La prima riflessione che l’interprete deve fare analizzando il testo delle norme che intervengono su TUF e Codice civile in materia di governance contenute nel testo di riforma è quella di chiedersi se l’obiettivo della legge delega sia o meno stato raggiunto.
L’obiettivo dichiarato era quello di semplificare e razionalizzare il quadro normativo per rendere il sistema più attraente per capitali e investitori esteri.
Il legislatore si è dimostrato consapevole di quanto lo sviluppo del mercato dei capitali e il finanziamento tramite capitale di rischio rappresentino uno degli elementi di fragilità del nostro Paese e il merito di questa riforma è sicuramente quello di aver acceso e stimolato un dibattito fecondo di idee e di proposte che contribuirà senza dubbio a migliorare il testo finale.
Proprio partendo dalla semplificazione delle regole occorre prendere atto della necessità di costruire un assetto normativo e regolatorio razionale ed efficace che possa rispondere al meglio alla velocità del mercato e al contesto geopolitico nel quale stiamo vivendo.
Il tutto senza dimenticare della naturale complessità del sistema di regolamentazione dei mercati finanziari che sconta la matrice europea di armonizzazione tra i Paesi che riserva ai singoli Stati membri spazi limitati di azione.
Questa riforma parte, quindi, dal presupposto – condivisibile – secondo cui la regolamentazione è l’innesco per favorire lo sviluppo e la crescita, ma con la matura consapevolezza che le regole da sole non bastano: per attrarre investitori e capitali serve una politica industriale efficace, una fiscalità equa e una semplificazione effettiva.
Vediamo però queste regole.
L’attuale sistema di governance è caratterizzato da tre sistemi – monistico, dualistico e tradizionale – e non può certo dirsi né semplificato, né così attraente per un investitore.
Dalla riforma del diritto societario sono, infatti, trascorsi ventitré anni e in questo lasso di tempo abbiamo sempre assistito alla netta prevalenza del sistema tradizionale caratterizzato dalla presenza del collegio sindacale.
Senza voler entrare nel merito dell’efficacia o meno dell’organo di controllo tradizionale che, a parere di chi scrive, ha dato buona prova di sé e contraddistingue il sistema italiano sicuramente in positivo, dobbiamo soltanto concentrarci su un dato: il “mercato” ha decretato il pieno successo del modello tradizionale e la netta marginalità dei due sistemi “alternativi”.
Ho volutamente deciso di concentrarmi sull’organo di controllo e non sull’organo gestorio perché, a ben vedere, i tre sistemi si caratterizzano e peculiarizzano proprio con riferimento all’organo di controllo: collegio sindacale, comitato per il controllo sulla gestione e consiglio di sorveglianza.
Quello che dobbiamo chiederci, quindi, è se la riforma ha veramente ristabilito (o stabilito) una effettiva concorrenzialità tra i tre sistemi e cioè se essi si pongano come effettivamente alternativi evitando che il sistema monistico e dualistico siano quasi colpiti da un’abrogazione implicita.
Una riflessione che resta sullo sfondo riguarda il motivo che ha portato al poco appeal dei due sistemi alternativi. Una possibile spiegazione si ricollega a una tendenza legislativa che ha riguardato anche altri settori dell’ordinamento: la scelta di “trapiantare” impianti normativi mutuandoli da altri Paesi (un esempio è il codice di procedura penale che si ispira al modello anglosassone e nordamericano) senza considerare l’impatto di un modello che nasce in un certo sistema culturale con una tradizione da esso molto lontana.
La conseguenza dei trapianti mal riusciti è spesso il rigetto.
A mio avviso, quindi, occorre procedere nella direzione della riforma essendo consapevoli del fatto che il ruolo dell’organo di controllo è fondamentale. Del resto, “il collegio sindacale che compie il proprio lavoro al meglio è quello che non solo controlla, ma indirizza”.
Quindi, si deve porre attenzione alle possibili anomalie dei sistemi alternativi in ordine agli opportuni check and balances delle funzioni (ad es. nel sistema monistico si può correre il rischio di una eccessiva concentrazione di funzioni di vigilanza in capo al medesimo componente), valorizzare il ruolo del Presidente quale soggetto destinatario dei flussi informativi, enfatizzare quello dei consiglieri di amministrazione indipendenti e prendere in considerazione con maggiore consapevolezza la funzione dell’assemblea dei soci.
Il ruolo dell’assemblea, che non è inciso direttamente dalla riforma, è essenziale perché essa ha sempre più assunto un ruolo attivo e decisionale e, soprattutto, rappresenta l’ultimo vero organo di controllo di ultima istanza.
Di conseguenza l’assemblea potrebbe acquisire maggiore rilevanza con l’introduzione della possibilità di approvare operazioni di acquisto totale, purché autorizzate dalla maggioranza dei soci diversi dall’acquirente. Resta tuttavia da verificare fino a che punto questa disposizione riesca effettivamente a valorizzare la funzione attiva e decisionale dell’assemblea. Alla fine, chi viene controllato subisce sempre il controllo dell’assemblea. Questa funzione deve essere valorizzata soprattutto in un nuovo assetto nel quale è auspicabile una vera concorrenzialità e alternatività tra i tre sistemi: ultimo avamposto nei confronti di funzioni di controllo che siano esercitate in modo anomalo, atipico o disfunzionale.
Nell’attuale formulazione non sono stati introdotti stravolgimenti sul fronte della governance societaria, ma è stato rifinito il testo originario con correttivi mirati: in particolare, è stato blindato il rigore sulla responsabilità dei controllori nelle quotate (escludendo tutele proporzionali ai compensi), sono state rafforzate le garanzie informative per i soci nelle assemblee a “porte chiuse” gestite tramite rappresentante designato, e sono stati precisati i dettagli tecnici sul voto maggiorato e sulle semplificazioni burocratiche, come l’addio definitivo all’obbligo di pubblicazione sui quotidiani.



