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Giurisprudenza

Mutuo indicizzato Euribor e nullità della clausola: conclusioni dell’Avvocata generale

17 Marzo 2026

Conclusioni Avvocata Generale Corte di Giustizia UE L. Medina, 12 marzo 2026, causa C‑60/25

Di cosa si parla in questo articolo

Presentate il 12 marzo 2026 le conclusioni dell’Avvocata Generale della Corte di Giustizia UE Laila Medina, nella causa C‑60/25, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Cagliari nell’ambito di una controversia inerente la nullità di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario con tasso d’interesse indicizzato Euribor.

L’Avvocata Generale propone alla Corte, nelle proprie conclusioni, di rispondere alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari che “L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) devono essere interpretati nel senso che la constatazione della Commissione europea, in una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, laddove detta clausola non è parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non è stato accertato che detta clausola viola, in quanto tale, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, e sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sia applicabile sotto un profilo formale, la constatazione della manipolazione accertata nella decisione della Commissione non può essere trascurata da una giurisdizione nazionale nell’ambito del procedimento concernente la validità di una clausola ai sensi del diritto nazionale, fatti salvi i concreti termini esposti in detta decisione“.

La domanda pregiudiziale

La domanda si fonda sulle decisioni della Commissione europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, in cui era stato accertato che alcune banche coinvolte nel panel responsabile della determinazione dell’Euribor avevano partecipato a un’intesa tra il settembre 2005 e il maggio 2008: la Commissione, in particolare, aveva concluso che tali banche avevano violato l’art. 101, par. 1, TFUE e l’art. 53 dell’accordo SEE, partecipando a un’infrazione unica e continuata consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivative, EIRD).

Il Tribunale, in primo grado, e la Corte, in appello, avevano confermato la fondatezza delle conclusioni della Commissione, avallando, in particolare, la qualificazione della violazione come restrizione della concorrenza per oggetto.

Il rinvio pregiudiziale chiede alla Corte di Giustizia UE di esprimersi sull’impatto delle decisioni sugli EIRD – e della sentenza pronunciata dalla Corte con riferimento ad esse – sulla validità di una clausola che rimanda all’Euribor (e quindi sulla sua possibile nullità), in un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un singolo e una banca che non ha partecipato all’infrazione accertata dalla Commissione.

In particolare, il Giudice chiede di stabilire:

  • se l’art. 101, par. 2, TFUE, per cui gli accordi o decisioni, vietati in virtù dell’art. 101, par. 1, TFUE, sono nulli di pieno diritto, comportino la nullità di tale clausola, anche se il contratto di mutuo ipotecario è stato concluso al di fuori del mercato degli EIRD
  • se, e in che misura, la manipolazione dell’Euribor accertata dalla Commissione abbia valore probatorio nel contesto del procedimento nazionale ai sensi dell’art. 16, par. 1, del regolamento n. 1/2003.

Sulla nullità della clausola del mutuo indicizzato Euribor e sull’interpretazione dell’art. 101 TFUE

Ai sensi dell’art. 101, par. 2, TFUE, gli accordi o decisioni, vietati in virtù dell’art. 101, par. 1, TFUE sono nulli di pieno diritto.

Secondo la giurisprudenza della Corte, un accordo che non soddisfa le condizioni di cui all’art. 101, par. 3, TFUE è nullo qualora il suo oggetto o i suoi effetti siano incompatibili col divieto sancito dal paragrafo 1, TFUE: la nullità è assoluta, per cui l’accordo è privo di effetti, passati e futuri, nei rapporti fra i contraenti, e non può nemmeno essere opposto a terzi.

La Corte ha quindi delineato l’ambito di applicazione dell’art. 101, par. 2, TFUE, limitando la sua applicazione ad accordi che ricadono nel divieto sancito dal paragrafo 1: gli effetti della nullità prevista dall’art. 101, par. 2, TFUE su elementi dell’accordo che non sono incompatibili con il citato paragrafo 1, e su eventuali ordini e consegne effettuati in forza dell’accordo e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano, non dipendono dal diritto dell’Unione.

