Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 02 marzo 2026, il Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026, di adeguamento dell’attestazione di sinistrosità pregressa RCA, al nuovo modello europeo di claims‑history statement, previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855, nonché di riordino della disciplina della classe di merito di conversione universale (CU).
Il Regolamento IVASS nasce dall’esigenza di fornire informazioni aggiuntive, relativamente alle norme o alle prassi applicabili in uno Stato membro rilevanti per l’applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio.
Al contempo si è ritenuto importante mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa, già previsti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e dal Provvedimento IVASS n. 72/2018.
In sintesi, con il nuovo regolamento sull’attestazione di sinistrosità pregressa:
- ai sensi dell’art. 3, la Sezione F dell’attestato di rischio conterrà informazioni aggiuntive (IUR, forma tariffaria, franchigie non corrisposte, classi aziendali e CU, tabella dei sinistri degli ultimi anni con dettaglio di responsabilità e tipologia di danni), rilevanti per la corretta tariffazione e l’applicazione di sconti/penalizzazioni
- i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe CU (Tabella 1 del provvedimento) vengono sistematizzati dagli artt. 4-10 del regolamento, ma restano il riferimento comune tra imprese per garantire continuità della storia assicurativa e confrontabilità delle offerte
- si precisano la validità e l’utilizzo dell’attestato (come nei casi di cessazione del rischio, polizze brevi, sospensioni) e numerose casistiche di mantenimento/trasferimento della CU (passaggi di proprietà, successioni, leasing/noleggio, veicoli già assicurati all’estero), con effetti diretti sull’operatività degli intermediari e sulla trasparenza verso il cliente sugli effetti dei sinistri.

