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Approfondimenti

Il caso La Perla e le prospettive per procedure concorsuali cross-border

5 Marzo 2026

Antonio Martini, Partner, CBA

Andrea Angelo Terraneo, Senior Insolvency Case Administrator, Quantuma

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il tema delle procedure concorsuali cross-border, alla luce delle soluzioni e strumenti adottati nel recente caso La Perla.


Il caso La Perla rappresenta un capitolo emblematico nelle procedure di insolvenza cross-border post-Brexit, evidenziando le sfide e le innovazioni nel rapporto tra Italia e Regno Unito. La Perla, iconico brand di lingerie “Made in Italy” fondato nel 1954 a Bologna, ha affrontato una crisi finanziaria culminata nel 2023 con la compulsory liquidation di La Perla Global Management (UK) Limited (LPGMUK) presso l’High Court di Londra. Il caso La Perla ha visto, quindi, l’apertura di procedure parallele in entrambi i Paesi, rivelando lacune normative dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. Il caso ha segnato diverse “prime volte” nell’applicazione di strumenti di cooperazione internazionale, diventando un modello per futuri scenari.

  1. Prima apertura di una procedura primaria parallela su una società straniera in Italia: il 23 gennaio 2024, il Tribunale di Bologna ha avviato la prima liquidazione giudiziale italiana su una compagnia incorporata all’estero (LPGMUK), contestando il COMI in UK.
  2. Prima nomina di un agente (“coadiutore”) in un contesto cross-border italo-britannico: I liquidatori inglesi hanno utilizzato il Par. 12 dello Schedule 4 dell’Insolvency Act 1986 per nominare un agente in Italia, superando barriere linguistiche e culturali – un’applicazione inedita in Italia per casi post-Brexit.
  3. Prima richiesta di riconoscimento di una liquidazione UK in Italia post-Brexit: i liquidatori hanno immediatamente chiesto il riconoscimento della procedura inglese, ai sensi della Legge 218/1995, stante l’assenza di rimedi specifici per gestori della crisi stranieri.
  4. Prima udienza di coordinamento tra procedure italiane e inglesi post-Brexit: nel febbraio 2024, su richiesta dell’agente, il giudice delegato ha convocato un’udienza di coordinamento, invocando i Par. 43 e Preambolo 49 del Regolamento UE 2015/848 – il primo del genere tra i due Paesi.
  5. Primo protocollo d’intesa transfrontaliera post-Brexit tra procedure concorsuali italiane e inglesi: dopo negoziati durati quasi un anno, è stato stipulato un protocollo d’intesa, fra le principali procedure del Gruppo La Perla, per una vendita ordinata degli asset, il primo a coinvolgere procedure di insolvenza italo-britanniche dopo la Brexit.

Queste innovazioni hanno “esteso ai limiti” gli strumenti disponibili, compensando l’assenza del UNCITRAL Model Law in Italia e la fine del riconoscimento automatico UE delle sentenze di insolvenza inglesi.

Occorre ora approfondire queste cinque prime volte nel dettaglio, al fine di analizzare come queste possano venire in soccorso in casi similari.

1. La prima procedura primaria parallela dichiarata per una società straniera in Italia

Una società, due COMI

Tra le peculiarità del caso La Perla vi è senza dubbio il fatto che una società di diritto inglese con filiale in Italia è stata sottoposta a una procedura di insolvenza con provvedimento dell’Alta Corte di Londra in data 1° novembre 2023 e pochi mesi dopo (gennaio 2024), è stata sottoposta a liquidazione giudiziaria dal Tribunale di Bologna.

Lo stesso soggetto di diritto, che per i giudici inglesi era sottoposto a giurisdizione britannica avendo il proprio COMI in Inghilterra (dove vi era la sede legale della società), per i giudici italiani aveva il proprio COMI in Italia e pertanto doveva ritenersi sottoposta a giurisdizione italiana.

Per il Tribunale di Bologna, a mente dell’art. 11 del Codice della Crisi, non vi era dubbio nel caso concreto che il “centro degli interessi principali” del debitore (la società La Perla Global Management (UK) Ltd) fosse radicato in Bologna, dove si trovava la branch italiana della società inglese.

Non è questa la sede per commentare la decisione del Tribunale di Bologna (contestata dalla società inglese che ha proposto reclamo, procedimento poi definito in via transattiva con l’accordo tra le tre procedure interessate dalla vicenda, la procedura di liquidazione inglese, la liquidazione giudiziale italiana e l’amministrazione straordinaria della società italiana La Perla Manufacturing srl, partecipata al 100% dalla società inglese), ma il caso si presta ad almeno due considerazioni generali che dovrebbero essere tenute presenti nell’ipotesi di altri casi di insolvenza transnazionale riguardanti un Paese estraneo all’Unione Europea (con conseguente inapplicabilità del Regolamento2015 /848).

