La Commissione ha posto in consultazione una seconda bozza del Codice di condotta per la trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, per aiutare i fornitori e gli utilizzatori a soddisfare i requisiti di marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall’IA ai sensi dell’art. 50 dell’AI Act.
Si ricorda che le norme relative alla trasparenza dei contenuti generati dall’IA entreranno in vigore il 2 agosto 2026.
Questa seconda versione del Codice di condotta, redatta da esperti indipendenti, integra i commenti scritti di centinaia di partecipanti e osservatori, tra cui rappresentanti dell’industria, del mondo accademico, della società civile, nonché degli Stati membri (presentati tramite il comitato per l’IA) e dei membri del Parlamento europeo (rappresentati nel gruppo di lavoro IMCO-LIBE che monitora l’attuazione della legge sull’IA).
L’ultima bozza del codice è stata snellita e semplificata, offrendo maggiore flessibilità ai firmatari, riducendo gli oneri di conformità e incorporando ulteriori considerazioni tecniche per migliorare la chiarezza giuridica e la praticità; viene promosso in particolare l’uso di standard aperti per la marcatura dei contenuti di IA e un’icona UE per l’etichettatura, al fine di semplificare la conformità e ridurre i costi.
La bozza del codice di condotta per la trasparenza dei contenuti generati dall’IA è strutturata in due sezioni, ciascuna delle quali tratta diversi aspetti della trasparenza e della regolamentazione rispettivamente per i fornitori e gli utilizzatori:
- la sezione 1 riguarda la marcatura e il rilevamento dei contenuti generati dall’IA ed è rivolta ai fornitori di sistemi di IA generativa che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 50, par. 2, dell’AI Act:
- si eliminano e consolidano diverse misure e si introducono elementi opzionali, garantendo al contempo che tutte le misure rimangano tecnicamente fattibili e proporzionate
- si prevede un approccio di marcatura a due livelli, che prevede metadati protetti e filigrane, impronte digitali e registrazione opzionali, nonché protocolli per il rilevamento e la verifica
- la sezione 2, rivolta ai distributori di sistemi di IA, si concentra sull’etichettatura dei deepfake e delle pubblicazioni di testi riguardanti questioni di interesse pubblico nell’ambito di applicazione dell’art. 50, par. 4, dell’AI Act:
- viene adottato un approccio più flessibile e orientato alla pratica, semplificando gli impegni ed eliminando la tassonomia che distingue i contenuti generati dall’IA da quelli assistiti dall’IA
- si presentano requisiti di progettazione e posizionamento applicabili a icone, etichette o dichiarazioni di non responsabilità, garantendo un livello minimo di uniformità e consentendo ai firmatari di concepire soluzioni adeguate alle loro esigenze
- viene proposta una task force per sviluppare una futura icona UE uniforme e interattiva, con il sostegno discrezionale dei firmatari.
Il codice ha inoltre definito ulteriormente i regimi specifici applicabili alle opere artistiche, creative, satiriche e di finzione e alle pubblicazioni di testi sottoposte a revisione umana o controllo editoriale, facilitando il ricorso alle pratiche o procedure esistenti.
L’allegato della seconda bozza include ora esempi illustrativi di una potenziale icona UE che sarà messa a disposizione gratuita dei firmatari.
La consultazione è aperta sino al 30 marzo ed il codice dovrebbe essere finalizzato entro l’inizio di giugno di quest’anno.

