Con Deliberazione del 16 dicembre 2025 la Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per il Veneto, ha fornito un parere circa la legittimità di una cessione di crediti pro soluto e a stralcio da parte di enti locali.
La Corte ha risposto positivamente sulla base del combinato disposto dell’art. 8 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Gli enti locali possono quindi realizzare operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli contributivi), qualora le procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose.
Per procedere con la cessione, i rapporti tra cessionario ed ente locale devono essere regolati da apposita convenzione, che deve determinare il prezzo, in base alla natura del credito e alla sua effettiva possibilità di realizzo (caratteristiche del debitore, anzianità del credito, procedure utilizzabili per il recupero, ecc.).
Il prezzo così determinato sarà inferiore al valore nominale del credito, con conseguente minore entrata per l’ente, che deve trovare giustificazione in un’analisi dalla quale emerga:
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sia la necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” (art. 8 d.l. n. 79/1997);
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sia i vantaggi del ricorso alla cessione rispetto al proseguimento della riscossione coattiva, anche alla luce del riaffidamento dei carichi, in presenza di difficoltà operative e della necessità di evitare ulteriori aggravi di costi.
Il credito può essere ceduto solo pro soluto, trasferendo sul cessionario il rischio di insolvenza del debitore ceduto, come previsto dal comma 1 dell’art. 8 del d.l. n. 79/1997, che richiede la cessione “a titolo definitivo”, e dal comma 2 dell’art. 76 della l. n. 342/2000, secondo cui l’ente cedente garantisce la sola “esistenza dei crediti al tempo della cessione” e non il relativo pagamento.


