare rilievo la previsione della possibilità, per il debitore, di depositare un progetto di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’ambito della domanda di accesso con riserva.
La disposizione – oggi contenuta nel comma 1-quater dell’art. 44 CCII – consente al debitore che abbia presentato domanda prenotativa di indicare lo strumento di regolazione prescelto e di depositare un progetto redatto secondo le regole che disciplinano tale strumento, beneficiando sin da subito del relativo regime giuridico.
La norma infatti dispone una deroga esplicita al comma 1.bis dell’art 44 CCII che prevede che dalla data del deposito della domanda prenotativa e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a) dell’art. 44 CCII si producono gli effetti di cui all’articolo 46 CCII (norma che disciplina gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo). In base al comma 1-quater dell’art. 44 CCII il debitore, dunque, può chiedere – in deroga appunto a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo – di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui all’art. 44 comma 1 CCII o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto[5].
La previsione è finalizzata ad una revisione della disciplina della fase prenotativa, con l’obiettivo di superare l’originaria impostazione implicitamente modellata sul “vecchio” concordato preventivo c.d. in bianco previsto dall’art. 161, comma 6, della legge fallimentare, e ad adeguare la disciplina al sistema plurale degli strumenti di regolazione della crisi introdotto dal Codice della Crisi.
È stato sul punto affermato in dottrina che “entrambi gli interventi in oggetto non solo incidono nella sfera dell’imprenditore e del ceto creditorio a seguito del deposito del ricorso prenotativo, ma rappresentano la realizzazione di un disegno chiaro del legislatore, ovverosia quello di attribuire piena autonomia alla fase della riserva, svincolandola completamente dalla scelta che sarà effettuata dal debitore in merito allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in modo tale che, qualunque sia il contenuto della successiva domanda piena, alla stessa possano essere collegati i relativi effetti senza che questi, a differenza di quanto accadeva nella previgente disciplina, debbano scontare le conseguenze di una precedente applicazione, seppur temporanea, delle regole concordatarie. L’essere giunti a questa nuova concezione del ricorso previsto dall’art. 44 CCII in termini di una vera e propria domanda introduttiva di un procedimento con riserva ha messo l’imprenditore nelle condizioni di sviluppare, durante questo segmento processuale, un percorso coerente a prescindere dalla decisione finale riguardo l’istituto da adottare. Infatti, mentre nel vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, come disciplinato prima del Correttivo ter, gli effetti che discendevano dalla domanda prenotativa erano esclusivamente collegati al concordato preventivo benché il debitore potesse successivamente virare verso l’accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero chiedere l’omologazione del piano previsto dall’art. 64 bis CCII , oggi in forza dell’innesto nell’art. 44 CCII dei commi 1 bis e 1 quater la novella ha dotato l’iniziale segmento procedurale dei necessari connotati di neutralità – o, se si preferisce, di aspecificità – rispetto alla decisione sullo strumento di regolazione, tanto da apparire, per certi versi, simile a quella fase comune di osservazione che caratterizza, nell’ambito della disciplina di cui al D.Lgs. n. 270/1991, l’insolvenza della grande impresa in attesa dell’apertura dell’amministrazione straordinaria vera e propria in luogo dell’alternativo accesso alla liquidazione giudiziale”[6].
Il Correttivo-ter interviene proprio su questo punto, introducendo la possibilità di anticipare nella fase prenotativa l’individuazione dello strumento prescelto e della relativa struttura operativa. In tal modo, la domanda con riserva viene trasformata da semplice strumento di protezione del patrimonio a fase preparatoria dell’operazione di ristrutturazione.
La norma non descrive quale deve essere il contenuto del progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La ratio della norma induce a ritenere che il progetto debba descrivere in chiave sintetica ma esauriente, ad esempio, i termini degli accordi di cui agli artt. 57 o 61 CCII e gli elementi del piano economico finanziario che ne consentirebbero l’esecuzione, ovvero i contenuti della proposta e del piano del c.d. PRO di cui all’art. 64 bis CCII, o quelli della proposta e del piano di concordato di cui agli artt. 84-88 CCII sì da offrire al Tribunale un quadro di insieme sufficientemente specifico.
Secondo la giurisprudenza di merito il progetto in questione deve contenere quanto meno le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3 della check list approvata con D.M. 21.3.2023, con la precisazione che: 1) tali informazioni in tanto possono ritenersi necessarie in quanto non siano state già fornite con il ricorso introduttivo del procedimento o con l’adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 44, comma 1, lett. c CCII ed imposti con il decreto iniziale di concessione del termine; 2) le informazioni richieste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.9 all’esperto nel diverso contesto procedimentale della composizione negoziata possono essere fornite dal commissario, nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b, CCII[7].
