Con risposta ad interpello n. 18 del 26 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 1, c. 88 e ss., L. n. 232/2016, avente ad oggetto la non imponibilità dei redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati dalle Casse di Previdenza e dai Fondi Pensione, alla particolare struttura di investimento dei c.d. “fondi di fondi”.
Nel caso di specie, l’istante è una società di gestione del risparmio che adotta la sopra menzionata struttura di investimento, nella forma di fondo di investimento alternativo mobiliare italiano di tipo chiuso.
La Sgr investe mediante sottoscrizione e acquisto di quote di fondi di investimento alternativi di tipo chiuso istituiti in Italia o in Stati membri dell’UE.
Tali fondi, a loro volta, avranno un focus prevalente sull’investimento in imprese italiane.
Inoltre, tutti i fondi partecipati italiani, ad eccezione di uno, adottano una politica di investimento in linea con i requisiti di cui all’art. 1, comma 89 della legge n. 232/2016 o comunque investono prevalentemente in azioni o quote di società residenti ai fini fiscali in Italia o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia secondo quanto previsto dalla normativa
Infine, le quote del fondo istante sono commercializzate presso i destinatari della misura agevolativa, ovvero Casse di previdenza ed i Fondi pensione.
L’istante, pertanto, chiede in primo luogo all’Ufficio la possibilità di applicazione dell’esenzione in parola, ed in secondo luogo richiede chiarimenti sulle modalità di verifica del requisito della “prevalenza” dell’investimento in azioni o quote di società residenti in Italia di cui alla normativa di riferimento.
L’Agenzia, dopo aver preliminarmente richiamato le caratteristiche essenziali dell’agevolazione, si concentra sull’applicabilità della stessa al caso oggetto di interpello, chiarendo che le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono effettuare l’investimento qualificato in azioni o quote di imprese residenti in Italia, in Stati UE o in Stati SEE ”direttamente” oppure ”indirettamente” mediante sottoscrizione o acquisto di quote o azioni di OICR residenti in Italia, Stati UE o SEE che ”investono prevalentemente” nelle citate azioni o quote.
Quanto al requisito della ”prevalenza”, la verifica della sussistenza di quest’ultima nei suddetti strumenti finanziari deve risultare dal relativo regolamento di gestione dell’OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d’offerta.
Al fine di fruire dell’agevolazione, per l’investitore è sufficiente che sia rispettata la compatibilità del regolamento dell’OICR con la disposizione agevolativa.
Dal punto di vista sostanziale, si ritiene che detto requisito possa essere soddisfatto qualora l’attivo dell’OICR sia investito per una percentuale superiore al cinquanta per cento delle azioni o quote di imprese italiane o UE/SEE (con stabile organizzazione in Italia).
In conclusione, con riferimento alla fattispecie dei fondi di fondi, il requisito della prevalenza deve essere verificato sia in capo all’OICR le cui quote o azioni sono state sottoscritte dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione, sia dai fondi sottostanti all’organismo di investimento medesimo.


