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Attualità

Attuazione CCD2: valutazione del merito creditizio e diritto di recesso

Nuovi profili di tutela verso i consumatori

23 Febbraio 2026

Davide Trento, U.O. Normativa Bancaria – Compliance Governance, Iccrea Banca S.p.A.
Stefano Del Magno, U.O. Normativa Bancaria – Compliance Governance, Iccrea Banca S.p.A

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza due specifici profili di tutela per il consumatore legati all’attuazione della direttiva CCD2 credito al consumo, ovvero la valutazione del merito creditizio ed il diritto di recesso.


1. Introduzione

La direttiva (UE) 2023/2225[1] (“Second Consumer Credit Directive”, o “CCD2”), entrata in vigore il 19/11/2023, pone tra i suoi principali obiettivi, potenziando l’originaria disciplina in materia (direttiva 2008/48/CE[2], c.d. “CCD”), l’aumento significativo del livello di tutela dei consumatori nell’ambito del regime normativo del credito al consumo.

All’interno dell’ampio intervento di adeguamento alle disposizioni comunitarie, il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale, attraverso il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212[3], ha introdotto, inter alia, significative novità con riferimento alla valutazione del merito creditizio e all’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori.

2. I driver comunitari in merito alla valutazione del merito creditizio

Per comprendere la genesi degli interventi effettuati, occorre soffermarsi, in prima analisi, sui “concetti – chiave” espressi nei considerando n. 54 e 55 della direttiva 2023/2225.

In modo rafforzato rispetto alla precedente direttiva[4], emerge la primaria necessità di scongiurare, ex ante, pratiche di concessioni creditizie definite “irresponsabili”, al fine di mitigare con incisività la probabilità dei conseguenti rischi di sovraindebitamento. Si rammenti, a riguardo, lo scarso livello di efficacia delle disposizioni vigenti in materia di valutazione del merito creditizio; la conseguente esigenza di intervenire in merito era stata già oggetto di attenzione e formalizzata in precedenti sedi nel corso del 2017[5] e del 2020[6].

Il driver considerato per raggiungere l’auspicato efficientamento è quello di garantire, nel continuo, una maggior qualità e “sensibilità” nelle fasi istruttorie, impostando e adattando le valutazioni al peculiare profilo economico-finanziario del consumatore; tale profilo è ricavato adeguatamente da un preciso insieme di informazioni commisurate alla tipologia del credito richiesto e ai relativi rischi connessi.

In seconda analisi, il considerando n.56 esplicita le chiavi di lettura per gestire uno degli elementi di innovazione maggiormente attuali ed emergenti, ovvero l’impiego crescente di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali in ambito creditizio, qualificati dal Regolamento (UE) 2024/1689[7] (cd. “AI Act”) quali sistemi ad alto rischio[8].

In tale contesto, emerge l’esigenza di assicurare un equilibrio sinergico tra innovazione tecnologica e protezione del consumatore nei casi in cui la valutazione del merito creditizio avvenga mediante trattamenti automatizzati, garantendo i principi di trasparenza e di controllo umano.

L’obiettivo prospettico è quello di consolidare la fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale applicati al settore creditizio, assicurando al contempo che le decisioni automatizzate non si traducano in forme di compressione dei diritti dei consumatori.

Le nuove previsioni in materia di valutazione del merito creditizio, basate sui “concetti – chiave” sopra descritti, risultano declinate nell’ articolo 18 della direttiva 2023/2225, che sostituirà, a far data dal 20 novembre 2026, l’art. 8 della vigente direttiva originaria.

2.1 Le modifiche apportate all’articolo 124-bis TUB

L’ art. 1, comma 2, lettera h), del D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha modificato l’art. 124-bis TUB, allineandone la formulazione ai principi normativi del citato articolo 18 della direttiva 2023/222.

Di seguito, ci soffermeremo sulle novità apportate all’articolato avvalendoci anche dell’Atto Governo n. 321 “Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023 /2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (321)”, corredato dalla “Relazione Illustrativa[9] e del Dossier a riguardo, redatto dal Servizio Studi delle Camere, con data 27 ottobre 2025 [10].

I nuovi desiderata del Legislatore europeo, volti a mitigare ex ante rischi di sovraindebimento attraverso fasi istruttorie più accurate e focalizzate sul profilo del cliente consumatore, trovano declinazione nel novellato comma uno[11].

La prima riflessione riguarda il significato dell’inciso del comma laddove, per rispettare il nuovo requisito circa lo svolgimento di una valutazioneapprofondita” del merito creditizio, si prescrive che la stessa debba avvenire certamente “anche nell’interesse del consumatore” ma “Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori”.