Essendo necessaria un’apposita istanza al tribunale, pare sia da escludere che il deposito del progetto possa consentire in via automatica la deroga al comma 1 bis dell’art. 44 CCII, occorrendo, a tale scopo, un provvedimento autorizzativo che farà seguito ad un positivo controllo di legittimità quanto alla completezza e plausibilità del progetto depositato[8].
Ora, in assenza dell’indicazione dello strumento prescelto, la domanda con riserva resta soggetta alla disciplina generale prevista dall’art. 44 CCII. Diversamente, quando il debitore deposita un progetto di regolazione conforme a uno specifico strumento, trova applicazione sin dalla fase prenotativa il regime normativo proprio di quello strumento.
Sul punto la dottrina ha affermato che “qualora il debitore non abbia depositato un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza esplicitando la scelta a favore dell’accordo di ristrutturazione dei debiti piuttosto che del piano previsto dall’art. 64 bis CCII ovvero ancora del concordato preventivo, vi è da ritenere che nella fase della riserva non trovino applicazione talune norme tipiche di quest’ultima procedura concorsuale posto che il rinvio dettato all’art. 44, comma 1 bis, CCII è limitato ai soli effetti contenuti nell’art. 46 CCII”[9].
La giurisprudenza di merito ha invece affermato in senso più estensivo che in caso di mancata indicazione dello strumento prescelto, o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale di cui all’art. 46 CCII, le cui eventuali lacune di disciplina possono essere colmate attraverso il richiamo, anche analogico, delle norme di “parte speciale” che regolano il concordato preventivo[10].
La presenza di un progetto assume rilievo anche ai fini della proroga del termine concesso dal tribunale per il deposito della domanda completa[11]. L’art. 44, comma 1, CCII, infatti, prevede che il termine è prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni.
3. L’art. 94 bis CCII nella fase prenotativa alla luce delle modifiche del Decreto Correttivo Ter
Ciò premesso, l’entrata in vigore delle norme esaminate nel precedente paragrafo impone una rilettura delle conclusioni cui eravamo giunti nel nostro precedente contributo[12].
Pare opportuno sul punto ricordare che l’art. 94 bis CCII così testualmente dispone:
“1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura di cui all’articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.”
Detta norma riduce l’autonomia negoziale dei creditori su due livelli.
Uno di carattere generale, secondo il quale è previsto il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell’emissione del decreto di apertura e della concessione delle misure protettive o cautelari.
Uno più specifico e legato alla concessione delle misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, CCII, disponendo per i creditori interessati dalle misure protettive il divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.
Ciò premesso, a noi ancora pare che l’art. 94 bis CCII non sia di per sé applicabile alla domanda di concordato c.d. in bianco o prenotativa ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, in quanto è norma che si applica, come chiarito sia dalla rubrica stessa della norma, sia dal dato letterale di entrambi i commi, al solo concordato in continuità.
Tuttavia, con l’introduzione del comma 1 quater all’art. 44 CCII è consentito a chi propone domanda prenotativa la possibilità di avvalersi dello specifico regime applicabile allo strumento prescelto, presentando come visto un progetto di regolazione della crisi che segua la disciplina dello strumento prescelto.
Da qui a nostro avviso la possibilità oggi per il debitore, che depositi unitamente al ricorso prenotativo ex artt. 40 e 44 CCII un progetto di regolazione della crisi o dell’insolvenza che preveda la scelta dello strumento concordatario, nello specifico del concordato in continuità, o del PRO (in ragione del richiamo effettuato dal comma 9 dell’art. 64 bis CCII), di potersi avvalere delle norme applicabili a tale strumento, tra le quali vi è l’art. 94 bis CCII. E di conseguenza la possibilità di beneficiare degli effetti della predetta norma anche nella fase prenotativa.
Questa particolare tematica è stata anche oggetto di approfondimento da parte di autorevole giurisprudenza di merito.
Il Tribunale di Milano[13], interessato della questione dopo l’intervento del Decreto Correttivo Ter, ha optato per una lettura estensiva, motivata in particolare sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 44, comma 1-quater, CCII, che consente al debitore che presenti una domanda prenotativa unitamente ad un progetto di piano di regolazione della crisi sufficientemente dettagliato di chiedere di beneficiare anticipatamente del regime proprio dello strumento che intende in effetti utilizzare. E dunque se opta per il concordato in continuità, anche degli effetti dell’art. 94 bis CCII.
