La Prima Sezione della Cassazione si è di recente pronunciata, con la sentenza del 18 febbraio 2026 n. 3686 (Pres. Scoditti, Rel. Campese) in merito alla configurabilità del risarcimento del danno per mancato esercizio del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, nei termini di prescrizione, in conseguenza della mancata consegna del foglio informativo (FIA) da parte dell’ente emittente (Poste Italiane).
A tal proposito ha enunciato i seguenti principi di diritto “L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto”.
“In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto”.
Nel caso di specie le controricorrenti avevano acquistato 3 buoni fruttiferi della serie “AA2” del valore di 5000 euro ciascuno con durata di sette anni. A seguito della mancata riscossione del rimborso dei buoni per maturazione della prescrizione, le controricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della responsabilità dell’ente emittente (Poste Italiane in questo caso) per la mancata fornitura del FIA.
A seguito del diniego del riconoscimento della responsabilità in parola in primo grado e, invece, una condanna dell’emittente in secondo grado, la Cassazione ha provveduto ad accertare la non risarcibilità del danno.
In tale contesto, la Cassazione riprende tre differenti orientamenti della giurisprudenza di merito.
Secondo un primo orientamento deve escludersi che la mancata consegna del FIA possa integrare gli estremi della responsabilità in capo alla società emittente, poiché la pubblicazione delle specifiche nella Gazzetta Ufficiale risulta sufficiente all’assolvimento dell’onere informativo; secondo tale orientamento, pertanto, gli investitori avrebbero l’onere di consultare tale documentazione.
Di contro, un secondo orientamento ritiene invece che la condotta in esame costituisca responsabilità precontrattuale, con il conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori. In tal caso, pertanto, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle caratteristiche del buono non rileva poiché deve guardarsi alla violazione dell’obbligo informativo da parte della società emittente.
Da ultimo, il terzo orientamento richiamato dalla Cassazione ritiene che l’assenza della fornitura del FIA non consenta di far decorrere la prescrizione ex art. 2935 c.c., in ragione della natura dei buoni fruttiferi, quali investimenti a basso rischio: in relazione a tali strumenti finanziari può infatti presumersi un ridotto grado di istruzione finanziaria degli utilizzatori e, quindi, deve operarsi un bilanciamento di interessi tra la stabilità economica e la tutela del risparmio ex art 47 Cost.
La Cassazione, in accoglimento del primo orientamento citato, afferma come la pubblicazione i n Gazzetta Ufficiale delle specifiche di cui ai decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie dei buoni fruttiferi postali, consenta di per sé di ritenere integrata la conoscenza in capo ai sottoscrittori delle disposizioni in essi incluse.
Sorge, quindi, una presunzione assoluta di conoscenza dei decreti ivi pubblicati.
Nel caso di specie, non può quindi affermarsi che, alla luce del principio di autoresponsabilità, le parti controricorrenti non fossero a conoscenza della durata del titolo.
Alla medesima conclusione deve giungersi per l’individuazione del termine di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. alla luce del principio ignorantia legis neminem excusat.
Precisa, inoltre, richiamando altra giurisprudenza di legittimità, che l’inerzia per ignoranza del proprio diritto non impedisce il decorso della prescrizione.
Pertanto, conclude la Cassazione, ciò che rileva è l’onere del creditore di attivarsi acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito: la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del terme di prescrizione del diritto al rimborso, ma non impossibile; il creditore ben avrebbe potuto semplicemente consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Del resto, sottolinea il Collegio, il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (Poste Italiane), come elemento idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamento colposo dello stesso, sicché nemmeno è possibile recuperarlo come causa dell’ostacolo di fatto all’esercizio di un diritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso una pretesa risarcitoria inconfigurabile.
La Cassazione conclude, quindi, accertando l’imputabilità della responsabilità per il decorso della prescrizione alle sole ricorrenti.

