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Regime adempimento collaborativo: modello e istruzioni AE per le PMI

4 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 42022 del 03 febbraio 2026, ha approvato il modello e dettato le istruzioni per l’attuazione del regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo) per le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale, con fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027.

L’art. 1, c. 1, lett. e) del D. Lgs. 221/2023, ha introdotto l’art. 7-bis nel D. Lgs n. 128/2015, che contiene disposizioni sul regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, i quali possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile; alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

All’esercizio dell’opzione per il regime di adempimento collaborativo sono collegati effetti “premiali”, come la mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie, riferite a rischi di natura fiscale, comunicati all’Agenzia delle entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze.

Gli effetti premiali sono condizionati al comportamento adottato dal contribuente, conforme a quanto illustrato nell’istanza di interpello e nl caso in cui non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente.

Il decreto MEF del 9 luglio 2025, in concreto, ha individuato le modalità applicative dell’art. 7-bis del decreto.

Con il provvedimento pubblicato, pertanto, l’Agenzia approva dunque il modello da utilizzare per l’esercizio dell’opzione e definisce le ulteriori modalità applicative del regime, con riguardo:

  • alla competenza degli uffici
  • alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione da allegare: il modello per esercitare l’opzione deve essere firmato e inviato via PEC alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione, allegando la documentazione prevista dall’art. 2, c. 3 del D. Lgs. 09/07/2025, tra cui la mappa dei rischi e dei controlli fiscali.
  • all’attività istruttoria, finalizzata a verificare i requisiti di validità dell’opzione per l’accesso e la permanenza nel regime opzionale: in particolare, l’unità competente alla gestione del regime di adempimento collaborativo, in seno alla stessa Direzione centrale, avvierà le attività istruttorie e, entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello, ne comunicherà l’esito al contribuente; gli uffici territoriali competenti per il controllo, invece, si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese.

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