Il Tribunale, infatti, ha affermato che “benché la rubrica dell’articolo 94 bis C.C.I. e il suo tenore letterale si riferiscano espressamente al “concordato in continuità aziendale” pendente, un’interpretazione funzionale e sistematica della disciplina non consente di escludere l’estensione degli effetti protettivi e negoziali previsti da detta norma anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento che l’impresa intende perseguire”. Sempre secondo tale Giudice negare l’operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 CCII significherebbe “lasciare l’impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione, frustrando la finalità del sistema introdotto dal Codice della crisi, che è di anticipare le tutele e favorire la continuità dell’impresa nella soluzione concordataria”.
Continua il Tribunale, con riferimento in particolare alle modifiche normative introdotte dal Decreto Correttivo Ter: (…) la società al paragrafo 4 della domanda ex art.44 CCII ha esposto il progetto del piano concordatario in continuità che intende costruire, chiarendo nel contempo di non essere in grado, in questo momento, di far fronte ai debiti scaduti verso taluni fornitori con i quali sono attualmente in essere dei contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività aziendale. Si noti che proprio per fugare i dubbi interpretativi che il dato letterale di talune disposizioni normative aveva generato, il correttivo al Codice della Crisi di cui al D.Lgs. 136/2024 ha introdotto all’art.44 il comma 1- quater per cui, in presenza di un progetto di piano, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione di cui intende avvalersi. La norma indicata è disposizione che, all’evidenza, consente — in presenza di un progetto di piano — di attivare anticipatamente il regime proprio dello strumento prescelto, nella specie quello concordatario preventivo. Tale anticipazione non può ritenersi limitata al solo regime autorizzatorio di cui all’art. 46 CCII, ma deve per coerenza estendersi all’intero apparato normativo che regola la domanda di concordato piena. Introdotto dal D.Lgs. 136/2024, il comma 1-quater offre al debitore, per un periodo circoscritto, la possibilità di sottrarsi allo schema autorizzatorio delineato dall’art. 46 CCII — che comporta un controllo penetrante da parte dell’autorità giudiziaria — qualora sia in grado di prospettare un progetto di regolazione della crisi suscettibile di essere incardinato in uno strumento concorsuale a base negoziale (ADR) o in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). In tale ipotesi, il debitore può beneficiare di un sistema di vigilanza meno invasivo, che anticipa l’applicazione del complesso di regole proprio dello strumento prescelto, pur in assenza, allo stato, di una proposta definitiva. Ciò non esclude, tuttavia, che, nella prospettiva rovesciata, qualora il debitore non riesca o non intenda strutturare un progetto coerente secondo le forme dell’ADR o del PRO e opti per il concordato preventivo, si applichi non soltanto il regime autorizzatorio di cui all’art. 46 CCII — che riproduce il modello tradizionale di controllo giudiziale — ma anche l’insieme delle disposizioni che ne definiscono la struttura e la funzionalità. Nel caso in esame, ha fatto accesso al procedimento unitario con riserva, individuando sin da subito il concordato in continuità come strumento prescelto per la regolazione del concorso. Tale opzione comporta, secondo una lettura sistematica e coordinata degli artt. 44, 46 e 94-bis CCII, la possibilità di richiedere l’applicazione anticipata dell’intero sistema di regole proprio dell’istituto, inclusa la norma di cui all’art. 94-bis CCII, che determina una compressione delle facoltà negoziali dei creditori strategici in relazione ai contratti funzionali alla continuità aziendale. Tale ricostruzione sistematica, che valorizza la portata anticipatoria del regime proprio dello strumento prescelto già nella fase prenotativa, trova ulteriore conferma nella previsione di cui all’art. 97, comma 7, CCII. Quest’ultima, nel richiamare espressamente l’art. 44, comma 1-quater, consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti anche oltre il termine concesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di apertura. La disposizione da ultimo richiamata, nel consentire l’estensione temporale della misura sospensiva, conferma che l’anticipazione degli effetti tipici del concordato in continuità non si esaurisce nella previsione dell’art. 46 CCII, ma si proietta sull’intero impianto normativo che disciplina lo strumento, ivi comprese le disposizioni – come l’art. 94-bis e lo stesso art. 97 – che incidono direttamente sulla regolazione dei rapporti contrattuali pendenti, in funzione della salvaguardia della continuità aziendale e della stabilizzazione del perimetro negoziale dell’impresa in crisi” [n.d.r., enfasi aggiunta].
