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Tax control framework: nuove istruzioni Agenzia Entrate – OIC

30 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Con un provvedimento n. 33973 del 28 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (tax control framework).

Si ricorda che le linee guida, approvate con provvedimento AE n. 5320/2025 e con provvedimento AE n. 321934/2025, sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Il regime relativo al tax control framework, istituito nel 2015 e rafforzato con il D. Lgs. 221/2023 si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente loro di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.

Il documento pubblicato oggi è il frutto del lavoro svolto nell’ambito del tavolo tecnico composto da rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Le istruzioni aggiornate forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche:

  • la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Controlin ambito IFRS: il caso concerne la fusione tra società sorelle, ovvero appartenenti da diversi anni al medesimo gruppo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, che avviene nel corso di un certo esercizio, con finalità riorganizzative
  • il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali: il caso concerne una società, che intende sviluppare una propria politica contabile, ai sensi dell’OIC 11, per la contabilizzazione dei piani di assegnazione di azioni, o opzioni su azioni, ai propri dipendenti o amministratori, a fronte di servizi ricevuti ai sensi degli artt. 2357, 2349 c. 1, 2441 c. 8 e 2389 C.c., prendendo a riferimento il principio contabile internazionale IFRS 2 Share-based payment.

Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.

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