La prima considerazione attiene alla necessità che i criteri seguiti per determinare il “centro degli interessi principali” siano di carattere oggettivo, non suscettibili pertanto di subire attenuazioni per effetto di valutazioni prettamente soggettive. È superfluo evidenziare l’importanza, più volte sottolineata dalla giurisprudenza nazionale ed europea, che i criteri identificativi del COMI abbiano connotazione oggettiva e univoca: e ciò sia per evitare fenomeni di forum shopping a detrimento dei creditori del debitore, sia per evitare conflitti fra procedure di insolvenza incardinate in parallelo in diverse giurisdizioni, sia anche (e forse soprattutto) per ragioni di certezza del diritto nei riguardi dei creditori, che, nel momento in cui contrattano con una società, devono avere contezza delle probabili conseguenze in caso di insolvenza della loro controparte negoziale.

La normativa nazionale, nell’individuare il COMI quale criterio per fondare la giurisdizione del giudice italiano, rimanda alla formulazione dell’art. 3 del Regolamento UE 2015/848, in base al quale “Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza”.

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che “in tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la competenza a dichiarare l’insolvenza si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali dell’impresa, cd. “COMI” (Centre Of Main Interests), venendo in rilievo, fino a prova contraria, la presunzione di coincidenza di quest’ultimo con la sede legale, qualora non sia stata trasferita in altro Paese” (Cass., SS. UU., n. 10356/2021).

Nel caso della società La Perla Global Management (UK), la stessa da sempre (ossia sin dalla sua costituzione) aveva sede in Inghilterra e nessun trasferimento della sede legale era mai stato effettuato. Si poteva pertanto ritenere operante la presunzione di coincidenza di cui menzionato art. 3 del Regolamento.

Tale presunzione, come noto, può essere superata solo fornendo la prova che, nonostante la formale collocazione in altro Stato della sede legale, l’attività principale – ossia l’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa – venga svolta sul territorio nazionale.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di affermare che “per superare l’anzidetta presunzione [i.e. la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale], [occorre] dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa”, essendo “irrilevante la circostanza che l’attività imprenditoriale contemplata nell’oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale(Cass., n. 7900/2020).

Lo stesso considerando n. 30 del Regolamento consente di respingere la presunzione di cui all’art. 3 solo “se l’amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro”.

Dal tenore letterale della previsione emerge come il superamento della presunzione debba essere agganciato a criteri obiettivi e riconoscibili dai terzi, quale, appunto, la collocazione del centro amministrativo e decisionale della società. Di contro, nessuna rilevanza può essere attribuita a elementi soggettivi e relativi come la circostanza che l’attività imprenditoriale contemplata nell’oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale (Cass., n. 7900/2020).

Il funzionamento del criterio di cui all’art. 3 del Regolamento, infatti, è agganciato all’accertamento di elementi oggettivi e verificabili dai terzi affinché la determinazione del foro competente sulla domanda di apertura della procedura sia il più possibile certa e prevedibile (cfr. Corte di Giustizia, 2.5.2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC, punto 33).

In quest’ottica, per le società, la presunzione di coincidenza COMI e sede statutaria è superabile solo se i predetti elementi obiettivi e verificabili da parte dei terzi conducono a una situazione reale diversa da quella espressa dalla presunzione (Corte di Giustizia, 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood, cit., punto 35; ad avviso della CGUE la presunzione di coincidenza tra COMI e sede statutaria può ritenersi superata in caso di “società fantasma”, ossia quando la società non esercita alcuna attività nel territorio della sua sede sociale), occorrendo a tal fine dimostrare che l’amministrazione e gli interessi della società sono oggettivamente gestiti in modo riconoscibile dai terzi in uno Stato diverso da quello della sede statutaria (principio affermato dalla Corte di Giustizia, 20 ottobre 2011, C-396/09, Interedil).

In definitiva, per stabilire in maniera riconoscibile dai terzi che il centro effettivo di direzione e di controllo di una società, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato fuori dallo Stato della sede statutaria, occorre individuare e dimostrare che il vero luogo di direzione, controllo e gestione degli interessi societari (vale a dire il luogo in cui si riuniscono i soci, gli amministratori, dove ha sede l’organo di controllo interno e dove ha sede la contabilità generale e l’amministrazione della società), non coincida con la sede legale della società medesima (Cass. SS.UU. 6 febbraio 2015, n. 2243. L’onere probatorio è in capo alla parte che contesta la presunzione (Corte di Giustizia, 15 dicembre 2011, causa C191/10, Rastelli Davide e C. Snc contro Jean-Charles Hidoux).

