WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency


Profili di processo, di governance e contrattuali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 01/04


WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency
www.dirittobancario.it
Flash News

Il diritto d’autore e l’IA generativa

11 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo ha di recente approvato il 10 marzo 2026 una risoluzione che dà atto dei rischi e delle opportunità per il diritto d’autore in relazione al crescente sviluppo dell’IA generativa.

L’IA generativa (o GenAI) consiste in un software in grado di creare nuovi contenuti, tra cui testi, canzoni, immagini e video, grazie all’addestramento su una grande massa di dati; in particolare, gli output generati dall’IA sono imitazioni dei dati su cui il software è stato addestrato, e dunque rivisitazioni di contenuti, tra i quali rientrano anche quelli coperti dal diritto d’autore.

Dalla risoluzione emerge che tale raccolta di dati genera una violazione diffusa di norme in materia di diritti d’autore poiché spesso avviene in assenza di autorizzazioni e licenze. Si tratta quindi di un’appropriazione indebita di valore e una violazione dei diritti fondamentali dei creatori.

In tale contesto – secondo il Parlamento UE – deve quindi promuoversi lo sviluppo delle nuove tecnologie di IA, mantenendo al contempo la garanzia dei diritti dei soggetti creativi: rileva pertanto l’AI Act, il quale però non risulta sufficiente a tutelare il diritto d’autore in assenza di una sua specifica protezione.

A tal fine il Parlamento europeo esorta la Commissione a:

  • garantire che le attività svolte a fini di ricerca scientifica o di istruzione non siano soggette a restrizioni e che lo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche condotte non sia limitato
  • prevedere dei meccanismi che garantiscano il pluralismo dell’informazione, per i lettori, anche nell’ambito della stampa e dei mezzi di informazione
  • tutelare la libertà e il pluralismo dei media e la diversità delle informazioni
  • incoraggiare i fornitori di modelli di IA a chiedere licenze ai titolari dei diritti e quindi istituire degli accordi volontari di licenza collettiva per settore, al fine di creare un mercato di licenze che garantisca un’equa remunerazione dei titolari dei diritti da un lato e l’accesso e l’addestramento dell’IA dall’altro
  • istituire strumenti che consentano ai titolari di escludere l’uso delle proprie opere dall’addestramento dell’IA
  • conferire all’EUIPO (Ufficio UE per la protezione del diritto d’autore e delle opere intellettuali) la competenza per la concessione di licenze su base volontaria e settoriale
  • promuovere la trasparenza e la documentazione di partenza sull’uso dell’opera protetta, tramite l’istituzione di registri per le attività di crawling e l’uso della filigrana digitale e/o crittografica
  • identificare una soluzione per stabilire se l’attuale normativa europea in materia di diritto d’autore affronti adeguatamente l’incertezza giuridica e gli effetti competitivi associati all’uso di opere protette per l’addestramento dei sistemi di GenAI
  • vietare l’immissione di sistemi di IA nel mercato europeo che non rispettino il diritto d’autore a prescindere dalla giurisdizione in cui hanno luogo le azioni di addestramento
  • favorire la trasparenza per garantire la remunerazione dei titolari delle opere per l’uso di materiale protetto dal diritto d’autore alla luce del rischio della sostituzione della creatività umana con i contenuti generati dall’IA
  • individuare una soluzione per la remunerazione per gli utilizzi passati di opere protette
  • creare elenchi di controllo della conformità e promuovere attività di sensibilizzazione da parte dell’EUIPO
  • istituire, in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alla risoluzione, una presunzione relativa secondo cui lo strumento di GenAI usato, abbia di fatto violato il diritto d’autore
  • individuare delle misure volte a tutelare le persone dalla diffusione non consensuale di immagini, contenuti audio o video digitali manipolati e generati dall’IA (c.d. deepfake)
  • etichettare chiaramente i contenuti creati interamente tramite l’IA al fine di verificare l’attuazione degli obblighi di trasparenza.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency


Profili di processo, di governance e contrattuali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 01/04


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03