Il contributo analizza il tema dell’accertamento del passivo fallimentare alla luce dell’ultimo orientamento della Cassazione di febbraio 2026 che si sofferma sul rapporto tra regole sostanziali sull’efficacia probatoria e norme processuali sulla valutazione della prova e rispetto del contraddittorio.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I, 3 febbraio 2026, n. 2252, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di accertamento del passivo fallimentare, con particolare riferimento all’interazione tra le regole sostanziali sull’efficacia probatoria degli estratti conto bancari e le norme processuali che governano la valutazione della prova e il rispetto del contraddittorio.
La controversia trae origine dalla domanda di insinuazione proposta da un istituto di credito per un importo complessivo superiore a 1,2 milioni di euro, derivante da una pluralità di rapporti contrattuali. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, escludendo le somme riferite al saldo di un conto corrente operativo e a due conti di servizio, rispettivamente destinati ad anticipazioni su fatture e a finanziamenti per operazioni di importazione.
L’opposizione proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. veniva respinta dal Tribunale di Pescara; a seguito del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, disponendo la cassazione con rinvio.
La pronuncia riveste particolare interesse perché non si limita a ribadire enunciati di principio già noti – quali l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c. al curatore fallimentare o la necessità della data certa ai fini dell’opponibilità dei contratti alla massa – ma censura l’utilizzo meccanico e distorsivo di tali regole, tale da svuotare di contenuto il materiale probatorio e a comprimere il contraddittorio processuale.
Nel merito, il primo nucleo argomentativo dell’ordinanza concerne il ruolo degli estratti conto nel procedimento di verifica del passivo e nel successivo giudizio di opposizione.
Il Tribunale aveva correttamente rilevato che l’art. 1832 c.c., relativo alla tacita approvazione del conto non contestato dal correntista, non è opponibile al curatore fallimentare. Tuttavia, da tale premessa il giudice di merito aveva tratto una conclusione non condivisibile, affermando che “ai meri estratti conto non può attribuirsi rilievo ai fini della prova dello svolgimento del rapporto”, pur dando atto della loro produzione integrale.
Su questo punto la Cassazione opera una distinzione netta, destinata ad avere rilevanti ricadute applicative: negare che gli estratti conto producano, nei confronti della massa, l’effetto vincolante proprio del rapporto banca‑correntista è cosa diversa dal negare che essi possano essere apprezzati come elementi di prova nel complesso materiale istruttorio, secondo i noti principi dettati dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte chiarisce che non esiste nell’ordinamento una sorta di “prova legale negativa” che precluda al giudice la valutazione degli estratti conto nel giudizio di insinuazione al passivo. L’inoperatività dell’art. 1832 c.c. non si traduce in una regola di irrilevanza probatoria.
In tale prospettiva, la produzione completa degli estratti conto non determina alcuna inversione dell’onere della prova, che resta a carico del creditore istante ai sensi dell’art. 2697 c.c.; essa incide però sulla dinamica dialettica dell’accertamento.
Come affermato da un orientamento ormai stabile (richiamato dalla stessa ordinanza: Cass. nn. 22208/2018; 27201/2019; 5319/2020), a fronte di una produzione integrale degli estratti, incombe sul curatore l’onere di contestare in modo specifico le singole poste che intenda mettere in discussione. Non si tratta di un ribaltamento del riparto dell’onere probatorio, ma della coerente applicazione del principio dispositivo e del dovere di lealtà processuale, da cui discende che chi intende confutare un documento contabile completo deve indicare puntualmente le ragioni della sua inattendibilità o irrilevanza.
La Corte aggiunge, con una precisazione di rilievo, che la non contestazione ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. può operare solo nei confronti di una parte costituita: la contumacia del curatore non comporta, dunque, una tacita approvazione processuale del contenuto degli estratti conto, ma non legittima neppure il giudice a considerarli, per reazione, come materiale privo di valore.
Il profilo centrale resta, ancora una volta, metodologico: il giudice di merito è tenuto a esaminare gli estratti conto nel contesto dell’intero quadro probatorio e non può sottrarsi a tale valutazione qualificandoli sbrigativamente come “meri”.
