Con la risposta ad interpello n. 17/2026, pubblicata lo scorso 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla qualificazione fiscale di un trust fiscalmente residente in Svizzera come interposto e sull’applicazione della norma antielusiva di cui all’art. 16, comma 1, L. 383/2001 alla cessione infraquinquennale di quote di s.r.l. ricevute per distribuzione dal trust.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il trust in esame, per le sue concrete modalità di funzionamento, debba considerarsi interposto rispetto all’originaria disponente; ne consegue, sul piano fiscale, che in caso di cessione delle quote da parte del beneficiario, residente in svizzera, prima del decorso di cinque anni dalla distribuzione, la plusvalenza debba essere tassata in Italia come se la disponente, residente in Italia, avesse ceduto direttamente le partecipazioni.
Nel caso di specie, l’Istante è un cittadino fiscalmente residente in Svizzera, pieno proprietario del 60% di una s.r.l. italiana.
La partecipazione gli era stata attribuita nel 2022 da un trust svizzero, oggi estinto, istituito nel 2020 dalla madre mediante apporto della nuda proprietà del 100% delle quote della società, di cui si era riservata l’usufrutto. In virtù del regolamento istitutivo, l’Istante rivestiva il duplice ruolo di beneficiario e di protector, in ciò disponendo di amplissimi poteri, quali la nomina, la revoca e la determinazione della remunerazione del trust, e l’espressione della propria opinione su una vasta serie di operazioni.
Nel 2022, su sollecitazione dell’Istante e della sorella, beneficiaria del restante 40% delle quote, il trustee aveva distribuito le quote ai beneficiari secondo il disegno originario, determinando lo scioglimento del trust.
In vista di una possibile vendita delle quote, l’Istante interpella l’Agenzia, chiedendo chiarimenti in merito all’applicabilità della norma antielusiva di cui all’art. 16, comma 1, L. 383/2001.
L’Istante prospetta all’Agenzia cinque quesiti, in successione subordinata. In primo luogo, sostiene che le quote di s.r.l. non possano rientrare nell’ambito applicativo della norma antielusiva, non essendo “valori mobiliari” per come descritti dall’art. 1, comma 1-bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF).
In secondo luogo, ritiene che il trust debba essere considerato interposto rispetto a lui, in qualità di beneficiario-protector, sicché il quinquennio previsto dalla norma dovrebbe decorrere non dalla data di distribuzione – il 2022 – bensì da quella dell’apporto originario, e cioè il 2020.
In terzo luogo, e conseguentemente, argomenta che il dies a quo vada comunque individuato nel 2020, momento in cui la disponente si è effettivamente spossessata del bene conferito, dal momento che il trust integra una «fattispecie di donazione definibile “a formazione progressiva”».
In quarto luogo, domanda la disapplicazione della norma antielusiva per assenza di vantaggi fiscali, illustrando come l’operazione abbia anzi prodotto un sostanziale aggravio della fiscalità sia sul versante dell’imposizione diretta, che su quello dell’imposizione indiretta.
In quinto luogo, da ultimo, sostiene che il dante causa dell’intero negozio sia il trust, ormai estinto, con conseguente non imponibilità in Italia per applicazione della Convenzione Italia-Svizzera, che prevede l’imponibilità nel Paese di residenza del cedente.
Ripercorrendo lo schema argomentativo “per fasi” adottato dall’Istante, l’Agenzia si è discostata dalle argomentazioni addotte, propendendo invece per una posizione di segno opposto.
Quanto al primo quesito, l’art. 6, comma 5 TUIR estende alle cessioni di diritti reali le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso; ne consegue che la cessione di nuda proprietà di quote di s.r.l. rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) TUIR e, per l’effetto, nella norma antielusiva.
Quanto al secondo quesito, l’Agenzia, pur riconoscendo i poteri dell’odierno Istante, in qualità beneficiario-protector, ritiene che manchi la prova documentale di una gestione di fatto da parte sua.
Dirimente, invece, è il fatto che la madre abbia ab origine istituito un trust nel quale, attraverso la nomina del figlio come protector, poteva continuare a influenzarne la gestione.
Il trust è quindi sì interposto, ma non rispetto all’Istante, bensì all’originaria disponente.
Quanto al terzo quesito, e proprio in ragione di queste ultime considerazioni, l’Amministrazione evidenzia come l’apporto effettuato nel 2020 non abbia realizzato alcuno spossessamento sostanziale; ne consegue che il trasferimento a titolo gratuito rilevante sia avvenuto nel 2022, e cioè solo al momento della distribuzione dei beni ai beneficiari, con conseguente piena applicabilità della norma antielusiva.