L’appena richiamata giurisprudenza di legittimità, peraltro, è ampiamente debitrice dell’acuta giurisprudenza della CGUE. Oltre alla già richiamata sentenza Eurofood, è opportuno richiamare quanto la CGUE ha già avuto modo di affrontare con la sentenza Rastelli, prima citata, riguardo al precedente Regolamento n. 2000/1346, che alla luce della recente sentenza Galapagos (Corte di Giustizia, 22 marzo 2022, causa C723/20, Galapagos Bidco. Sarl contro DE, in qualità di liquidatore della Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.) continua ad aver valore per l’interpretazione dell’art. 3 dell’attuale Regolamento n. 2015/848.

Al punto 32, la CGUE ancora una volta ribadisce che “Per le società, si presume che costituisca il centro degli interessi principali (…) il luogo della sede statutaria. Tale presunzione e il riferimento nella formulazione del tredicesimo “considerando” del regolamento al luogo di gestione degli interessi mostrano la volontà del legislatore dell’Unione di privilegiare il luogo dell’amministrazione principale della società quale criterio di competenza (sentenza Interedil, cit, punto 48).

La Corte ha altresì chiarito che “laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo, trova piena applicazione la presunzione introdotta dall’art. 3 n. 1, seconda frase, del regolamento”.

Peraltro, la stessa dottrina ha sottolineato come il centro in cui viene operata la direzione dell’ente include il luogo dove il debitore ha relazioni con altri creditori, prende le decisioni strategiche, pone in essere e supervisiona le attività di impresa, dove ha la gestione centralizzata della tesoreria e dove eroga servizi (cfr. M. Virgos F. Garcimartin, The European, Insolvency Regulation: law and practice, 2004, p. 42). Ed ancora per converso è stato autorevolmente evidenziato come per accertare che il COMI di una società è collocato in uno Stato diverso da quello in cui si trova la sede legale è necessario dimostrare che le funzioni centrali della casa madre (quali la tenuta della contabilità generale, le funzioni e la gestione delle infrastrutture IT, le funzioni marketing aziendale, la gestione dei marchi) sono state poste in essere in uno Stato diverso (cfr. B. Wessels, B.A. Markell, J. Kilborn, International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters, Oxford University Press, 2009, p. 123).

Occorre precisare che i criteri prima esaminati, secondo quanto osservato dalla migliore dottrina, hanno comunque un margine (forse inevitabile) di vaghezza e necessitano di essere integrati e precisati in particolar modo dalla percezione che degli stessi hanno i creditori. Posto che la percezione dei terzi comporta elementi di soggettività, che contrastano con l’esigenza di certezza di cui il COMI dovrebbe essere circondato, si evidenzia in dottrina come il requisito della possibilità di accertamento da parte dei terzi (in particolare dei creditori) verta non tanto sulla concreta conoscenza, ma sulla conoscibilità che discenda da un’opportuna attività di indagine.

Naturalmente, nei casi concreti (e complessi come La Perla) il problema della determinazione del COMI secondo la percezione dei creditori è ancora più complicato, posto che vi sono più creditori in più Stati nei quali l’attività della società debitrice era svolta (nel caso concreto, la capogruppo aveva ramificazioni in circa trenta differenti giurisdizioni).

La seconda osservazione che suscita il caso La Perla è sul rapporto fra una procedura italiana e una straniera (aperta in Paese Extra Unione Europea), su cui si tornerà fra poco; come chiarito poco sopra, al momento della dichiarazione di apertura della procedura italiana, esisteva già da mesi una procedura di insolvenza in Regno Unito, avviata su iniziativa del fisco inglese, che aveva condotto alla nomina degli organi concorsuali.

La scelta operata dal giudice italiano è stata di considerare la procedura aperta a Bologna universale, quindi del tutto autonoma e indifferente all’omologa procedura britannica. Tuttavia, la coesistenza di due procedure universali fa emergere alcune perplessità in merito al rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia.

In primo luogo, sembra condivisibile quell’autorevole dottrina secondo la quale la disciplina del Regolamento 2015/848, anche se non direttamente applicabile alla fattispecie, sia utile in sede di interpretazione sistematica; ciò in quanto la regolazione della crisi transfrontaliera, in mancanza di convenzioni internazionali e di una disciplina interna ad hoc, richiede l’adozione di principi e criteri interpretativi uniformi rinvenibili nel diritto europeo.