Rispondendo ad apposita domanda in merito posta al MEF in sede di consultazione [12], la Relazione Illustrativa precisa che “ […] la formulazione in commento mira ad assicurare il coordinamento tra la disciplina della valutazione del merito di credito prevista dalla CCD2 e la normativa prudenziale, applicabile ai finanziatori, confermando che il processo di valutazione deve assicurare al contempo la corretta valutazione dei rischi secondo i canoni di sana e prudente gestione e la tutela del cliente”. [13]

Un analogo riferimento alla disciplina prudenziale è contenuto nel nuovo comma 1-ter[14], che obbliga il finanziatore a mantenere sempre aggiornata la propria procedura di valutazione del merito creditizio, con le informazioni che sono “alla base” della stessa (così il comma 1-bis).

C’è da chiedersi – tenuto conto della circostanza che il processo valutativo deve assicurare, al contempo, la tutela del cliente e la sana e prudente gestione – quale sia il possibile “effetto civilistico”, sotto il profilo della nullità del contratto per il consumatore, derivante dalla violazione, ai fini prudenziali, dell’articolo 124-bis [15].

A riguardo, l’articolo 44 della direttiva 2023/2225, rubricato “Sanzioni”, al par. 1 recita: “Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive […]”.

La disposizione è sostanzialmente omologa a quanto già prescritto dall’articolo 23 della direttiva 2008/48 (CCD1).

In proposito, non esiste nel nostro ordinamento – e non è stata prevista in sede di recepimento della CCD – una disposizione che incida sulla nullità di contratti di credito con il consumatore “provocata” dalla violazione di norme prudenziali.

La violazione delle regole di condotta non costituisce, quindi causa di validità del contratto ma attiene alla responsabilità precontrattuale, con eventuale risarcimento del danno [16].

In altri termini, l’articolo 5 TUB – norma che prevede la “sana e prudente gestione” – non incide sulla struttura del contratto e non possiede quel carattere imperativo la cui violazione determina la nullità del contratto.

I nuovi principi normativi volti a adattare le valutazioni creditizie al profilo economico-finanziario del consumatore, ricavato adeguatamente da un preciso insieme di informazioni, commisurate alla natura e alla rischiosità del credito richiesto, trovano declinazione nel nuovo comma 1-bis [17].

Una considerazione riguarda la specifica indicazione nel contenuto del nuovo comma in esame, non oggetto di ulteriore sviluppo o chiarimento rispetto alla direttiva, ove viene previsto che, nel reperire le necessarie informazioni da fonti esterne o interne per un’adeguata valutazione del profilo del consumatore “non sono considerate fonti esterne i social network”.

In merito all’assenza di una eventuale definizione di “social network”, la Relazione Illustrativa ha precisato: “A fronte dei riscontri pervenuti all’esito della consultazione pubblica, si precisa su punto che non si è ritenuto di introdurre una definizione di social network. Non solo quest’ultima rappresenta, infatti, un’espressione di uso comune, come anche confermato dall’approccio del Legislatore comunitario che non ha ritenuto necessario definire questo concetto nella CCD2 o in altri quadri normativi (quali, ad esempio, il GDPR), ma una definizione di social network non troverebbe nemmeno nel TUB la sua sede naturale. Pertanto, si è mantenuta inalterata la formulazione dell’articolato in commento”.

2.2 La valutazione del merito creditizio basata sul trattamento automatizzato (anche parziale) dei dati personali del consumatore

Le prescrizioni comunitarie volte a garantire una prudente convivenza tra l’incalzante applicazione di sistemi di intelligenza artificiale per valutare il merito creditizio in ambito CCD e la necessaria salvaguardia delle tutele riservate ai consumatori, vengono declinate al comma 2-bis di nuova introduzione, il quale prevede, per il consumatore, il c.d. “diritto all’intervento umano”.

Tale diritto, di cui il consumatore deve essere informato da parte del finanziatore prima dell’avvio del trattamento automatizzato dei dati[18], prevede:

  1. di chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione [19] ;
  2. di esprimere la propria opinione al finanziatore;
  3. di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.

Il diritto – nonostante richieste pervenute in sede di consultazione per modificare la disposizione – non è soggetto a decadenza, in quanto, come chiarito dalla Relazione Tecnica “[…] la CCD2 non prevede alcuna limitazione temporale e un eventuale termine introdotto al livello nazionale, sebbene meritevole sotto un profilo di certezza giuridica, potrebbe non allinearsi rispetto agli obiettivi fissati dal Legislatore europeo”.

