Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, del 30 gennaio 2026, un regolamento delegato che modifica precedenti RTS, inclusi in due regolamenti delegati, che disciplinano il contenuto della domanda di riconoscimento nell’Unione degli amministratori di indici di Paesi terzi, da presentare ad ESMA.
Più nel dettaglio, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/264 che modifica:
- le norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/1645 per quanto riguarda la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento presso ESMA
- le RTS di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/1646 per quanto riguarda le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e di registrazione.
Il Regolamento delegato (UE) 2018/1645 garantisce che ESMA riceva informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell’Unione; il Regolamento (UE) 2019/2175 ha soppresso dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/1011 il riferimento allo Stato membro di riferimento e ha trasferito la competenza in materia di riconoscimento e di vigilanza degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi dalle autorità nazionali competenti a ESMA: pertanto, per tenere conto di tali modifiche si è reso necessario modificare il Regolamento delegato (UE) 2018/1645.
Il Regolamento delegato (UE) 2018/1646 garantisce invece che le autorità competenti ricevano informazioni uniformi e coerenti dagli amministratori di indici di riferimento ubicati nell’Unione che presentano domanda di autorizzazione o di registrazione: pertanto, al fine di garantire che gli amministratori di indici di riferimento ubicati nell’UE e in paesi terzi siano trattati su un piano di parità e possano essere sottoposti a vigilanza con le stesse modalità, è necessario allineare il Regolamento delegato (UE) 2018/1646 a tutte le modifiche del Regolamento delegato (UE) 2018/1645.
Con le modifiche ai due citati regolamenti, inoltre, si è stabilito:
- di specificare ulteriormente le informazioni sul numero di dipendenti del richiedente, assunti sia a tempo indeterminato che determinato, direttamente o indirettamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento; inoltre, i richiedenti devono fornire un prospetto completo della loro struttura, compresa una panoramica dei loro diversi reparti
- per valutare le competenze, le conoscenze e l’esperienza dei dipendenti dell’amministratore interessati, come richiesto dall’art. 4, par. 7, del Regolamento (UE) 2016/1011, i richiedenti dovranno presentare il curriculum vitae dei membri dell’organo di gestione, i dipendenti responsabili della funzione di sorveglianza e delle funzioni nell’ambito del sistema dei controlli e della funzione interna
- per assicurare che l’amministratore dell’indice di riferimento richiedente abbia messo a punto, al momento dell’autorizzazione o della registrazione, tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti di salvaguardia dell’integrità dell’organo di gestione e della funzione di sorveglianza, è richiesto di fornire un’autocertificazione per ciascun membro dell’organo di gestione e della funzione di sorveglianza del richiedente, in modo da garantire che siano idonei, operino con integrità, garantiscano una gestione efficace e salvaguardino la fiducia nell’integrità e nell’indipendenza dell’attività di fornitura di indici di riferimento: l’autocertificazione dovrà attestare in particolare l’assenza di condanne per reati e di procedimenti disciplinari connessi alla prestazione di servizi finanziari, a condotta scorretta o a frode o qualsiasi reato nel settore del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o qualsiasi altro reato che riguardi la capacità di sorvegliare con integrità la fornitura di un indice di riferimento.
Infine, al fine di consentire a ESMA e alle Autorità nazionali competenti di valutare meglio il rischio di conflitti di interesse e le garanzie organizzative del richiedente, i richiedenti forniranno altresì a ESMA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti:
- informazioni sul modo in cui la fornitura di indici di riferimento è separata dal punto di vista operativo dalle altre parti della loro attività
- informazioni sulle pertinenti procedure di conservazione delle registrazioni del richiedente ai sensi dell’art. 8 del regolamento 2016/1011
- informazioni sul meccanismo per la gestione dei reclami.


