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Liquidazione coatta amministrativa: direttive MIMIT ai Commissari liquidatori

20 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il MIMIT, in qualità di Autorità di vigilanza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa su enti cooperativi e consorzi, al fine di uniformare e migliorare il sistema di vigilanza ha emanato della note chiarificatrici e delle direttive ai Commissari liquidatori sulle Relazioni semestrali ex art. 205  R.D. 267/1942 (L. Fall.) e art. 306 D. Lgs. 14/2019 (CCII).

Le direttive per la migliore predisposizione delle relazioni semestrali sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa, in sintesi, sono le seguenti:

  • una maggiore specificazione ed individuazione delle attività svolte nel semestre di riferimento, in un’apposita sezione dedicata della relazione, che riporti:
    • riepilogo dell’attività svolta, con i motivi per i quali la situazione è rimasta invariata rispetto al periodo precedente
    • la situazione economica attualizzata all’inizio del semestre di riferimento
    • l’indicazione delle spese sostenute, delle entrate prodotte e di ogni altra variazione economica verificatasi
    • l’indicazione della situazione economica attualizzata alla fine del periodo semestrale di riferimento
    • le attività residuali e quelle da attuarsi nel semestre successivo
  • compilare la modulistica contabile ed informativa ministeriale in modo integrale e coerente con le relazioni semestrali: sul punto, il MIMIT chiede altresì maggiore attenzione da parte del Comitato di sorveglianza
  • il compenso riconosciuto al legale prescelto e incaricato dal Commissario liquidatore in caso di contenzioso giudiziale non può essere superiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014; inoltre:
    • per le procedure prive di attivo o attivo insufficiente, il commissario liquidatore deve attivarsi al fine del riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore della procedura, scegliendo il legale tra gli avvocati iscritti nell’elenco degli abilitati al gratuito patrocinio
    • la scelta del legale, il preventivo ex art. 13, c. 5, della L. 247/2012, la successiva notula, nonché la copia della fattura quietanzata (o comunque saldata) dal professionista, devono essere riportate ed allegate all’interno della relazione semestrale del periodo a cui si riferiscono
    • in tema di consulenza (contabile, fiscale, legale, ecc.) e di richiesta di pareri o generica assistenza legale è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e:
      • in caso di sostituzione o delega di attribuzioni proprie dell’organo gestorio, il compenso per il coadiutore sarà determinato e liquidato dall’Autorità di Vigilanza in proporzione all’attività svolta da quest’ultimo, nonché detratto da quello del commissario liquidatore, qualora liquidabile
      • in caso di incaricati a svolgere attività tecnica in settori che esulano dalla specifica competenza dell’organo gestorio il compenso riconosciuto all’incaricato dovrà essere rendicontato all’interno della relazione semestrale, unitamente all’allegazione della copia della fattura quietanzata; del compenso riconosciuto a tali soggetti si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso del commissario liquidatore
  • le somme riconosciute a favore degli organi della procedura sono da considerarsi omnicomprensive di qualunque onere accessorio (non è possibile aggiungere ad es iva o cassa):
    • per i compensi liquidati in favore dei componenti del comitato di sorveglianza, il MIMIT precisa che l’attività viene prestata dal soggetto in qualità di creditore o di esperto, a nulla rilevando ogni ulteriore ed eventuale titolo di studio o attività professionale svolta dallo stesso
    • con riferimento ai commissari liquidatore per i casi in cui l’incarico venga affidato ad un avvocato, nel calcolo delle spese accessorie non va mai aggiunto il rimborso spese forfettario del 15%.
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