È evidente che l’esercizio del diritto all’intervento umano senza limiti temporali assumerà particolare rilevanza in caso di diniego del credito (cfr. comma 2-sexies secondo periodo).

2.2.1 Il nuovo articolo 127-ter TUB

La rilevanza attribuita agli elementi di mitigazione sopra richiamati, introdotti dalla CCD2, si desume ulteriormente, dall’introduzione di un nuovo articolo al Capo III “Regole generali e controlli” del Titolo VI TUB. Si tratta dell’art. 127-ter, che estende, appunto, a tutti i contratti di finanziamento, a prescindere dal target market di destinazione, l’ambito di applicazione delle disposizioni declinate all’art. 124-bis volte a tutelare la clientela dall’adozione di pratiche di valutazione del merito creditizio fondate, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente.

 Il nuovo articolato rimanda pertanto alle disposizioni in materia del novellato e sopra citato 124-bis:

“1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall’articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.

La ratio di tale previsione è quella – come indicato anche nella Relazione illustrativa di:” […] consentire anche per contratti di finanziamento diversi da quelli ai consumatori la sottoposizione del cliente a decisioni fondate su trattamento automatizzato con le garanzie previste dalla CCD2 si tiene pertanto conto di quanto previsto dal GDPR (art. 22, par. 2, lett. a)) e delle affermazioni della Corte di Giustizia UE nel caso cd. Schufa (C-634/21). [20]

Va notata, di riflesso, la modifica di coordinamento al regime MCD, ove, all’ art. 120-undecies viene disposta l’eliminazione dell’inciso al comma 5 in quanto, come indicato dalla Relazione, ormai “superfluo dalla nuova previsione contenuta nell’articolo 127-ter del TUB, che si applica a tutti i contratti di credito (inclusi quelli relativi al credito immobiliare).

Le disposizioni appena commentate in tema di valutazione “automatizzata” del merito creditizio non sono prive di difficoltà interpretative, espresse anche nel Position Paper congiunto Assofin – ABI citato nella nota 13.

L’articolo 18 comma 9 della direttiva 2023/2225, infatti, prescrive che “Gli Stati membri assicurano che, quando la richiesta di credito è respinta, il creditore informi il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizzi il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso[21], il creditore è tenuto a informare il consumatore del fatto che la valutazione del merito creditizio è basata sul trattamento automatizzato di dati come anche del diritto del consumatore a una valutazione umana e della procedura per contestare la decisione.

E il successivo articolo 19 comma 6 della direttiva recita, con riferimento alla consultazione di banche dati: “Quando la richiesta di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il creditore informi il consumatore senza indebito ritardo e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata nonché delle categorie di dati prese in considerazione.”

In altri termini: il diritto all’intervento umano di cui all’articolo 124-bis TUB sarebbe limitato alla sola logica del sistema di trattamento automatizzato utilizzato, senza fare cenno alla sua applicazione al caso specifico.

Secondo il Paper, tale ricostruzione sarebbe compatibile con quanto previsto nell’articolo 26, comma 11 dell’AI Act[22] dove si prevede l’obbligo per i distributori di sistemi di IA ad alto rischio di cui all’allegato III[23], che adottano decisioni o assistono nell’adozione di decisioni che riguardano persone fisiche, di informare queste ultime qualora siano soggette all’uso del sistema di IA ad alto rischio.

A fronte di tale posizione, non si può non notare che nello stesso “AI Act”, all’art. 86 si legge: “Qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base dell’output di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell’allegato II I[…] e che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata.”

È auspicabile che le incertezze qui rappresentate possano essere oggetto di chiarimento da parte dell’Autorità Vigilanza, in sede di emanazione delle norme attuative dell’art. 124-bis TUB.

3. Il potenziamento delle tutele ai fini dell’esercizio dello ius poenitendi

Seppur la sopra citata Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori[24] attestasse l’efficacia delle disposizioni già in essere relative al diritto di recesso[25], la Direttiva CCD2 ha previsto specifici interventi volti a eliminare potenziali situazioni di ambiguità giuridica ed incentivare ulteriormente la conoscenza e consapevolezza del consumatore circa il diritto di recesso, agevolandone le modalità di esercizio.

3.1 Le modifiche all’art. 125-ter e il richiamo alla Direttiva (UE) 2023/2673

In recepimento dei desiderata sopra richiamati, il D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha revisionato l’art. 125-ter TUB.