In quest’ottica, risulta condivisibile la tesi di chi sostiene che la disciplina fallimentare in tema di giurisdizione (art. 9 L. Fall. il cui contenuto è stato trasfuso negli attuali artt. 11 e 26 del Codice della Crisi) debba essere interpretata “in chiave armonizzatrice con i principi generali che gli ordinamenti ormai da tempo predicano e cioè tendenziale rispetto delle giurisdizioni per condivisione di un principio di fiducia e reciprocità” (cfr. Fabiani, Giurisdizione e competenza, in Trattato delle procedure concorsuali, Jorio – Sassani (a cura di), Milano, 2014, 383 ss.).

Ad avviso di tale dottrina, dunque, la disciplina di cui all’art. 9 L. Fall., prima, e all’art. 26 Codice della Crisi ora, “nella parte in cui stabilisce che può essere dichiarato il fallimento in Italia di una impresa con sede all’estero, fa riferimento a una sede secondaria (…). Pertanto, il fallimento di un’impresa con sede, principale, all’estero (in un paese extra UE) sarà consentito solo se in Italia esiste una sede (non principale) e se rispetto a questa è emersa una situazione di insolvenza. A quel punto sarà dichiarato il fallimento senza pregiudizio per quanto potrà accadere all’estero (cfr. Fabiani, op. cit.).

E ciò sembra proprio essere la situazione che si è verificata nel caso di cui si tratta.

2. Prima nomina di un agente (“coadiutore”) in un contesto cross-border italo-britannico

La nomina di un agent, o “coadiutore”, nel caso La Perla rappresenta un’innovazione pratica nel panorama delle insolvenze transfrontaliere post-Brexit, dove il Regno Unito, non più soggetto al Regolamento UE 2015/848, deve ricorrere a strumenti nazionali per gestire asset e procedure all’estero. Analizzando la legislazione inglese, il Paragrafo 12 della Schedule 4, dell’Insolvency Act 1986 (“IA 1986”), autorizza espressamente il liquidator a nominare “an agent to do any business which the liquidator is unable to do himself“. Questa disposizione, originariamente pensata per contesti domestici, soprattutto per consentire ai liquidators di delegare i compiti relativi alle vendite dei beni inseriti nel patrimonio della società in liquidazione, e di nominare agenti e specialisti per le vendite dei beni dell’asse concorsuale, è stata estesa in La Perla per affrontare le complessità di un gruppo multinazionale con radici in Italia, dove barriere linguistiche, culturali e operative rendevano difficile l’intervento diretto dei liquidatori inglesi.

In assenza di un quadro normativo unico che regoli le insolvenze che coinvolgono paesi dell’Unione Europea ed il Regno Unito, questa norma ha colmato la lacuna della non diretta applicabilità, in quanto l’Italia non ha adottato l’UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (adottato in UK dal Cross-Border Insolvency Regulations 2006), dell’art. 2 e seguenti relativi ai foreign representative (cfr. Wessels, Who is the “foreign representative” under the Model Law (MLCBI)? relativamente all’analisi delle disposizioni de quae effettuata dalla District Court Zeeland-West-Braban) e del venir meno dell’applicabilità alle procedure concorsuali inglesi di tutto quel supporto normativo che gli artt. 41 e seguenti del Regolamento Europeo 2015/848 pone in ausilio agli amministratori delle procedure di insolvenza relativamente al c.d. right of audience. In Italia, la figura trova un parallelo nell’art. 129 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019, che disciplina la nomina di delegati e coadiutori, e che permette al curatore di farsi coadiuvare da persone (tecnici, professionisti, o anche il debitore stesso) per specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Le funzioni di mediazione culturale dell’agent in contesti di insolvenza transfrontaliera emergono come elemento centrale in questo scenario. Innanzitutto, l’agent ha funto da motore trainante della comunicazione fra procedure, da un lato, infatti, ha facilitato una comunicazione efficace tra i liquidatori inglesi, i professionisti incaricati italiani e il Ministero dell’Industria e del Made in Italy (MIMiT). Ma oltre a una facilitazione delle comunicazioni, l’agent ha fattivamente contribuito a una mediazione normativa dato il diverso approccio della legislazione sull’insolvenza inglese, che è tipicamente creditor-friendly, e quindi orientato alla massimizzazione del valore per i creditori attraverso procedure rapide e flessibili, che spesso privilegiano la vendita per trattativa privata, mentre l’Italia privilegia la pubblicità e la procedimentalizzazione dei procedimenti di vendita, nonché (soprattutto nella disciplina dell’amministrazione straordinaria) la protezione dei lavoratori e del “capitale umano” (come le ricamatrici bolognesi nel caso La Perla), con un’enfasi su continuità aziendale e interessi sociali, radicati in una normativa, come quella italiana che privilegia l’interesse pubblicistico dell’insolvenza rispetto all’interesse privatistico. Queste divergenze, note come “local legal culture” in letteratura accademica (ad esempio, nell’articolo “Modified Universalisms & the Role of Local Legal Culture in the Making of Cross-Border Insolvency Law” di Adrian Walters), portano a tensioni tra universalismo (un’unica procedura centrale) e territorialismo (priorità agli interessi locali). L’agente, agendo come “mediatore culturale”, ha pertanto svolto anche un’attività di educazione delle parti rispettivamente alla normativa e cultura giuridica dell’altra e può ben arrivare a fungere la funzione del consulente tecnico del giudice.

