Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 56 del 09 marzo 2026, il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che attua la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (green claims ingannevoli e greenwashing).
Si ricorda che la Direttiva, anche nota come “Empowering Consumers for the Green Transition Directive”, che ha modificato le Direttive 2005/29/CE (la Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (la Direttiva sui diritti dei consumatori) è volta prevenire il c.d. greenwashing, ovvero ad evitare che vengano declamate asserzioni ambientali non eque, incomprensibili e sleali, a tutela del consumatore e tutela del mercato.
L’art. 1 dello schema di decreto che tutela i consumatori dal fenomeno del c.d. greenwashing, in particolare, modifica il Codice del Consumo:
- la lett. a) modifica l’art. 18, inserendo delle nuove definizioni (specificate nell’art. 2, par. 1, della Direttiva 2005/29/CE modificata) tra cui:
- la nozione di “beni” già presente all’art. 128, c. 2, lett. e), per coerenza sistematica
- “asserzione ambientale”
- “asserzione ambientale generica”
- “marchio di sostenibilità”
- “sistema di certificazione”
- “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”
- “durabilità”
- “aggiornamento del software”
- “materiali di consumo”
- “funzionalità”
- la lett. b) modifica l’art. 21:
- aggiornando i criteri della valutazione caso per caso delle pratiche commerciali ingannevoli
- riconoscendo rilievo espresso alle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto e agli aspetti di circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità)
- introducendo le nuove lett. b-ter e b-quater nel comma 2 ed ampliando quindi l’elenco delle pratiche da valutare, con particolare attenzione alle asserzioni ambientali relative a prestazioni future che non siano sorrette da piani dettagliati, obiettivi misurabili, risorse dedicate e verifiche indipendenti, e alla pubblicizzazione come “vantaggi” per il consumatore di elementi in realtà irrilevanti
- la lettera c) inserisce il comma 5-ter nell’art. 22, in tema di omissioni ingannevoli: quando il “professionista” offre servizi di raffronto tra prodotti sulle caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, diventano informazioni rilevanti il metodo di confronto, i prodotti e fornitori inclusi e le misure per mantenere aggiornati i dati, alla luce del carattere potenzialmente ingannevole di tali comparazioni
- la lettera d) amplia la black list dell’art. 23, con nuove pratiche sempre considerate ingannevoli, tra cui:
- uso di marchi di sostenibilità privi di sistemi di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche
- asserzioni ambientali generiche non dimostrabili
- green claim che riguardano solo un aspetto del prodotto ma sono presentati come riferiti all’intero bene o all’intera attività
- dichiarazioni sull’impatto climatico neutro fondate solo su compensazioni; presentazione come tratto distintivo di requisiti imposti per legge
- pratiche legate a aggiornamenti software che degradano il funzionamento dei beni o sono presentati come necessari pur migliorando solo alcune funzionalità
- condotte che incidono artificiosamente sulla durabilità, sulla riparabilità o sull’uso di materiali di consumo e pezzi di ricambio.
- la lettera e) modifica l’art. 45, inserendo nuove definizioni in recepimento dell’art. 2 Direttiva 2011/83/UE:
- la definizione di “produttore”, trascritta per esteso dal modello unionale
- di “garanzia commerciale di durabilità”, collegata agli artt. 135-quinquies e 135-ter
- di “durabilità”, riprodotta integralmente
- di “indice di riparabilità”, legato a requisiti armonizzati UE
- di “aggiornamento del software”, inteso come aggiornamento gratuito necessario a mantenere la conformità ai sensi degli artt. 130 e 135-undecies.
- le lettere f) e g) intervengono sugli artt. 48 e 49, rafforzando gli obblighi informativi precontrattuali per contratti diversi dai contratti a distanza, per contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, per cui diventano centrali:
- il promemoria sulla garanzia legale di conformità (minimo due anni ex art. 133)
- la segnalazione della presenza di una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi
- le informazioni su servizi post-vendita, aggiornamenti software e indice di riparabilità, nonché, in mancanza di quest’ultimo, su disponibilità e costo stimato dei pezzi di ricambio, istruzioni di manutenzione e restrizioni alla riparazione.
- la lettera h) modifica l’art. 51, comma 2, imponendo che, nei contratti a distanza elettronici che comportano un pagamento, il professionista fornisca in modo chiaro e evidente, prima dell’ordine, anche le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore
- la lettera i) introduce il nuovo art. 65-ter, dedicato ad “avviso armonizzato ed etichetta armonizzata”, che recepisce l’art. 22-bis Direttiva 2011/83/UE, disciplinando la rappresentazione grafica armonizzata della garanzia legale e delle garanzie commerciali di durabilità, a completamento del sistema informativo al consumatore.

