L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026, ha confermato la detraibilità dell’IVA assolta in relazione ai costi di transazione (o transaction costs quali, tipicamente, costi di consulenza, strutturazione e due diligence) sostenuti da società veicolo (“SPV”) nell’ambito delle operazioni di acquisizione con indebitamento e successiva fusione con la società target, ai sensi dell’art. 2501-bis del codice vivile (operazioni di merger leveraged buy-out o “MLBO”).
Nell’ambito di tali operazioni, le SPV sono appositamente costituite non con la funzione di mera detenzione di partecipazioni ma al fine di consentire l’espletamento di questa particolare tipologia di operazioni, in quanto strumento per attingere le risorse necessarie per l’acquisizione della società target, con lo scopo di gestire in via diretta l’azienda della target e di implementare la struttura economica e finanziaria dell’operazione.
L’attività svolta e i costi sostenuti dalla SPV sono quindi volti a consentire la prosecuzione e la diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO, che si perfeziona con la fusione già preordinata tra la società veicolo e la target.
Conseguentemente, i transaction costs non rappresentano costi sostenuti da una holding passiva, ma spese di investimento iniziali della SPV, prodromiche e preparatorie all’esercizio dell’attività economica che sarà svolta in esito all’acquisizione della società target ed alla fusione e, come tali, consentono la detraibilità dell’IVA assolta.
La Risoluzione recepisce la corretta applicazione dei principi IVA in materia di: soggettività passiva delle holding e connesso esercizio di un’attività economica (art. 4 del D.P.R. 633/1972, “Decreto IVA”, e art. 9 della Direttiva 2006/112, “Direttiva IVA”), detraibilità dell’imposta assolta ed afferenza ad operazioni attive imponibili (art. 19 del Decreto IVA ed artt. 168 e 169 della Direttiva IVA) e, in generale, immanente neutralità dell’imposta.
L’orientamento dell’Agenzia si allinea a quanto già affermato, tra l’altro, dalle sentenze della:
- Corte di Giustizia (Sentenza 12 novembre 2020, Causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39), secondo la quale il principio della neutralità dell’IVA esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell’esercizio di un’impresa siano già considerate come attività economiche;
- della Corte di Cassazione (sez. V, 9 agosto 2024, n. 22608 e n. 22649), secondo la quale i costi sostenuti dalla SPV anteriormente alla fusione, anche se non si risolvono in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l’effettuazione di operazioni soggette a IVA, sono da considerarsi preparatori dell’esercizio dell’attività economica della target.
La SPV, infatti, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i transaction costs e le operazioni attive imponibili che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello 758 del 2021, si era già espressa positivamente sulla soggettività passiva di una holding, di livello superiore rispetto alla SPV direttamente coinvolta nell’operazione di MLBO, e aveva riconosciuto il diritto di detrazione proprio per i transaction costs sostenuti dalla holding, ma solo sulla base della natura “dinamica” della stessa (cfr. MLBO e transactions costs: holding e detrazione IVA, su questa rivista, 13 dicembre 2021).
La Risoluzione supera, quindi, questa pronuncia così come altre posizioni precedenti che avevano espresso un approccio restrittivo dell’Agenzia delle Entrate sul punto in oggetto (cfr. Circolare 6 del 2016, Risposta ad interpello 529 del 2022, Risposta a consulenza giuridica 17 del 2019).
In conclusione, i chiarimenti forniti nella Risoluzione contribuiscono a meglio delineare i profili fiscali, da un punto di vista IVA, delle operazioni di acquisizione societaria realizzate tipicamente (ma non solo) nel contesto di attività di M&A e di investimenti di private equity.
La Risoluzione non analizza, invece, i potenziali risvolti per i contribuenti che avevano aderito alla tesi più restrittiva dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, avevano considerato indetraibile l’IVA assolta sui transaction costs né le relative modalità di recupero dell’imposta.
Tali contribuenti, infatti, hanno ora l’opportunità di riesaminare caso per caso le specifiche posizioni e considerare le condizioni, i termini e le modalità di eventuali azioni di recupero dell’IVA non detratta in passato ad esempio, in attesa di ulteriori e si auspica prossimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, valutando l’applicabilità di un’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 30-ter del Decreto IVA, oppure la possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998.