In sintesi, l’agent in La Perla non è stato un mero delegato operativo, ma un catalizzatore di integrazione culturale, che ha consentito di creare nuovo diritto consuetudinario praeter legem in Italia “stirando ai limiti” gli strumenti disponibili per colmare vuoti normativi e culturali.

3. Prima richiesta di riconoscimento di una liquidazione UK in Italia post-Brexit

La richiesta di riconoscimento della compulsory liquidation di La Perla Global Management (UK) Limited (LPGMUK) in Italia rappresenta un vero punto focale nel panorama delle insolvenze transfrontaliere post-Brexit, evidenziando le profonde limitazioni del quadro normativo italiano per le procedure estere e la necessità di approcci pragmatici e creativi per superare vuoti legislativi.

La sentenza del 1° novembre 2023 emessa dall’Alta Corte di Londra, di messa in liquidazione coattiva del debitore, è stata riconosciuta dalla Corte di Appello di Bologna il 16 gennaio 2024, dispiegando i suoi effetti nel territorio della Repubblica (e con ciò scontrandosi con la decisione, successiva, del Tribunale di Bologna di apertura di una procedura “universale” sottoposta a legge e giurisdizione italiana).

Per effetto della Brexit, il Regolamento 2015/848 nel caso concreto non risultava applicabile per evidenti ragioni, e, di conseguenza, non poteva aversi il sistema previsto dalla predetta fonte che contempla l’apertura di una procedura principale e l’eventuale apertura, in altro Stato membro, di una procedura definita secondaria.

Nel caso di specie, posto che la procedura di insolvenza era stata dichiarata e aperta da un’autorità giurisdizionale di un Paese estraneo all’Unione Europea, la disciplina da applicare era quella di cui alla legge 218/1995.

In particolare, a mente dell’art. 64 della predetta legge, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia “senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento” al ricorrere di determinate condizioni contemplate nelle lettere da a) a g) dell’articolo citato, tutte presenti nel caso della pronuncia dell’Alta Corte di Londra che aveva posto in liquidazione coattiva La Perla Global Management UK Ltd.

In considerazione della situazione, particolarmente complessa e contestata, era stato in ogni caso presentato dalla liquidazione inglese apposito ricorso ai sensi degli articoli 67 legge 218/1995 e 281 undecies c.p.c. nel dicembre 2023.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 16 gennaio 2024, espressamente dichiarava l’efficacia “nel territorio della Repubblica, della decisione della High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales CR-2023-003338 del 1° novembre 2023”.

La peculiarità del caso in esame è che, di conseguenza, per effetto sia dell’art. 64 della legge di riforma del diritto internazionale privato italiano, sia dell’art. 67 della medesima fonte, in epoca anteriore alla decisione del Tribunale di Bologna (che ha aperto la liquidazione giudiziale di La Perla Global Management UK Ltd) il medesimo debitore risultava essere sottoposto a procedura di insolvenza inglese che espressamente (e pacificamente) produceva effetto anche in Italia.

A differenza di quanto previsto dal Model Law, e in Inghilterra dalle Cross-Border Insolvency Regulations 2006, la Legge 218/1995 non prevede misure protettive o “reliefs” per gli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri, come la sospensione delle azioni pendenti, ivi incluse le azioni volte all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, o la gestione diretta di asset locali. Il che ha comportato che il procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, incardinato dai dipendenti italiani della società inglese davanti al Tribunale di Bologna, abbia continuato a fare il suo corso in pendenza del procedimento di riconoscimento della sentenza inglese davanti alla Corte di Appello di Bologna, comportando l’apertura della procedura italiana con le conseguenti problematiche di prevenzione fra procedure.

