Nel contesto del recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti finanziari conclusi a distanza, attuato mediante il D. Lgs. 209/2025, il legislatore ha modificato in particolare il Codice del consumo, al fine di rafforzare in modo significativo le tutele del consumatore, con particolare riguardo all’esercizio del diritto di recesso nei contratti finanziari digitali.
Si ricorda che la prima relazione del webinar organizzato dalla nostra Rivista per il giorno 12 marzo 2026 “La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza”, verterà proprio sulle novità sul diritto di recesso nei contratti conclusi a distanza, con particolare riferimento a quelli conclusi con interfaccia on line.
Il recepimento della Direttiva sui contratti finanziari a distanza, ridisegna infatti in modo sostanziale il regime del diritto di recesso, valorizzandone la funzione di tutela sostanziale del consumatore nei contesti digitali.
Più in generale, impone agli operatori un ripensamento organizzativo e tecnologico dei processi contrattuali, orientato alla trasparenza, alla responsabilizzazione informativa e alla piena effettività dei diritti, in un’ottica di rafforzamento strutturale della fiducia nei mercati finanziari digitali.
Più nel dettaglio, il nuovo art. 59-octies del Codice del consumo conferma il diritto del consumatore di recedere dai contratti finanziari a distanza entro il termine di 14 giorni, senza penalità e senza obbligo di motivazione, ma ne amplia e rafforza le modalità operative.
Il termine decorre infatti, alternativamente, dalla conclusione del contratto o dalla ricezione delle condizioni contrattuali e delle informazioni precontrattuali, qualora successiva, rafforzando così la centralità del momento informativo nella formazione del consenso.
Particolare rilievo assume l’obbligo per il professionista di assicurare che il consumatore possa esercitare il recesso in modo semplice, effettivo e non discriminatorio, evitando meccanismi procedurali che possano costituire un ostacolo indiretto all’esercizio del diritto: la normativa mira, in tal modo, a contrastare pratiche di “dark patterns” e strategie di dissuasione digitale, a volte riscontrabili nelle piattaforme online.
La disciplina “economica” del recesso
L’art. 59-novies del Codice del consumo precisa i limiti entro cui il professionista può richiedere un corrispettivo per il servizio eventualmente già prestato: il consumatore, in particolare, è tenuto a pagare solo l’importo proporzionale al servizio effettivamente reso fino al momento del recesso, purché l’esecuzione sia iniziata con il suo consenso espresso e previo riconoscimento della perdita del diritto di recesso una volta completata la prestazione.
Si esplicita inoltre che il consumatore, in caso di contratti di assicurazione, non è tenuto a pagare alcun importo in caso di esercizio del diritto di recesso.
Il decreto rafforza, inoltre, gli obblighi informativi in materia di conseguenze economiche del recesso, imponendo che il cliente sia chiaramente informato, prima della conclusione del contratto, dei criteri di calcolo degli importi dovuti in caso di scioglimento anticipato; inoltre, il professionista non può esigere tale pagamento se, in assenza di una preventiva richiesta del consumatore, abbia dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso.
Quanto ai rimborsi, viene confermato l’obbligo di restituzione integrale delle somme versate non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal consumatore, salvo diverso accordo espresso.
La disciplina è finalizzata a evitare ritardi, trattenute indebite o costi occulti, rafforzando la certezza giuridica e la fiducia nei servizi finanziari digitali.
Il promemoria sul diritto di recesso
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’introduzione dell’obbligo di fornire al consumatore un promemoria esplicito sul diritto di recesso, distinto e facilmente individuabile rispetto al resto della documentazione contrattuale (art. 59-quater del Codice del consumo).
Tale promemoria deve contenere informazioni chiare sulle modalità di esercizio, sui termini applicabili e sugli effetti giuridici ed economici dello scioglimento del contratto.
Il legislatore attribuisce particolare importanza alla prova dell’avvenuta ricezione di tale informativa, stabilendo che l’onere probatorio gravi sul professionista: ne consegue l’esigenza, per gli operatori, di dotarsi di sistemi di tracciabilità e archiviazione digitale idonei a dimostrare, in modo certo e verificabile, l’avvenuta consegna del promemoria e delle informazioni precontrattuali.
La funzione di recesso nelle interfacce online
Particolarmente innovativa è la previsione dell’obbligo di integrare, nei contratti finanziari conclusi tramite interfaccia online, una funzione tecnica dedicata all’esercizio del recesso (art. 59-undecies): le piattaforme digitali devono in sostanza consentire al consumatore di comunicare la volontà di scioglimento attraverso strumenti facilmente accessibili, intuitivi e costantemente disponibili, evitando procedure complesse o frammentate.
La funzione di recesso deve essere strutturata in modo tale da garantire tracciabilità, conferma immediata della ricezione e conservazione delle evidenze informatiche, assicurando così certezza giuridica sia per il cliente sia per l’intermediario.
La disciplina mira, inoltre, a rendere simmetriche le modalità di adesione e di recesso, evitando che la conclusione del contratto sia semplificata, mentre la sua risoluzione risulti artificiosamente onerosa.