4. Conclusioni
In conclusione, ci pare di poter affermare che l’art. 94 bis CCII sia norma che oggi non possa essere considerata esclusivamente applicabile alla fase piena del concordato in continuità o al PRO e che dunque possa spiegare effetti anche nella fase c.d. prenotativa di cui agli artt. 40 e 44 CCII.
La giurisprudenza, infatti, ha affermato che gli effetti di tale norma sono estensibili alla fase prenotativa o chiedendo l’applicazione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, che potrà essere concessa dal Tribunale al ricorrere dei relativi presupposti e nel contradditorio tra le parti mediante il procedimento regolato dall’art. 55, comma 2, CCII, o per un’interpretazione funzionale e sistematica della disciplina, o in ogni caso per effetto del comma 1 quater dell’art. 44 CCII che consente, come visto, a chi propone una domanda prenotativa la possibilità di avvalersi dello specifico regime applicabile allo strumento prescelto, presentando un progetto di regolazione della crisi che segua la disciplina dello strumento stesso.
Da qui in questa ultima ipotesi la possibilità oggi per il debitore, che depositi unitamente al ricorso prenotativo ex artt. 40 e 44 CCII un progetto di regolazione della crisi o dell’insolvenza che preveda la scelta dello strumento concordatario ed in particolare del concordato in continuità, di potersi avvalere delle norme applicabili a tale strumento, tra le quali vi è anche l’art. 94 bis CCII. E di conseguenza la possibilità di beneficiare degli effetti della predetta norma anche nella fase prenotativa.
Sempre in tale prospettiva la norma di cui all’art. 94 bis CCII potrebbe essere applicabile alla fase prenotativa anche qualora il progetto di regolazione della crisi contempli il deposito di un Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (c.d. PRO) disciplinato dagli artt. 64 bis e ss. CCII, considerato il richiamo effettuato dal comma 9 dell’art. 64 bis CCII proprio all’art. 94 bis CCII.
Se, invece, il debitore nella fase prenotativa dovesse optare per il deposito di un progetto di regolazione della crisi che contempli la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 o 61 CCII, la norma di riferimento per impedire i meccanismi di autotutela contrattuali non sarà l’art. 94 bis CCII ma bensì l’art. 64, commi 3 e 4, CCII[14], di contenuto analogo.
Pare potersi in conclusione affermare che con le modifiche apportate dal Decreto Correttivo Ter si sia data attuazione alla intenzione del legislatore preordinata a conferire piena autonomia alla fase della riserva disciplinata dall’art. 44 CCII. A differenza di quanto accadeva nella previgente legge fallimentare e nella versione ante Decreto Correttivo Ter, ora la fase con riserva non dovrà per forza essere regolata solo da (alcune) norme concordatarie, potendosi dotare delle regole proprie dello strumento prescelto dal debitore.
[1] S. Bertolotti, L. Scaccaglia, Misure protettive e autonomia contrattuale. L’art 94 bis CCII e la sua eventuale applicazione estensiva, 16 aprile 2024, in dirittobancario.it.
[2] Cfr. Tribunale Arezzo, 9 Agosto 2024. Est. Pani, ilcaso.it: “Tutte le misure (protettive e cautelari) richieste dalla parte, diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte dal primo e secondo periodo del comma secondo dell’art. 54 C.C.I. non possono essere concesse nella fase “prenotativa” ex art. 44 C.C.I. ma solo a seguito della presentazione ex art. 40 C.C.I di una domanda, c.d., piena, volta all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Le misure cautelari, così come le misure protettive diverse da quelle “tradizionali”, rappresentano un’indubbia novità tesa al rafforzamento del percorso di soluzione della crisi d’impresa, specie in un contesto di continuità aziendale, ma si collocano, in ragione di un favor ordinamentale a favore di una anticipazione dell’emersione della crisi d’impresa, nella sola fase in cui l’imprenditore ha già optato per lo strumento di regolazione prescelto e adottato un piano di risanamento associato alla proposta, o all’accordo, in favore dei creditori da sottoporre al giudizio di quelli, come accade nella composizione negoziata e negli accordi, piani ristrutturativi e concordati preventivi “pieni”. Non induce a una diversa lettura in particolare il disposto del l’art. 94 bis C.C.I., rubricato: “disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale” in quanto trattasi di norma che fa riferimento al concordato in continuità aziendale, e dunque presuppone che l’imprenditore abbia già optato per tale soluzione e, soprattutto, già presentato il piano”.