Il secondo filone argomentativo, accolto con riferimento al quarto motivo di ricorso, riguarda la data certa dei documenti contrattuali e il corretto esercizio dei poteri officiosi del giudice nel rispetto del contraddittorio.
Il decreto impugnato aveva ritenuto non opponibili al curatore i contratti di conto corrente e di finanziamento, nonché le relative integrazioni, per mancanza di data certa anteriore al fallimento, sollevando la questione d’ufficio senza tuttavia attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. La banca, dal canto suo, sosteneva che i contratti fossero muniti di timbri postali, analogici o elettronici, idonei a conferire data certa, ma non aveva avuto la possibilità di sviluppare compiutamente la difesa sul punto, poiché la questione era stata valorizzata direttamente in sede decisoria.
La Cassazione richiama coerentemente la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 4213/2013), enfatizzandone però un aspetto spesso trascurato: se è vero che, nel procedimento di verifica del passivo, il giudice può e deve rilevare d’ufficio eccezioni in senso lato ostative all’accoglimento della domanda, è altrettanto vero che non può fondare la decisione su tali rilievi senza aver previamente sollecitato il contraddittorio tra le parti. La pronuncia assume così una portata sistemica, chiarendo che l’obbligo di instaurare il contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio – come quella relativa alla data certa opponibile ai terzi – non è un formalismo circoscritto alla materia concorsuale, ma espressione di un principio generale del processo civile.
Parimenti significativa è l’ulteriore precisazione secondo cui la deduzione della nullità per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. richiede l’allegazione della concreta lesione delle facoltà difensive subita (Cass. n. 13920/2020), onere che nel caso di specie risulta adempiuto, poiché la ricorrente aveva indicato specificamente ciò che non aveva potuto far valere dinanzi al giudice di merito, ossia l’idoneità dei timbri postali a conferire data certa ai contratti.
Il ragionamento della Corte è lineare: se la presunta assenza di data certa viene utilizzata per svalutare i contratti e, indirettamente, per ridurre il peso probatorio degli estratti conto, la questione assume carattere decisivo; e, proprio perché decisiva, non può essere risolta senza previo confronto tra le parti. L’ordinanza non nega, dunque, il rilievo della data certa quale requisito di opponibilità alla procedura, ma afferma che il giudice, qualora intenda fondare su tale requisito la decisione, deve consentire alle parti di discuterlo e provarlo.
La conclusione della Corte – la cassazione con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione – è coerente con le censure accolte e delimita con chiarezza i compiti del giudice del rinvio: verificare, nel pieno rispetto del contraddittorio, la sussistenza della data certa dei contratti prodotti e procedere a una valutazione complessiva e ponderata dell’intero materiale probatorio, inclusi gli estratti conto depositati integralmente.
La portata applicativa della pronuncia è duplice.
Da un lato, essa ribadisce che l’accertamento del passivo non può essere governato da automatismi: l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c. al curatore non legittima l’esclusione aprioristica degli estratti conto dal ragionamento probatorio, ma impone al giudice di non attribuire loro un valore vincolante automatico e di apprezzarli criticamente insieme agli altri elementi; dall’altro lato, la decisione ribadisce con forza una regola cardine del giusto processo: l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, soprattutto quando incide su requisiti di opponibilità alla massa, deve essere accompagnato dal pieno rispetto del contraddittorio. In altri termini, il rilievo d’ufficio della questione è ammissibile (come già affermato da Cass. S.U. n. 4213/2013), ma l’apprezzamento decisorio di tale rilievo richiede che le parti siano messe in condizione di interloquire e di articolare le proprie difese sul punto.
L’ordinanza n. 2252/2026 ricorda che il processo non è luogo di formule, ma di verifica razionale, nel quale la prova deve essere esaminata criticamente. Il che vale soprattutto quando è in gioco l’equilibrio tra tutela della massa e tutela dell’affidamento nei rapporti bancari, poiché, se è vero che la procedura concorsuale non può diventare un terreno di indebiti vantaggi per il creditore, è altrettanto vero che non può trasformarsi in un terreno di neutralizzazione della prova documentale e di sacrificio del contraddittorio.


