Il MIMIT, in qualità di Autorità di vigilanza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa su enti cooperativi e consorzi, al fine di uniformare e migliorare il sistema di vigilanza ha emanato della note chiarificatrici e delle direttive ai Commissari liquidatori sulle Relazioni semestrali ex art. 205 R.D. 267/1942 (L. Fall.) e art. 306 D. Lgs. 14/2019 (CCII).
Le direttive per la migliore predisposizione delle relazioni semestrali sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa, in sintesi, sono le seguenti:
- una maggiore specificazione ed individuazione delle attività svolte nel semestre di riferimento, in un’apposita sezione dedicata della relazione, che riporti:
- riepilogo dell’attività svolta, con i motivi per i quali la situazione è rimasta invariata rispetto al periodo precedente
- la situazione economica attualizzata all’inizio del semestre di riferimento
- l’indicazione delle spese sostenute, delle entrate prodotte e di ogni altra variazione economica verificatasi
- l’indicazione della situazione economica attualizzata alla fine del periodo semestrale di riferimento
- le attività residuali e quelle da attuarsi nel semestre successivo
- compilare la modulistica contabile ed informativa ministeriale in modo integrale e coerente con le relazioni semestrali: sul punto, il MIMIT chiede altresì maggiore attenzione da parte del Comitato di sorveglianza
- il compenso riconosciuto al legale prescelto e incaricato dal Commissario liquidatore in caso di contenzioso giudiziale non può essere superiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014; inoltre:
- per le procedure prive di attivo o attivo insufficiente, il commissario liquidatore deve attivarsi al fine del riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore della procedura, scegliendo il legale tra gli avvocati iscritti nell’elenco degli abilitati al gratuito patrocinio
- la scelta del legale, il preventivo ex art. 13, c. 5, della L. 247/2012, la successiva notula, nonché la copia della fattura quietanzata (o comunque saldata) dal professionista, devono essere riportate ed allegate all’interno della relazione semestrale del periodo a cui si riferiscono
- in tema di consulenza (contabile, fiscale, legale, ecc.) e di richiesta di pareri o generica assistenza legale è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e:
- in caso di sostituzione o delega di attribuzioni proprie dell’organo gestorio, il compenso per il coadiutore sarà determinato e liquidato dall’Autorità di Vigilanza in proporzione all’attività svolta da quest’ultimo, nonché detratto da quello del commissario liquidatore, qualora liquidabile
- in caso di incaricati a svolgere attività tecnica in settori che esulano dalla specifica competenza dell’organo gestorio il compenso riconosciuto all’incaricato dovrà essere rendicontato all’interno della relazione semestrale, unitamente all’allegazione della copia della fattura quietanzata; del compenso riconosciuto a tali soggetti si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso del commissario liquidatore
- le somme riconosciute a favore degli organi della procedura sono da considerarsi omnicomprensive di qualunque onere accessorio (non è possibile aggiungere ad es iva o cassa):
- per i compensi liquidati in favore dei componenti del comitato di sorveglianza, il MIMIT precisa che l’attività viene prestata dal soggetto in qualità di creditore o di esperto, a nulla rilevando ogni ulteriore ed eventuale titolo di studio o attività professionale svolta dallo stesso
- con riferimento ai commissari liquidatore per i casi in cui l’incarico venga affidato ad un avvocato, nel calcolo delle spese accessorie non va mai aggiunto il rimborso spese forfettario del 15%.


