WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Operazioni di pagamento disconosciute e onere della prova

24 Febbraio 2026

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, con le decisioni n. 7383 e n. 7395 del 29 luglio 2025 e n. 8219 del 15 settembre 2025, si è pronunciato in materia di esecuzione di operazioni di pagamento disconosciute eseguite fraudolentemente da terzi non autorizzati e di relativo diritto del cliente al rimborso delle somme sottratte, ribadendo un principio già espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 22745 del 10 ottobre 2019 secondo cui “la previsione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n.11/2010 in ordine all’onere posto a carico del prestatore di servizi di pagamento della prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, va interpretato nel senso che la produzione documentale volta a provare l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio, essendo necessario che l’intermediario provveda specificamente a indicare una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell’utente”.

Il Collegio ha evidenziato come, in tutti e tre i casi di specie, sia i prelievi sia le operazioni di pagamento, poi disconosciute, fossero stati perfezionati grazie alla presentazione della carta con microchip e all’inserimento del PIN segreto, di esclusiva conoscenza del cliente.

A fronte della prova dell’intermediario in ordine alla predisposizione di un sistema operativo conforme alla vigente normativa di sicurezza (Strong Customer Authentication), dalla documentazione acquisita rilevava, pertanto, la sussistenza di elementi di colpa grave imputabili al ricorrente, il quale ha violato l’obbligo di custodia delle proprie credenziali.

Le vicende riguardavano fattispecie in cui il ricorrente subiva il furto del portafoglio – e, in un caso, anche del cellulare – all’interno del quale si trovavano carta di pagamento e PIN segreto. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 25 Marzo
Arbitro assicurativo: gestione dei reclami e dei ricorsi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/03


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03

Iscriviti alla nostra Newsletter