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Giurisprudenza

Trasparenza del mutuo indicizzato al franco svizzero

17 Marzo 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF Milano, 10 novembre 2025, n. 9824 – Pres. A. Tina, Rel. F. Cesare

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 9824 del 10 novembre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. F. Cesare), si è pronunciato su un caso avente ad oggetto un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, in cui il cliente domandava la declaratoria di nullità delle clausole di doppia conversione valutaria per mancanza di chiarezza e trasparenza, con particolare riferimento al conteggio di estinzione anticipata.

Nello specifico, gli articoli oggetto di censura disciplinavano le condizioni di estinzione anticipata e il meccanismo di conversione, stabilendo che, in caso di estinzione, il capitale residuo venisse prima convertito in franchi svizzeri al tasso convenzionale di 1,6835 e poi riconvertito in euro al tasso corrente.

Il Collegio ha rilevato come nel contratto non fossero esposte le operazioni aritmetiche necessarie per tale conversione e come il meccanismo di conversione fosse descritto solo in termini generali, richiedendo “un grado di sofisticazione matematica non alla portata del consumatore medio”.

Secondo l’Arbitro, l’operazione di calcolo presentava “un tecnicismo incompatibile con i criteri di chiarezza e trasparenza”.

La normativa europea e nazionale, infatti, “richiede che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile non solo sul piano formale ma anche nella loro applicazione concreta, consentendo al consumatore di valutare le conseguenze economiche delle scelte negoziali”

A difesa delle proprie ragioni, la banca aveva prodotto il foglio informativo precontrattuale, comunicazioni periodiche dal 2012 al 2024 con esempi di calcolo e alcune lettere sui rischi inviate a marzo 2013 e a marzo 2015.

L’Arbitro, però, ha rilevato come l’informativa precontrattuale fosse anch’essa carente e come le comunicazioni dettagliate inviate dal 2012 (oltre quattro anni dopo la stipula del contratto) fossero certamente inidonee a sanare l’originaria opacità.

Il Collegio, quindi, ha accolto il ricorso.

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