L’inadeguatezza della disciplina italiana relativa al riconoscimento e aiuto alle procedure concorsuali extra europee è stata peraltro oggetto di analisi della dottrina italiana. Antonio Leandro, nel suo saggio ‘L’efficacia in Italia di decisioni straniere relative a procedure di insolvenza’ (pubblicato in Diritto della crisi il 23 maggio 2024), ha evidenziato come il procedimento sia soggetto a una verifica rigorosa di compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, inclusi ordine pubblico e giurisdizione, e tende a privilegiare un approccio territorialista per procedure extra-UE, limitando l’efficacia universale delle procedure concorsuali straniere, senza fornire strumenti di coordinamento ad hoc quando emergono conflitti. L’autore, peraltro, e il caso La Perla ne è la prova pratica, sottolinea che la Legge 218/1995 consente un riconoscimento automatico ristretto essenzialmente allo status di insolvenza del debitore e alla modifica della sua capacità giuridica, ma non prevede misure di supporto analoghe a quelle del Model Law UNCITRAL.

L’approccio italiano all’insolvenza transfrontaliera (cfr. inter alia Leandro, ut supra, Tomaso Galletto, ‘L’approccio italiano a taluni aspetti della insolvenza trans-nazionale al di fuori dell’ambito UE’ (originariamente pubblicato in Foro Padano, 2007, II, 93, nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia) risulta ancora una volta similare all’approccio inglese (cfr. Rubin v Eurofinance SA [2012] UKSC 45, Singularis Holdings Limited v PricewaterhouseCoopers [2014] UKPC 36, Kireeva v Bedzhamov [2024] UKSC 39, Andrea Angelo Terraneo “Giù le mani da quello, è in Inghilterra: Kireeva v Bedzhamov and Almegham v Al Sanea & Ors, un campanello d’allarme per gli amministratori delle procedure di insolvenza d’oltremare” pubblicato su Diritto della Crisi a ottobre 2025) il quale, fatta salva l’applicazione delle Cross-Border Insolvency Regulations 2006, ove applicabili, e della s426 IA 1986, limita il riconoscimento in common law di procedure concorsuali straniere e le vincola alla compatibilità e subordinazione al diritto interno. Tale posizione riflette un orientamento territorialista e protettivo della sovranità nazionale, che richiede un vaglio ex ante stringente sulla competenza indiretta del giudice straniero e sulla compatibilità sostanziale e processuale con l’ordinamento italiano.

Questo approccio contrasta nettamente, tuttavia, con il sistema di insolvenza internazionale del Regno Unito, dove i Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (attuazione del Model Law UNCITRAL) consentono riconoscimento automatico per procedure principali, reliefs immediati (come stay e powers di amministrazione), cooperazione obbligatoria tra amministratori delle procedure di insolvenza e un regime più aperto all’universalità, senza un controllo preventivo così rigoroso sulla giurisdizione indiretta o sull’ordine pubblico locale. Il parallelismo tra i due sistemi evidenzia come l’Italia mantenga un regime più condizionato e dipendente da principi nazionali, con maggiore rischio di procedure parallele e attrazione di COMI verso l’UE in casi contestati, mentre il Regno Unito favorisce certezza giuridica, attrazione di centri di interesse principali e gestione efficiente di asset globali attraverso strumenti di cooperazione più strutturati.

4. Prima udienza di coordinamento tra procedure italiane e inglesi post-Brexit

L’udienza di coordinamento in La Perla, tenutasi nel febbraio 2024 al fine di sbloccare l’impasse fra le tre procedure principali del Gruppo La Perla (ossia la compulsory liquidation e la liquidazione giudiziale di La Perla Global Management (UK) Limited e l’amministrazione straordinaria di La Perla Manufacturing S.r.l.) illustra un adattamento creativo e pionieristico del caso e degli strumenti di diritto interno agli ambiti di insolvenza transfrontaliera.