Le chiavi di lettura alla base dei nuovi commi 1-bis e 1-ter, possono essere desunte dal considerando 64 della direttiva 2023/2225 (i cui principi risultano declinati all’art. 26), che rappresenta come “I consumatori dovrebbero avere il diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso dovrebbe in ogni caso scadere 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui alla presente direttiva. Il periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso”.

I nuovi commi integrati all’art. 125-ter TUB prevedono conseguentemente che:

“1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito”.

“1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1”.

Si nota dunque come, rispetto all’impianto attuale[26],  venga colmata l’assenza di previsioni circa la decorrenza e durata del periodo di recesso nel caso in cui al consumatore non siano state consegnate le condizioni contrattuali e le informazioni in tema di recesso previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. La mancata consegna comporta l’estensione dell’originario periodo a tutela del consumatore, delimitandolo tuttavia a un tempo definito che decorre dall’effettiva conclusione del contratto. Sul tema, la Relazione illustrativa[27] ha confermato che la ratio dell’intervento risiede nella volontà di “evitare situazioni di incertezza giuridica prolungata connesse alla teorica disponibilità di un diritto di recesso c.d. perpetuo.”

Tuttavia, le previsioni del comma 1-ter, in coerenza con il principio esplicitato dal considerando sopra richiamato, non escludono a priori la possibilità di un periodo di recesso illimitato ma ne subordinano la configurazione all’assenza delle specifiche informazioni destinate al consumatore, da prevedere nella documentazione contrattuale conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera p) della direttiva 2023/2225, riguardanti l’esistenza del diritto di recesso, dei termini e delle condizioni per esercitarlo.

Ulteriori elementi di novazione atti a favorire e tutelare l’esercizio dello ius poenitendi, emergono dall’analisi del nuovo comma 2 a) il quale prevede, nel primo periodo, che la notifica da parte del consumatore per esercitare l’intenzione di recedere debba avvenire tramite “[…] una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.”

A riguardo, come anche chiarito dal considerando 34, si può osservare come l’elemento attivatore degli effetti desiderati sia stato individuato nella nuova facoltà di scelta, concessa al consumatore precedentemente alla stipula del contratto, del tipo di supporto durevole per comunicare il recesso. Scenario che si presta ad innescare a beneficio della tutela consumatrice, ex ante, l’aumento della consapevolezza, anche applicativa, per un eventuale diritto di ripensamento.

In via complementare, l’obbligo per i creditori di integrare la specifica clausola contrattuale dedicata al recesso specificando, inter alia, il tipo di supporto durevole effettivamente scelto dal consumatore da utilizzare per la notifica del recesso, rappresenta un ulteriore novità introdotta dall’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera p) e poi ribadita dall’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera a) della direttiva 2023/2225, recepita dall’art. 125-bis TUB (anche per questo articolo si attendono le disposizioni attuative della Banca d’Italia).

Soffermandoci sul secondo periodo del comma in analisi, appare evidente che il Legislatore abbia inteso altresì sottolineare l’applicazione, per i contratti CCD conclusi a distanza tramite un’interfaccia online[28], della specifica e imminente disciplina in tema di ius poenitendi: “In caso di contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, si applica l’articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.

L’articolo. 54-bis del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, di nuova introduzione, in seguito al recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 (applicabile dal 19 giugno 2026), prevede, a tutela del consumatore, la possibilità di recedere dal contratto utilizzando una apposita, intuitiva ed agevole funzione di recesso online resa disponibile dal professionista[29].

A riguardo, la Relazione illustrativa commenta: “Sono quindi introdotti interventi di raccordo rispetto a quanto necessario al corretto recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673 riguardante i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. In particolare, si chiarisce che il richiamo all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005 è da intendersi fatto alla luce delle modifiche disposte al Codice del Consumo dal decreto legislativo di recepimento della citata direttiva (UE) 2023/2673”

3.2 Il promemoria al consumatore sulla possibilità di recedere

Un ulteriore ed inedito principio normativo introdotto dalla direttiva CCD2, nell’ottica di assicurare una costante tutela della clientela consumatrice ai fini dell’esercizio dello ius poenitendi, è rappresentato dall’obbligo in capo ai creditori di rammentare con apposita comunicazione, laddove le informazioni precontrattuali non siano state fornite in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato dal contratto di credito, la possibilità del diritto di recesso indicando le relative modalità previste per l’esercizio dello stesso.

