Il Collegio di coordinamento dell’ABF, con decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025, in materia di buoni fruttiferi postali ha chiarito che la consegna del foglio informativo è obbligatoria fino alla prescrizione del buono e che l’omissione della consegna può generare responsabilità risarcitoria in caso di mancato esercizio del diritto al rimborso entro il termine di prescrizione del buono.
Questo il principio di diritto espresso: “La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.
Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.
L’omissione dell’intermediario i) pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato, funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF“.
Il Collegio territoriale rimettente aveva sottoposto all’esame del Collegio le seguenti questioni:
- nel caso in cui il foglio informativo non sia stato consegnato al risparmiatore al momento della sottoscrizione del BFP, quale sia il criterio normativo da applicare per l’individuazione del dies a quo ai fini del computo del periodo prescrizionale
- qualora sia accertato il decorso del termine di prescrizione per il BFP, se in presenza di una doglianza del cliente circa la carenza di una adeguata informazione (quale obbligo di protezione) anche nel corso del rapporto da parte dell’intermediario, possa essere accertata la responsabilità di quest’ultimo per violazione della buona fede in executivis
Entrambe le questioni sono state già affrontate dal Collegio (cfr. decisione n. 17814/2019; decisione n. 4656/2022; decisione n. 2460/2023), il quale ne riprende in parte le conclusioni.
Sull’individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione
Nel caso di specie ciò che viene in rilievo è l’oggettiva conoscibilità da parte del sottoscrittore della stessa esistenza del diritto al rimborso del BFP, che sussiste anche in assenza della consegna del Foglio Informativo, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente in costanza di rapporto.
La mancata consegna del foglio informativo non costituisce pertanto un impedimento o un ostacolo oggettivo all’esercizio del diritto al rimborso dei buoni postali, ma, al più, rende più difficoltosi e onerosi – rispetto all’obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore – l’effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore “delle caratteristiche dell’investimento” (art. 3, D.M. 19 dicembre 2000) e il conseguente esercizio dello stesso diritto al rimborso.
Ne consegue che anche l’eventuale ed ipotetica consegna del foglio informativo in un momento successivo alla sottoscrizione del buono e pur sempre in tempo utile per consentire, attraverso una piena ed effettiva informazione, al sottoscrittore l’esercizio dei propri diritti, non rileva in alcun modo ai fini della individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, normativamente fissato, in ogni caso, nella scadenza del buono (art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000; art. 6-ter, D.M. 6 ottobre 2004).
In conclusione, la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto del BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza dei buoni postali.
Buoni postali e responsabilità dell’intermediario per mancata consegna del foglio informativo
Il Collegio esclude che l’intermediario sia tenuto ad avvisare il sottoscrittore dell’imminente decorso del termine di prescrizione, ritenendo che un simile obbligo non trovi fondamento né in una norma espressa né nel principio di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., poiché eccederebbe i doveri di correttezza e svuoterebbe di significato l’istituto della prescrizione.
L’eventuale responsabilità dell’intermediario non deriva, quindi, dalla mancata segnalazione della scadenza, ma va valutata con riferimento all’obbligo di consegna del foglio informativo previsto dall’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e dall’art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004.
Tale obbligo sorge con la conclusione del contratto e non si esaurisce nella fase precontrattuale, analogamente a quanto previsto dagli artt. 116, 117 e 124 TUB per i contratti bancari.
L’informativa precontrattuale è garantita tramite avvisi pubblici, mentre la consegna del foglio informativo è funzionale alla piena conoscenza dell’investimento e all’esercizio dei diritti del sottoscrittore.
Per questo motivo, l’obbligo dell’intermediario perdura per tutta la durata del rapporto e fino a quando il cliente può utilmente far valere il proprio diritto, anche se l’adempimento avviene in modo tardivo.
La violazione degli obblighi informativi può quindi rilevare non solo al momento della sottoscrizione, ma lungo l’intero rapporto, fino alla prescrizione dei diritti: il Collegio è pertanto competente a valutare le conseguenze del deficit informativo e l’eventuale responsabilità dell’intermediario.
Quanto al danno, esso non si produce automaticamente con la maturazione della prescrizione, ma solo nel momento in cui l’intermediario rifiuta il rimborso per intervenuta prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000.
Fino a tale momento, il diritto può ancora essere soddisfatto, anche in via discrezionale, dalla Cassa depositi e prestiti.
La perdita effettiva per il sottoscrittore si configura, dunque, solo con il definitivo diniego del rimborso, che comporta la perdita del capitale e degli interessi.
Sulla risarcibilità del pregiudizio subito
Il Collegio chiarisce che, nel valutare la risarcibilità del danno, occorre tenere conto anche del concorso colposo del cliente, pur riconoscendo che l’ordinamento attribuisce all’intermediario un ruolo centrale nella funzione informativa.
Sebbene il sottoscrittore possa acquisire autonomamente informazioni sull’investimento, l’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e l’art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004 impongono all’intermediario un obbligo specifico volto a garantire un’informazione completa, agevole e accessibile, funzionale all’esercizio tempestivo del diritto al rimborso.
Tale obbligo non può essere neutralizzato mediante una rigida applicazione dell’art. 1227, c. 2, C.c., poiché il legislatore ha inteso privilegiare la responsabilità informativa dell’intermediario.
Tuttavia, la sua violazione non comporta automaticamente il risarcimento integrale del danno, in quanto la consegna del foglio informativo non assicura di per sé la piena comprensione dei contenuti da parte del cliente.
In presenza di un nesso causale incerto tra omissione informativa e mancato rimborso, il danno deve essere proporzionato alla probabilità che il cliente avrebbe effettivamente esercitato il proprio diritto.
Solo quando tale esercizio risulti pressoché certo può giustificarsi un risarcimento totale o quasi totale.

