Il Senato ha approvato in via definitiva lo scorso 04 marzo 2026 la Legge annuale sulle PMI, che introduce in particolare la delega al Governo per il riordino della disciplina dei Confidi e misure che volte a rendere più efficiente l’uso delle cartolarizzazioni in funzione di de-stocking.
Il DDL attua l’art. 18 della L. 180/2011, in base al quale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo deve presentare alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo.
Fra le disposizioni di particolare interesse, si segnalano dunque:
- l’art. 7, che contiene la delega al Governo sul riordino della disciplina dei Confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- riordino della disciplina dei confidi, per favorirne l’attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari
- allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti
- revisione dei requisiti per l’iscrizione dei confidi all’albo di cui all’art. 106 TUB, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto
- revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie
- favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese
- favorire l’integrazione interconsortile dei confidi
- art. 8 “Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino”, che rende più efficiente l’uso delle cartolarizzazioni in funzione di de-stocking, in particolare, con l’uso del finanziamento con funzione di trasferimento del rischio di credito, previsto dall’art. 7 c. 1 lett. a) della L. 130/1999 (legge sulle cartolarizzazioni):
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- modificando gli artt. 7 c. 1 e 7 c. 2-octies della Legge sulle cartolarizzazioni, il soggetto finanziato potrà destinare non solo i crediti, ma anche i diritti e i beni riferibili a tali crediti, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi: ciò consentirà di includere nel patrimonio segregato (cui è destinato il magazzino) tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo di fatto cartolarizzabile anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione
- si prevede la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio (SPV), ex art. 7 comma 4, senza dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia: le imprese non finanziarie come le PMI potranno quindi accedere a questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi legati al magazzino.
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