Le somme corrisposte ai familiari del lavoratore deceduto – erogate in esecuzione di un regolamento aziendale – come l’assegno integrativo caso morte, costituiscono indennità dipendenti da morte e, per ciò stesso, non concorrono a formare reddito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, anche se erogate in forma di rendita.
Si tratta di somme che hanno funzione indennitari che non può ritenersi mutata in ragione della periodicità del pagamento.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 301 del 4 dicembre 2025.
L’articolo 6, comma 2, del TUIR, fatto oggetto di applicazione nel caso di specie, esclude da tassazione le indennità conseguite a titolo di risarcimento per morte del lavoratore, anche quando erogate in forma assicurativa.
In proposito, la prassi amministrativa ha da tempo confermato che tali prestazioni non rilevano fiscalmente ove non siano riconducibili a categorie reddituali tipizzate.
Nel caso esaminato la società aveva previsto, tramite proprio regolamento interno, l’erogazione di una somma una tantum (c.d. temporanea caso morte) a favore di beneficiari designati dal lavoratore e di un assegno integrativo caso morte (AICM) destinato al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, quest’ultimo da corrispondere fino al 30 giugno successivo al giorno in cui il lavoratore – avente la qualifica di Partner – avrebbe compiuto 62 anni d’età.
Le polizze assicurative stipulate dalla società servivano esclusivamente a coprire il rischio proprio del datore di lavoro, che si qualificava come stipulante e beneficiario della polizza, mentre i beneficiari restavano estranei al rapporto assicurativo.
L’Istante riteneva che tali somme, pur erogate periodicamente, avessero natura indennitaria e fossero quindi escluse da imposizione.
L’Agenzia ha condiviso la soluzione proposta, dando rilievo al fatto che l’obbligo nasce dal regolamento aziendale e che la predeterminazione dell’indennità ne preserva la natura risarcitoria.
Di conseguenza, la rendita non costituisce reddito imponibile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, a prescindere dalla forma (capitale o rendita) con cui viene corrisposta.


