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Fusioni fondazioni bancarie: novità per fruire del credito d’imposta

12 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell’11 febbraio 2026, ha semplificato le procedure applicative del credito d’imposta previsto per le fondazioni bancarie che incorporano altre fondazioni in difficoltà, definite con precedente provvedimento del 18 dicembre 2023.

Le modifiche al provvedimento originario sono volte a recepire l’art. 24 della L. 182/2025, che ha aggiornato la disciplina originaria prevista dall’art. 1, c. 396 e ss., della legge di bilancio 2023.

Si ricorda che il beneficio fiscale consiste in un credito d’imposta, riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti, pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni in difficoltà incorporate.

I crediti sono attribuiti fino a esaurimento delle risorse disponibili, per ciascuno degli anni 2023-2027 e la somma può essere utilizzata in compensazione tramite modello F24, oppure ceduta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.

In particolare:

  • cambiano in parte le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (Acri), l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente
  • sono state semplificate le modalità di utilizzo in compensazione del bonus riconosciuto alle fondazioni incorporanti beneficiarie dell’agevolazione
  • vengono eliminati gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti dal punto 3.1 del provvedimento del 18 dicembre 2023, per cui il credito d’imposta doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito fosse utilizzato

Le novità citate si declinano quini nella procedura e nelle tempistiche per accedere al beneficio:

  • le fondazioni incorporanti dovranno trasmettere all’Acri le delibere d’impegno all’erogazione entro il 31 dicembre degli anni 2025, 2026 e 2027 accompagnate dal progetto di fusione e dall’atto pubblico di fusione
  • l’ACRI avrà 30 giorni per inoltrare all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno presentato correttamente la documentazione per usufruire dell’agevolazione, la quale, entro i successivi 30 giorni, comunicherà l’ammontare del credito riconosciuto alle beneficiarie per ciascun anno indicato nelle delibere
  • le incorporanti, a loro volta, avranno 60 giorni di tempo dalla comunicazione del credito per effettuare i versamenti e trasmettere la relativa documentazione bancaria all’Acri
  • l’ACRI, entro 15 giorni, invierà all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno realmente effettuato le erogazioni
  • in caso di mancate erogazioni, anche parziali, da parte della fondazione, il credito viene annullato in misura proporzionale e le corrispondenti risorse finanziarie potranno essere riassegnate ad altre fondazioni rimaste escluse per esaurimento dei fondi disponibili
  • la somma corrispondente al credito concesso potrà essere utilizzata – esclusivamente in compensazione – dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’Acri avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni.

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