L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha adottato e pubblicato le Linee Guida sull’accessibilità dei servizi, tra cui quelli bancari in particolare, previste dal D. Lgs. n. 82/2022, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act – EAA).
Si ricorda che il D. Lgs. 82/2022, che ha recepito la citata direttiva è entrato in vigore il 16 luglio 2022, anche se le relative disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025: lo scopo della legge è quella di garantire l’accessibilità di prodotti e servizi nell’interesse dei consumatori e degli utenti, rafforzando il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita della società e tenendo conto dell’armonizzazione del mercato interno.
L’art. 21, c. 1 del decreto, inoltre, ha attribuito ad AGID la qualità di Autorità di vigilanza della conformità dei servizi.
Le Linee Guida forniscono indicazioni operative e strumenti utili per supportare gli operatori nell’adozione dei requisiti di accessibilità, valorizzando le opportunità economiche, sociali e tecnologiche offerte dall’accessibilità digitale; al contempo concorrono a garantire il diritto all’accessibilità di consumatori nell’ambito dei servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili.
Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, ad eccezione delle microimprese, tra cui i fornitori di:
- servizi di comunicazione elettronica
- servizi che forniscono accesso a media audiovisivi
- servizi di trasporto passeggeri
- servizi di commercio elettronico
- servizi bancari per consumatori, come:
- i contratti di credito
- servizi e attività di investimento e servizi accessori
- servizi di pagamento
- servizi collegati al conto di pagamento
- moneta elettronica
- libri elettronici e software dedicati.
Le linee guida, in particolare:
- richiamano e declinano i principi generali dell’accessibilità (principi POUR), che esprimono concetti generali su come progettare un’interfaccia utente (e la cui osservanza garantisce l’inclusività dei servizi digitali anche da parte degli utenti con disabilità), che deve essere:
- Percepibile: le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentati in modo tale che gli utenti possano percepirli, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali
- Operabile: i componenti dell’interfaccia utente e la navigazione devono essere operabili, garantendo che tutti gli utenti possano interagire con i contenuti digitali
- Comprensibile: le informazioni e il funzionamento dell’interfaccia utente devono essere comprensibili, fornendo istruzioni e feedback chiari e concisi
- Robusta: il contenuto deve essere sufficientemente robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da un’ampia gamma di agenti utente, comprese le tecnologie assistive.
- fissano i requisiti generali di accessibilità e quelli relativi a servizi specifici (di cui alla Sezione IV del decreto)
- declinano gli obblighi del fornitore dei servizi, ovvero, in generale, fornire servizi conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell’allegato I “Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi” del decreto; in particolare, i fornitori di servizi bancari per consumatori, per garantire l’accessibilità, devono:
- fornire metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi
- fare in modo che le informazioni siano comprensibili, con un grado di complessità limitato al livello B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue del Consiglio UE
- forniscono specifiche metodologiche circa l’applicabilità degli approcci all’accessibilità by default e by design
- chiariscono ed approfondiscono le eccezioni all’applicazione dei requisiti di accessibilità, ovvero se la loro conformità, per l’ente:
- non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura
- non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati
- chiariscono i criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell’onere (di cui all’allegato V del decreto) e la procedura per la sua valutazione e documentazione da parte del fornitore dei servizi
- specificano che, nel caso in cui degli specifici servizi siano erogabili non solo a consumatori, ma anche a professionisti, è necessario che tali servizi siano in linea con i requisiti di accessibilità previsti dal decreto
- auspicano che, quando un servizio sia erogabile solo a professionisti, in conformità allo spirito della Direttiva, tale servizio, pur non rientrando nell’applicabilità del decreto, sia comunque rispondente ai requisiti di accessibilità
- forniscono precisazioni dal punto di vista organizzativo per gli enti: AGID, in particolare, ritiene opportuno, anche al fine di minimizzare il rischio di sanzioni da parte delle Autorità vigilanti, prevedere all’interno della propria organizzazione una funzione di compliance, che, come nel mondo bancario per il monitoraggio di processi, procedure e flussi informativi, sia incaricata del controllo e della supervisione di tutti gli adempimenti connessi all’accessibilità.