Secondo l’Avvocata generale, la ratio delle sentenze della Corte si spiega richiamando:

  • la necessità di prevenire un effetto a cascata del tipo previsto dal giudice del rinvio, ovvero sui rapporti contrattuali conclusi da soggetti terzi non coinvolti nello specifico accordo che la Commissione ha ritenuto essere vietato: trattasi della situazione di una clausola come quella in discussione nel procedimento principale, che riguarda un mercato distinto da quello ad oggetto delle decisioni della Commissione riferite la manipolazione dell’Euribor in collegamento con gli EIRD
  • la coerenza con il principio secondo cui la responsabilità per le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione è personale: spetta solo all’impresa che viola tali regole rispondere della violazione; pertanto, la nullità prevista al paragrafo 2, con riferimento ad accordi e decisioni che violano il paragrafo 1, non può estendersi a rapporti contrattuali conclusi da soggetti che non sono coinvolti nella violazione.

L’Avvocata generale analizza poi l’applicabilità del precedente della Corte Allianz Hungária, per cui gli accordi verticali conclusi al fine di attuare un accordo orizzontale (ripartizione del mercato) che viola l’art. 101, par. 1, TFUE potrebbero essere dichiarati illegittimi in base a quest’ultima disposizione: la questione sollevata in tale causa era se gli accordi verticali con cui due società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuivano bilateralmente – con concessionari automobilistici o con un’associazione professionale che li rappresentava – la tariffa oraria dovuta per la riparazione di veicoli assicurati costituissero una restrizione per oggetto dell’art. 101, par. 1, TFUE.

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un accordo orizzontale tra tali due imprese, destinato a ripartire il mercato, poteva comportare anche l’illegittimità degli accordi verticali conclusi per darvi attuazione.

Tuttavia, per l’Avvocata tale sentenza non può essere trasposta alla presente causa, in quanto non ha esteso la nullità di cui al paragrafo 2 ad accordi che non ricadono nel divieto di cui al paragrafo 1, bensì ha stabilito che gli accordi verticali necessari per l’attuazione dell’accordo orizzontale, senza i quali quest’ultimo non avrebbe potuto essere realizzato, potevano anch’essi essere considerati contrari al paragrafo 1, e, quindi, nulli a tutti gli effetti.

L’Avvocata osserva infatti che il contratto di mutuo, nel caso di specie, non è parte di alcuna violazione del paragrafo 1, accertata dalla Commissione.

Inoltre, diversamente dalla situazione oggetto della sentenza Allianz Hungária, il mutuo non era stato concluso per attuare o dare efficacia all’accordo restrittivo accertato dalla Commissione nelle decisioni EIRD, ma si era limitato a rinviare al parametro Euribor per determinare il tasso di interesse variabile applicabile a un mutuo ipotecario concesso a un singolo da una banca che, a fortiori, non aveva alcun rapporto con la condotta illegittima accertata dalla Commissione.

Pertanto, per l’Avvocata:

  • il mutuo non può essere considerato come soggetto all’effetto stabilito dall’art. 101, par. 2, TFUE, che, secondo la giurisprudenza della Corte, si applica soltanto agli accordi che violano l’art. 101, par. 1, TFUE
  • il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso che l’intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse comporti necessariamente la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a tale parametro, quando detta clausola non sia parte dell’accordo restrittivo oggetto della decisione della Commissione e non sia stato accertato che la clausola violi, in quanto tale, l’art. 101, par. 1, TFUE.

Ciò non significa tuttavia che le parti non dispongano di altri rimedi giuridici per far valere la nullità di tale clausola: gli effetti che un accordo vietato ai sensi del paragrafo 1 può spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal giudice nazionale a norma del diritto del suo paese.

Se le decisioni della Commissione abbiano valore probatorio in un procedimento giudiziale nazionale

L’Avvocata si addentra alla fine nella seconda delle questioni prospettate, ovvero se la manipolazione accertata dalla Commissione in dette decisioni abbia valore di prova nel contesto di un procedimento riguardante la nullità di una clausola con tasso d’interesse che rinvia all’Euribor durante il periodo dell’infrazione.

L’art. 16 del Regolamento n. 1/2003, stabilisce che, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’art. 101 o 102 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. 

La giurisprudenza della Corte ha definito i limiti della regola risultante dall’art. 16: ad esempio, nel corso di un’azione per danni di diritto civile, in cui occorre accertare la condotta lesiva, il danno e un nesso causale diretto tra condotta e danno, il giudice nazionale è vincolato all’accertamento compiuto dalla Commissione quanto al carattere vietato dell’accordo e alla qualificazione giuridica di esso.