Nello specifico, l’art. 123 del Codice della Crisi attribuisce al giudice delegato funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura e, alla lettera c), prevede espressamente che questi possa convocare “il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura”. Si tratta di un potere discrezionale che il giudice delegato può esercitare non solo quando la legge espressamente lo prevede, ma anche in ogni momento in cui ritenga necessario acquisire informazioni, impartire direttive o verificare l’andamento della procedura. La convocazione può riguardare sia il curatore che il comitato dei creditori, singolarmente o congiuntamente. Nello specifico, la funzione svolta dal Giudice Delegato può altresì equipararsi al tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., in quanto quest’ultimo ha attivamente esplorato le possibilità di conciliare i differenti interessi delle varie procedure. L’opera svolta dal Giudice Delegato deve pertanto ritenersi pionieristica nell’approccio, nonché fortemente radicata sulla normativa di diritto interno che, peraltro, ha comportato l’applicazione de facto dei principi di diritto concorsuale consuetudinario internazionale relativamente al coordinamento fra procedure i quali, ad esempio, l’art. 43 del Regolamento Europeo 2015/848.

5. Primo protocollo d’intesa transfrontaliera post-Brexit tra procedure concorsuali italiane e inglesi

La storia dei protocolli di intesa transfrontalieri risale agli anni ’90, con precursori che hanno influenzato lo sviluppo del diritto internazionale dell’insolvenza. Uno dei primi e più influenti è il “Maxwell Protocol” nel caso Re Maxwell Communication Corp (1991), un coordinamento fra Stati Uniti e Regno Unito contenente disposizioni relative alla condivisione di informazioni e vendite congiunte fra procedure concorsuali, evitando duplicazioni procedurali e competizione fra le stesse.

Principali protocolli “storici” includono il “Lehman Protocol” (2008-2010), che ha coordinato le varie procedure concorsuali del Gruppo Lehman Brothers in USA, UK e altre giurisdizioni, con enfasi su vendite globali e gestione dei crediti infragruppo. Il “Nortel Protocol” (2009-2013), che prese ben 7 anni prima di essere concordato fra le parti, e che ha coordinato le procedure concorsuali del Gruppo Nortel in USA, Canada e UK, risolvendo dispute su allocazione di $7mld a seguito di una vendita dei beni del gruppo bene o male coordinata dei beni del gruppo. In ambito UE, si può annoverare il “Mercon Cross-Border Protocol” (2024), che ha coinvolto la procedura WHOA olandese e il Chapter 11 statunitense.

Ma in sé, che cosa sono i protocolli d’intesa fra procedure d’insolvenza transfrontaliera? La Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation (2009), li definisce “an oral or written agreement intended to facilitate the coordination of cross-border insolvency proceedings and cooperation between courts, between courts and insolvency representatives and between insolvency representatives”. Di contro, il Regolamento Europeo 2015/848, non contiene una definizione formale di questi, al Preambolo 49, ma li qualifica quale uno degli strumenti di cooperazione internazionale fra procedure di insolvenza e, nel dettaglio, “[…] gli amministratori delle procedure di insolvenza e i giudici dovrebbero poter concludere accordi e protocolli allo scopo di facilitare la cooperazione transfrontaliera in caso di procedure d’insolvenza multiple in Stati membri diversi riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso gruppo di società, laddove ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. Tali accordi e protocolli possono variare per forma, sia scritta che orale, nonché per ambito di applicazione, da generico a specifico, e possono essere conclusi da parti differenti. Semplici accordi generici possono evidenziare la necessità di una stretta cooperazione tra le parti senza affrontare questioni specifiche, mentre accordi specifici più dettagliati possono definire un quadro di principi per disciplinare le procedure d’insolvenza multiple e possono essere approvati dai giudici coinvolti, laddove il diritto nazionale lo richieda. Essi possono indicare che le parti hanno concordato di adottare o di astenersi dall’adottare determinati provvedimenti o azioni”. Questa sfaccettata natura è anche ripresa nei due approcci applicabili agli stessi. Ad un approccio che li vede quali strumenti di diritto pubblico internazionale, e che qualifica i protocolli quali trattati creati dai tribunali oppure quali mini trattati riguardo il ruolo di ogni parte nel risolvere la disputa, facendoli assurgere al rango di un provvedimento del tribunale, si affianca quello che li vede quali contratti o accordi fra le parti, facendo trovare applicazione al diritto privato internazionale e al diritto contrattuale.

