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Giurisprudenza

Sul rapporto tra nullità della notifica e interruzione della prescrizione

23 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 marzo 2026, n. 6474 – Pres. Graziosi, Rel. D’Ascola

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026, si sono espresse sul rapporto tra nullità della notifica, rinnovazione degli atti e “retroattività” dell’interruzione della prescrizione.

Questo il principio di diritto espresso: “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine“.

L’ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite ravvisava opinioni dissonanti nella giurisprudenza della Suprema Corte per quanto concerne “l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione”.

La Corte ricorda preliminarmente che la prescrizione circoscrive cronologicamente l’effetto soppressivo del diritto soggettivo derivante dall’inerzia del titolare di tale diritto, sulla base di una misura determinata dalla legge, inserendo anche due strumenti accessori, come interruzione e sospensione.

L’istituto della prescrizione, pertanto, bilateralmente apporta una ripartizione di tutela tra le facoltà del titolare del diritto, che lo deve esercitare in un tempo determinato, e quelle del soggetto passivo del rapporto; ciò si evidenzia in particolare proprio quando la modalità dell’esercizio è processuale.

L’intrinseca connessione che in tal caso si verifica tra diritto sostanziale e diritto processuale ha condotto alla necessità di un bilanciamento degli effetti dell’esercizio di azione e dell’esercizio di eccezione, ove si interpongano, a livello oggettivo, fattori e circostanze non attribuibili ad alcuno dei soggetti avvinti al rapporto giuridico sostanziale e processuale.

La necessità di costruire un equilibrio è stata ben evidenziata dalle S.U. 24822/2015, e attiene al momento in cui si determina l’effetto dell’esercizio del diritto sostanziale come conseguenza del diritto processuale.

Dalla giurisprudenza maggioritaria è stata riconosciuta la necessità della notifica dell’atto introduttivo processuale e non del mero deposito della domanda: pertanto l’equilibrio si evince dalla modalità della notifica dell’atto introduttivo del processo, per individuare quando si verifica l’interruzione e la sospensione della prescrizione.

In quest’ottica la notifica è condizionata al perfezionamento ricettivo, il quale tuttavia costituisce pure lo strumento conclusivo e stabilizzante rispetto ad un effetto già raggiunto.

Sulla tematica, la S.U. 24822/2015 ha circoscritto l’intervento solo ai diritti sostanziali esercitabili unicamente a mezzo di atto processuale; in seguito, le S.U. 14916/2016, hanno plasmato in termini nuovi il rapporto tra nullità (istituto espressamente presente nel codice) e inesistenza (specie solo implicitamente presente perché posta a monte, nel senso negativo, della configurazione giuridica) espandendo il concetto di nullità e potenziando lo strumento della rinnovazione, aprendo così la via alla completa copertura anche del profilo sostanziale intrecciato con quello processuale.

Dopo tale intervento nomofilattico si è valorizzato il ruolo di riserva correttiva dell’art. 291 C.p.c. nella rinnovazione della notifica: l’errore oggettivamente emerso (qui di per sé non rileva la colpa del notificante, che sia presente o meno) è correggibile in modo completo, ovvero sana l’errore, anche in termini temporali sostanziali.

Si ritorna allora alla ineludibile questione del bilanciamento, dato che dall’articolo 291 c.p.c. emerge come favor di chi agisce: anche il soggetto nei cui confronti il diritto sostanziale è esercitabile riceve, dal sistema, una specifica tutela, che si traduce in onere del titolare del diritto e il cui adempimento è necessario alla sua preservazione.

Le S.U. 14594/2016, in chiave di tutela del notificatario, esplicitamente richiamate in questo caso dalle Sezioni Unite, hanno infatti affermato: “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti ricollegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e di svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 225 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Tale principio corrobora pertanto, per le Sezioni Unite, il rilievo dell’eventuale colpa del notificante, intesa quale oggetto di corrispondente eccezione del notificatario, il quale è tenuto a tempestivamente eccepirlo e dimostrarlo con specifica prova.

In altri termini, la prescrizione può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, quando la notifica sia affetta da nullità e successivamente rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con effetti sananti ex tunc.

Tuttavia, la retroattività è condizionata: il destinatario può impedire l’effetto interruttivo dimostrando la colpa del notificante nel mancato perfezionamento della notifica originaria.

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