Nella fattispecie oggetto di causa, per quanto riguarda le decisioni EIRD, l’Avvocata osserva che la Commissione ha stabilito che alcune banche del panel Euribor avevano partecipato a un’intesa sul mercato EIRD protrattasi essenzialmente dal settembre 2005 al maggio 2008, periodo in cui la Commissione aveva ritenuto che i partecipanti all’intesa avessero attuato una serie di pratiche volte a distorcere il normale andamento delle componenti dei prezzi degli EIRD, precisamente l’Euribor.

Tali pratiche comprendevano lo scambio di informazioni sulle loro preferenze per tassi a valore costante, basso o alto (settaggio) per determinate scadenze Euribor, a seconda delle rispettive posizioni commerciali o esposizioni; i partecipanti scambiavano anche informazioni riservate riguardo alle loro posizioni commerciali o alle intenzioni per futuri invii di dati Euribor per specifiche scadenze.

Occasionalmente, certi operatori valutavano altresì la possibilità di allineare almeno una delle future comunicazioni Euribor delle rispettive banche in base alle informazioni ricevute da altri partecipanti.

L’Euribor – ricorda l’Avvocata – è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati valutari internazionali e mira a riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro. Il calcolo avviene su base giornaliera, con dati provenienti da più istituzioni finanziarie all’interno di un apposito panel impiegato per orientare il processo e si basa sulle quotazioni fornite dalle banche del panel che stimano i tassi a cui un’ipotetica banca primaria presterebbe denaro a un’altra banca primaria.

I tassi Euribor vengono riflessi nei prezzi degli EIRD, che sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale: questi prodotti sono utilizzati da grandi società, istituzioni finanziarie, fondi speculativi e altre società internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di cambio (copertura sia per i mutuatari che per gli investitori) o per finalità speculative.

Le decisioni EIRD non contengono specifici accertamenti quanto agli effetti dell’accordo restrittivo sul livello dell’Euribor: il livello dell’Euribor potrebbe essere manipolato al rialzo, al ribasso o essere mantenuto invariato dalle banche coinvolte nel panel, a seconda delle posizioni delle parti dell’intesa sul mercato dei derivati.

Le decisioni EIRD non stabiliscono, quindi, se l’intesa tendesse a spingere l’Euribor verso l’alto o verso il basso. Benché sia ragionevole presumere, sulla base della condotta tenuta dalle banche coinvolte nell’accordo vietato, che l’Euribor non abbia seguito il suo normale corso durante il periodo dell’intesa la Commissione non ha formulato alcuna conclusione definitiva quanto alla direzione generale in cui il riferimento è stato manipolato.

Il Tribunale e la Corte avevano quindi confermato gli accertamenti della Commissione e concluso che l’infrazione di cui trattasi rappresentava una restrizione “per oggetto” ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE con riferimento al solo mercato degli EIRD.

Conseguentemente, per quanto riguarda le decisioni EIRD, l’art. 16 del regolamento citato richiederebbe ai giudici nazionali di considerare come definitivamente dimostrata l’esistenza di una manipolazione dell’Euribor nel corso del periodo definito dalla Commissione.

Per contro, dal momento che l’infrazione di cui trattasi è stata qualificata come restrizione per oggetto, non si possono desumere specifici effetti sul livello dell’Euribor dai soli atti riconosciuti dalla Commissione come lesivi dell’art.101, paragrafo 1, TFUE.

La questione è quindi se l’art. 16 costituisca una base giuridica adeguata per concludere che, in una causa in cui una giurisdizione nazionale deve pronunciarsi sulla validità di una clausola in conformità alla propria normativa nazionale – in particolare riguardo alla legittimità dell’oggetto di tale clausola – la constatazione effettuata dalla Commissione in una decisione che accerta un’infrazione all’art. 101, par. 1, TFUE è vincolante per la giurisdizione nazionale di cui si tratta.

A tale riguardo, l’articolo 16 è una disposizione che impone alle giurisdizioni nazionali di astenersi dal prendere decisioni in contrasto con quelle adottate dalla Commissione solo quando si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’art. 101 o 102 TFEU.

Ne consegue che la manipolazione accertata dalla Commissione è un fatto che il giudice nazionale non può ignorare; tuttavia, poiché l’infrazione è stata qualificata come restrizione “per oggetto”, le decisioni della Commissione Europea non fungono da prova specifica sul livello dell’Euribor: la manipolazione, infatti, come sopra precisato, potrebbe essere stata al rialzo, al ribasso o persino neutrale.

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