Tale previsione, ha trovato recepimento nel nuovo comma 1-bis dell’art. 124 TUB che dispone: “1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell’articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore “

Si può dedurre come l’obbligo dell’invio di tale promemoria derivi dal mancato rispetto del primario principio  – non direttamente dedicato allo ius poenitendi – declinato dall’ art.10, paragrafo 1, prima comma e argomentato dal considerando 36 della direttiva CCD2 che pone al centro dell’attenzione la necessità che alla clientela consumatrice sia concesso un “tempo utile” per poter procedere, consapevolmente, alla conclusione del contratto: “Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni precontrattuali adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito e non in concomitanza con la stessa, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un’adeguata spiegazione di tali elementi. Lo scopo è quello di garantire che i consumatori abbiano tempo sufficiente per leggere e comprendere le informazioni precontrattuali, confrontare le offerte e prendere una decisione informata. Tale prescrizione dovrebbe far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio.”

La nuova prescrizione persegue lo scopo “secondario” di mitigare, se non rimediare, gli effetti di pratiche non rispondenti al principio normativo sopra richiamato e, comunque, incoerenti rispetto ai già vigenti principi cardine di correttezza, professionalità e trasparenza nei confronti dei consumatori.

Per quanto concerne il concetto di “supporto durevole” da utilizzare per l’invio del promemoria, la Relazione illustrativa, a seguito della fase di consultazione, ha chiarito in tal senso: “Taluni rispondenti alla consultazione proponevano di declinare espressamente il concetto di supporto durevole, facendo riferimento, a titolo esemplificativo, a taluni formati elettronici. Sul punto si osserva come la CCD2 definisca il concetto di “supporto durevole” in modo molto ampio, come ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (cfr. considerando 34 CCD2). Si ritiene quindi che i mezzi elettronici siano già compresi, alle predette condizioni, tra i mezzi di supporto utilizzabili per l’invio del promemoria.

Anche in questo caso, secondo il comma 7 dell’art. 124 TUB esaminato, alcuni aspetti potranno essere chiariti e declinati da parte dell’Autorità Vigilanza, in sede di emanazione delle attese norme attuative.

 

[1] Direttiva (Ue) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302225.

[2] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0048.

[3] Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (26G00009) (GU n.6 del 9-1-2026) disponibile all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/09/26G00009/sg.

[4] Rif. art. 8 della direttiva 2008/48/CE.

[5] Azione n.9 del “Piano d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta” – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – COM (2017) 139 final, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:055353bd-0fba-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF .

[6] Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sull’attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori – COM (2020) 963 final, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0963.

[7] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689.

[8] Art. 6 par.2 del citato Regolamento.

[9] Documenti disponibili all’indirizzo: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1476404.pdf.

[10] Disponibile all’indirizzo  https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01477112.pdf.

[11]Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito”.

[12] La documentazione cui ci si riferisce è disponibile alla pagina web: https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_credito_consumatori.html.

[13] In merito, si segnala la posizione critica espressa nel Position Paper congiunto ASSOFIN ABI, disponibile all’indirizzo https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/434/791/Documento_ABI_ASSOFIN.pdf.

[14]Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo”.

[15] L’articolo 124-bis è, sotto questo profilo, oggetto di inserimento nell’art. 144 TUB dedicato alle sanzioni.

[16] In tal senso; Cassazione SS.UU: 33719/2022, sia pure riferita al superamento dei limiti di finanziabilità, previsti dall’art. 38, comma 2, TUB, per una dedotta nullità del mutuo fondiario.

[17] “La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L’intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore”.

[18] Cfr. comma 2-quater.

[19] Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, sarà quest’ultimo a dovere reperire i dati necessari a fornire l’informazione (cfr. comma 2-ter).

[20] La sentenza è disponibile all’indirizzo: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7B84558E020300235518B9DDB7C7E21A?text=&docid=280426&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3734267.

[21] Così viene tradotta l’espressione “Where applicable” della versione inglese della direttiva. Nella nostra lingua, “se del caso” è espressione polisensa (sta per “se necessario, opportuno”).

[22] Rif. nota 7.

[23] Fra i quali “i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie”.

[24] Rif. nota 6.

[25] par 2.1: “[…] Le disposizioni più efficaci della direttiva sono quelle relative al diritto di recesso […]” e par. 2.3: “[…] I consumatori, le organizzazioni dei consumatori, i funzionari degli Stati membri e i creditori concordano sul fatto che il diritto di recesso e il diritto al rimborso anticipato sono efficaci e, in generale, funzionano bene. Si ritiene che essi offrano un livello elevato di tutela dei consumatori e riflettano inoltre un buon livello di conformità da parte dei creditori”.

[26]Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1”.

[27] Rif. nota 6.

[28] Ai sensi dell’art. 3, lettera m), del Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 definita come “qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili”.

[29] Ai sensi dell’art. 3 del Codice del consumo, definita come “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

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