Restano in sé degli strumenti flessibili, che ben si adattano al caso concreto della singola procedura concorsuale, e che ben possono essere utilizzati a colmare lacune legislative, come nel caso La Perla. Questi sono anche una implementazione pratica dei doveri di cooperazione fra amministratori delle procedure di insolvenza e fra tribunali insiti nel Regolamento Europeo 2015/848 e, soprattutto nel contesto post-Brexit servono ad armonizzare approcci giuridici divergenti (cfr. Oriana Casasola, Stephan Madaus, Cross-border Insolvency Protocols: Cooperation, Coordination, and Communication Duties under the European Insolvency Regulation Recast in European Business Law Review, 2022) e dovrebbero essere visti quale strumento principale per estendere l’applicabilità dei Preamboli 48 e 49 del Regolamento Europeo 2015/848 a “Stati terzi”, facilitando comunicazione tra tribunali e professionisti incaricati, nonché quale alternativa pratica in attesa di un intervento normativo a livello nazionale o europeo (cfr. Bob Wessels, in “Jurisdiction in EU Cross-Border Insolvency Law”, 2025). L’importanza dei protocolli d’intesa è di tutta evidenza in quei contesti, quali nel caso La Perla, in cui si sia in presenza di vuoti normativi oppure di gruppi d’impresa multinazionali ove vi è la concreta possibilità che le varie procedure concorsuali site in diverse nazioni, su diverse società, con scopi e obiettivi differenti (cfr. Bob Wessels e Ilya Kokorin nel loro libro “Cross-Border Protocols in Insolvencies of Multinational Enterprise Groups”, Edward Elgar, 2021). Questi non dovrebbero essere visti con diffidenza dall’interprete del diritto italiano, ma anzi dovrebbero essere visti come un ausilio nell’adempimento dei propri doveri nei confronti dei creditori della propria procedura concorsuale, soprattutto alla luce del contenuto dell’art. 136 CCII e di tutti quei doveri investigativi che sono posti in capo ai professionisti incaricati italiani.

Il protocollo La Perla, che rimane soggetto a riservatezza e segretazione, è forse da considerarsi quale uno dei più completi sinora stipulato in ambito di insolvenza transfrontaliera, specialmente a livello italiano. Infatti questo non solo ha delineato un modello di procedimento di vendita congiunta, che ha comportato che tutte le procedure mettessero in vendita mediante un singolo procedimento i beni di loro proprietà, ma considera anche aspetti più pratici (quali la riconciliazione del passivo delle due procedure liquidatorie di LPGUK al fine di applicare la hotch-pot), tali da renderlo un’avanguardia nel contesto delle procedure di insolvenza non soltanto transfrontaliere ma anche di gruppo a livello nazionale.

6. Conclusioni

Il caso La Perla con le sue peculiarità può considerarsi un banco di prova con il quale sono stati messi in discussione due sistemi di affrontare le crisi aziendali (l’italiano e l’inglese, spesso diametralmente opposti); il caso concreto ha consentito di mettere in luce lacune e debolezze del sistema italiano in relazione a crisi riguardanti debitori extra UE per i quali non può trovare diretta applicazione il Regolamento 2015/848.

Tuttavia, la vicenda è stata anche l’occasione per sperimentare per la prima volta in Italia l’impiego dello strumento del protocollo per coordinare le diverse procedure parallele e giungere, nell’interesse dei creditori (in particolare dei dipendenti italiani della società inglese) a una soluzione soddisfacente e veloce (nonostante la complessità del caso). La figura dell’Agent designato dai liquidatori inglesi e la maggiore duttilità della normativa britannica, unitamente all’intelligenza e alla visione del Giudice Delegato italiano, hanno consentito di trasformare lo scontro iniziale fra le diverse procedure in un coordinamento che ha condotto a una soluzione concreta che potrà essere impiegata per i futuri casi di insolvenza transfrontaliera che si dovessero verificare coinvolgendo Paesi extra Unione Europea.

Il caso La Perla, in sostanza, ha posto bene in luce l’utilità e l’importanza della negoziazione e mediazione intervenuta fra le diverse procedure.

A livello internazionale, l’importanza della mediazione in contesti di insolvenza transfrontaliera, è stata già analizzata in vari contesti, ed è oggetto di uno specifico gruppo di studio di INSOL International, una delle primarie associazioni internazionali specializzate in insolvenza transfrontaliera.

Questa rimane ancora inesplorata in contesto nazionale e soprattutto nel contesto delle procedure concorsuali di gruppo. Infatti, è frequente che su società dello stesso gruppo vengano aperte procedure concorsuali di differente natura (concordato vs liquidazione giudiziale/liquidazione giudiziale vs amministrazione straordinaria) con scopi, e ruoli attributi ai professionisti incaricati, che differiscono notevolmente gli uni dagli altri. Alle volte, come visto sopra, tale ruolo di mediazione fra le parti rimane in capo al giudice delegato delle singole procedure. Altre volte, ciò potrebbe essere insufficiente per superare quella che è la scarna normativa delle procedure di gruppo (nonostante la riforma avvenuta col Codice della Crisi).

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