[3] Cfr. anche Trib. Milano, 30 marzo 2023, in www.dirittodellacrisi.it che, pur se in obiter dictum, pare avere specificato che l’art. 94 bis CCII sia applicabile solo in caso di domanda “piena” di concordato preventivo in continuità aziendale, peraltro escludendo che il debitore possa con le misure protettive atipiche domandare la limitazione della autonomia negoziale dei creditori affermando che “In sede di presentazione di una domanda di concordato prenotativo, nel perimetro applicativo dell’art. 54, secondo comma, terzo periodo, C.C.I. non rientra la facoltà di richiedere, quali misure protettive “atipiche”, misure specifiche volte a inibire l’esercizio dei poteri di autotutela contrattuale dei creditori, in relazione alle quali ben più specifiche norme si rinvengono nel corpus normativo del CCII. Il legislatore infatti ha stabilito, in deroga alla normativa di rango parimenti ordinario prevista dal codice civile, l’inibitoria dei poteri di autotutela negoziale dei creditori a salvaguardia della continuità aziendale dell’impresa debitrice in casi espressamente determinati, ovvero in sede di composizione .negoziata ex art. 18, comma 5, C.C.I., in caso di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art, 64, commi 3 e 4, C.C.I., in caso di domanda “piena” di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 94 bis C.C.I..”.
[4] Così come confermato anche dalla giurisprudenza di merito per cui: “Sebbene l’art. 94 bis C.C.I. nel prevedere norme speciali volte a impedire che i creditori possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti, ex comma 2 in particolare di forniture, in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, o possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto della presentazione da parte di questi di una domanda di accesso al concordato in continuità aziendale con ciò presupponendo quale condizione che la relativa proposta e il il relativo piano risultino essere stati presentati, si deve ritenere che un medesimo effetto il debitore possa conseguirlo anche a seguito della proposizione di una domanda di concordato con riserva ex art. 44 C.C.I., potendolo pur sempre in quella sede conseguirlo tramite la presentazione di un’istanza riconoscimento di una misura cautelare ex art 54, comma 1, C.C.I. finalizzata a vedersi riconoscere quello stesso tipo di tutela”, Trib Ancona, 27 marzo 2025, Giudice delegato Giuliana Filippello, in www.ilcaso.it.
[5] Art. 44 comma 1-bis: “Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all’articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile”. Art. 44 comma 1-ter: “Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1”.
Art. 44 comma 1-quater: “In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto”.
[6] L. Mandrioli, “Gli effetti della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, 5 Maggio 2025, in www.dirittodellacrisi.it.
[7] Cfr. Trib. Verona, 16 ottobre 2024, Pres. Attanasio, Est. Lanni, in www.dirittodellacrisi.it.
[8] Cfr. Trib. Avellino, 13 febbraio 2025. Pres. Gugliemo. G.D. Russolillo, in www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[9] L. Mandrioli, op. cit.
[10] Cfr. Trib. Modena, 18 Febbraio 2025. Pres. Di Pasquale. Est. Bianconi, in www.ilcaso.it: “L’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di giovarsi, nella fase con riserva, del regime giuridico di uno strumento specificamente individuato (tra gli accordi, il p.r.o. ed il concordato preventivo). In caso di mancata indicazione dello strumento prescelto, o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale di cui all’art. 46 CCII, le cui eventuali lacune di disciplina possono essere colmate attraverso il richiamo, anche analogico, delle norme di “parte speciale” che regolano il concordato preventivo (nella fattispecie, artt. 91 e 94, comma 6, CCII)”.
[11] Cfr. Relazione illustrativa al Decreto Correttivo Ter per cui “(…) Il medesimo progetto di piano (in linea con la prassi in uso presso molti uffici, volta a evitare il rischio di istanze di proroga meramente dilatorie) è divenuto requisito per ottenere la proroga del termine fissato dal tribunale e per controbilanciare il fatto che, per favorire il raggiungimento della soluzione pattizia, è stata modificata la previsione che non consente la proroga del termine in pendenza di domande di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa impresa”.
[12] S. Bertolotti, L. Scaccaglia, op. cit.
[13] Cfr. Trib. Milano, 2 novembre 2025, Giudice Delegato Laura De Simone, in www.dirittodellacrisi.it.
[14] Art. 64 comma 3 CCII: “In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari”.
Art. 64 comma 4 CCII: “Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore”.



