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Flash News

Sul sequestro preventivo di somme oggetto di riscatto di una polizza vita

2 Febbraio 2026

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 ottobre 2025, n. 34306 – Pres. De Amicis, Rel. Giordano

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 34306 del 21 ottobre 2025, si è pronunciata sulla legittimità del sequestro preventivo di somme, in conto corrente, provenienti dal riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita, prima della sua scadenza.

Questo il principio di diritto affermato: ” i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato avente ad oggetto i capitali e le rendite derivanti dalla liquidazione della polizza di assicurazione sulla vita cd. tradizionale ovvero dell’indennizzo conseguente al verificarsi dell’evento/ avendo gli stessi natura previdenziale e assistenziale […] A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo alla somma in sequestro, che non costituisce oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell’evento, ma consegue dal recesso dell’assicurato che, sulla base di una clausola contrattuale esercitabile ad nutum, ha recuperato al suo patrimonio somme che, pur avendo a suo tempo assolto alla funzione di risparmio, non realizzano, al momento e in forza del riscatto, anche la funzione assistenziale e previdenziale, invalidata per effetto della opzione rimessa all’assicurato di recedere dal contratto di assicurazione.”. 

Secondo la difesa dell’indagato, in sintesi, il Tribunale del Riesame – che aveva confermato con ordinanza il sequestro preventivo di tali somme – avrebbe dovuto esaminare la questione della sua pignorabilità, o meno, trattandosi di una somma derivante dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita ed analizzare la complessa natura di tale prodotto per accertarne la funzione assistenziale e previdenziale che, se sussistente, potrebbe determinarne la impignorabilità (parziale).

Sull’applicabilità dei limiti di pignorabilità codicistici anche alle polizze sulla vita

Sul punto, la Cote richiama preliminarmente gli arresti cui erano giunte le Sezioni Unite, con la sentenza 26252/2022 (Cinaglia) per cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 C.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

La Corte ricorda che la questione è correlata alla natura previdenziale e assistenziale alle assicurazioni sulla vita.

Il legislatore ha infatti stabilito un particolare regime con riferimento alla possibilità per il creditore di aggredire le somme derivanti da questo particolare strumento: in base all’art. 1923 C.c.le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare“.

La finalità di tale regime trova il proprio fondamento nella funzione essenzialmente previdenziale e assistenziale di questo particolare strumento: con le polizze vita si persegue il fine di accumulare un capitale o precostituire una rendita, così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una somma, ovviando così al rischio dell’evento morte o sopravvenienza ad una certa data gravante su tali soggetti.

Sull’applicabilità dei limiti di pignorabilità al sequestro preventivo di somme oggetto di riscatto dalla polizza vita

E’ tuttavia discusso se l’impignorabilità possa riguardare, oltre alle somme versate in fase di accumulo, anche le somme riscosse, che si confondono nel patrimonio dell’assicurato o del beneficiario.

La giurisprudenza civile solo in rare occasioni ha affrontato la questione della portata del principio di cui all’art. 1923 C.c.

Le Sezioni Unite, con sentenza 8271/2008, hanno ribadito che le polizze assicurative sulla vita – il cui riscatto nel caso di specie era stato azionato dal curatore fallimentare, non dal beneficiarionon fossero assoggettabile alla procedura esecutiva, attribuendo rilievo costituzionale al valore della “previdenza”, e ribadendo che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l’accumulo di capitale così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall’art. 1923 C.c.

Le SS.UU. evidenziano infatti che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età.

La Corte ricorda che, sul punto – antecedentemente le Sezioni Unite Cinaglia – la giurisprudenza penale aveva più volte affermato che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, poiché il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 C.c. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale, a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Tuttavia, per la Corte, tale principio va rivisto dopo le Sezioni Unite Cinaglia citate, che hanno posto l’accento sull’esigenza di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in virtù della quale non rileva la natura penale della misura e degli interessi ad essa sottesi o la “confusione”, che, per effetto della riscossione dei crediti, viene a realizzarsi, ma la necessità del bilanciamento dell’interesse penale, affermato in via generale con il ricorso alla misura reale, con la tutela di interessi di natura pubblicistica, riconducibili nell’area dei diritti inalienabili della persona e consistenti nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, tutela che passa attraverso il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Funzione assistenziale realizzata dal contratto di assicurazione cd. tradizionale quale forma di previdenza di natura privata.

Tale principi si applicano anche al capitale e alla rendita conseguita attraverso il contratto di assicurazione sulla vita cd. tradizionale, avente funzione previdenziale, senza che rilevi la natura facoltativa e privata, rispetto a quella obbligatoria e pubblica, della cd. previdenza complementare, che contribuisce alla realizzazione di un trattamento di quiescenza idoneo ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa.

Tuttavia, la Corte giunge a diversa conclusione con riguardo alla somma in sequestro, che non costituisce oggetto della liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell’evento, ma consegue dal recesso dell’assicurato che, sulla base di una clausola contrattuale esercitabile ad nutum, ha recuperato al suo patrimonio somme che, pur avendo a suo tempo assolto alla funzione di risparmio, non realizzano, al momento e in forza del riscatto, anche la funzione assistenziale e previdenziale, invalidata per effetto della opzione rimessa all’assicurato di recedere dal contratto di assicurazione.

In sintesi, attraverso il “riscatto” delle polizze vita prima della scadenza l’assicurato consegue il capitale investito (o una parte di esso) senza che si realizzi la funzione principale di garantire un capitale o una rendita alla scadenza predeterminata e, quindi, la funzione assistenziale o previdenziale alla quale era destinato l’accumulo, in fase di esecuzione del contratto.

Il recesso dal contratto assicurativo con il riscatto della polizza ha dato luogo ad un disinvestimento secco, dal quale è derivato un reddito che non assolve alla finalità previdenziale, reddito che in quanto tale è rientrato nel patrimonio dell’assicurato/deprivato di quella connotazione finalistica.

La Corte riferisce di non ignorare il contrasto nella giurisprudenza civile in tema di impignorabilità delle somme oggetto di riscatto da una polizza vita (V. Cass. civ. n. 8676/2000 Vs. Sezioni Unite n. 8271/2008).

E’ innegabile la complessa funzione dell’assicurazione sulla vita, ben descritta dalle Sezioni Unite- secondo il Collegio penale – nella parte in cui se ne riconosce la funzione di “risparmio previdenziale” evidenziata dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite civili.

Eppure la Corte, nella logica di un necessario bilanciamento tra contrapposti interessi – quali quelli sottesi all’applicazione della confisca per equivalente in ragione della sua natura sanzionatoria e ripristinatoria, e, quindi, al sequestro preventivo funzionale a realizzarne gli effetti – ritiene che, in forza del recesso azionato a discrezione dell’assicurato, la funzione demografico-previdenziale del contratto assicurativo, a cui è sottesa quella di risparmio, è di fatto venuta meno; e ciò diversamente dal caso di liquidazione dell’assicurazione sulla vita, che ha invece lo scopo di precostituire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte o sopravvenienza ad una certa data.

Non vi è ragione, quindi, per la Corte, in sostanza, per assicurare alle somme così conseguite il “privilegio” della impignorabilità di cui all’art. 545 C.p.c., che va letto nel quadro di un complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 38 Cost. che giustificano, nella descritta prospettiva costituzionale posta a base delle Sezioni Unite Cinaglia, la impignorabilità assoluta o relativa.

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