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Stock options maturati all’estero e percepiti in Italia

17 Marzo 2026

Dott. Bruno Chiaravalle, praticante avvocato del foro di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 8 del 16 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale applicabile ai piani di incentivazione azionari (stock options) e monetari istituiti da parte di un gruppo multinazionale . 

Nel caso di specie, l’istante, è una società di diritto italiano facente parte di un gruppo multinazionale, con casa madre avente sede in Francia che ha attuato i suddetti piani di incentivazione mediante l’attribuzione di compensi in natura o in denaro al termine di un periodo di maturazione e al verificarsi di condizioni prestabilite. 

L’istante rappresenta due tipologie di piani azionari: il piano alfa, cioè un piano di incentivazione azionaria che prevede l’attribuzione a titolo gratuito di un determinato numero di azioni della casa madre al termine di un vesting period e previa soddisfazione di condizioni di performance; e un piano beta che prevede invece la corresponsione di un bonus legato ai risultati aziendali.

Il primo piano eroga stock options anche ai dipendenti che svolgono attività lavorativa al di fuori del territorio francese a seguito di distacco o trasferimento; il secondo piano è invece rivolto ai soli dipendenti della casa madre francese. 

In merito alle modalità di calcolo del reddito imponibile derivante dal piano alfa, per i beneficiari fiscalmente residenti in Italia, l’istante precisa di aver assoggettato a tassazione l’intero valore delle azioni assegnate, a prescindere dal luogo di maturazione delle stesse; mentre per i beneficiari non residenti, l’istante evidenzia di aver assoggettato a tassazione solo la quota parte di reddito maturata in Italia.

Il quesito dell’istante si concentra quindi sulla possibilità di applicazione dell’orientamento espresso dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 81/2025, secondo cui se durante il periodo di maturazione il dipendente ha svolto attività lavorativa in un Paese estero, ivi risultando fiscalmente residente, il relativo reddito deve essere tassato solo nello stato della fonte, e sulle modalità di adempimento degli obblighi di sostituzione di imposta.

La risposta a interpello in oggetto, tuttavia, consolida il punto di vista dell’Ufficio esposto nella precedente risposta n. 199, che ha rettificato quanto espresso dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 81.

Secondo l’Ufficio, il trattamento fiscale delle stock options si risolve nell’applicazione del principio di cassa: se il beneficiario è fiscalmente residente in Italia al momento dell’attribuzione delle remunerazioni in oggetto è tenuto ad assoggettare a tassazione in Italia l’intero importo delle stesse, indipendentemente dalla circostanza che tali redditi siano maturati in tutto o in parte all’estero.

In tale situazione, lo stato della fonte mantiene solo una potestà concorrente sui redditi in oggetto per la parte afferente al lavoro svolto sul suo territorio. Allo stesso tempo, spetterà allo stato della residenza eliminare la doppia imposizione.

Nel caso in cui, invece, tali redditi siano percepiti da un soggetto fiscalmente residente all’estero, gli stessi saranno assoggettati a tassazione in Italia per la sola parte maturata in relazione all’attività lavorativa svolta in Italia durante il vesting period delle remunerazioni.  

In conclusione, con riferimento agli obblighi di sostituzione di imposta, l’Agenzia precisa che, in relazione al piano alfa, erogato nei confronti di soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’istante sarà tenuto all’applicazione della ritenuta alla fonte sul valore delle azioni assegnate, mentre per il piano beta, poiché il premio è erogato dalla casa madre francese, e la sua percezione è esclusivamente legato al periodo di lavoro svolto in Francia, l’istante non avrà alcun obbligo di sostituzione di imposta.

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