Con due ordinanze ravvicinate (n. 2262 del 03 febbraio 2026 e n. 2358 del 04 febbraio 2026), depositate a inizio febbraio 2026 e rese dalla Prima Sezione civile nella medesima camera di consiglio, la Cassazione interviene nuovamente in materia di interest rate swap, offrendo una ricostruzione articolata dei criteri di validità dei contratti derivati alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8770/2020 e della successiva giurisprudenza di legittimità.
Contratti interest rate swap e collocazione sistematica dell’alea razionale
La Corte chiarisce che il parametro dell’alea razionale assume rilievo anzitutto sul piano della meritevolezza del contratto ai sensi dell’art. 1322, c. 2 C.c., e non come criterio che incide in modo automatico sui requisiti dell’oggetto o della causa.
L’assenza di un’alea razionale, intesa come consapevolezza della misura qualitativa e quantitativa del rischio assunto, rileva dunque in via principale come difetto di meritevolezza del risultato pratico perseguito, mentre la nullità per indeterminabilità dell’oggetto resta circoscritta ai casi in cui manchino gli elementi strutturali necessari a individuare le reciproche prestazioni.
La Corte ribadisce, inoltre, che l’interest rate swap (IRS) costituisce un negozio a causa variabile, suscettibile di assolvere a una funzione di copertura ovvero a finalità speculative, e che la relativa verifica deve essere condotta ex ante, accertando la congruenza tra regolamento negoziale e funzione concreta perseguita.
In tale prospettiva, il giudizio non può essere influenzato dall’esito economico dell’operazione, né utilizzato come strumento di riequilibrio successivo del rapporto.
Il ruolo del mark to market
Particolare attenzione vien dedicata dalla Cassazione al ruolo del mark to market, che viene qualificato come risultato di calcolo suscettibile di verifica, fondato su criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi.
Pur non integrando l’oggetto del contratto in senso tecnico, il mark to market concorre alla costruzione dell’alea razionale, in quanto consente di rendere misurabile il rischio e i costi, anche impliciti, incorporati nell’operazione.
In questo quadro si colloca la precisazione della nozione di scenari probabilistici.
La Corte esclude che essi possano essere intesi come previsioni sull’andamento futuro dei tassi, chiarendo che devono invece essere ricondotti ai dati storici, alle misure di volatilità e ai fattori oggettivi impiegati nel calcolo del mark to market.
Gli scenari probabilistici assumono quindi rilievo quale strumento verifica del processo di determinazione dell’alea, e non come rappresentazioni future sull’andamento dei tassi.
La distinzione tra IRS plain vanilla e derivati complessi
Un ulteriore elemento centrale dell’impostazione riguarda la distinzione tra IRS plain vanilla e derivati complessi (c.d. esotici).
La Corte afferma che il contenuto e l’intensità delle informazioni rilevanti ai fini dell’alea razionale variano in funzione della struttura del singolo contratto.
Nei plain vanilla, specie quando l’IRS opera come strumento di copertura e si risolve nella trasformazione di un’esposizione da tasso variabile a tasso fisso, la struttura può rendere sufficiente il riferimento a criteri standard di mercato, senza necessità di una analitica rappresentazione degli scenari probabilistici.
Nei derivati più complessi, al contrario, assume rilievo una più puntuale verifica della coerenza tra architettura negoziale, criteri di determinazione dell’alea e funzione concreta perseguita.
Nel loro insieme, le due ordinanze delineano un quadro interpretativo che chiarisce il rapporto tra nullità, meritevolezza e struttura del contratto di IRS, precisando il significato giuridico di mark to market e degli scenari probabilistici e valorizzando una distinzione metodologica tra strumenti standard e operazioni complesse.
Si tratta di indicazioni destinate a incidere in modo significativo sulla strutturazione dei contratti di interest rate swap, in particolare sulla definizione degli elementi rilevanti ai fini della misurazione dell’alea e sulla differenziazione dei modelli contrattuali in funzione della complessità dello strumento.


