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Giurisprudenza

Sulla determinabilità del TAN “per relationem” dal TAEG

27 Gennaio 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 06 gennaio 2026, n. 290 – Pres. Condello, Rel. Pelelcchia

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione Terza della Cassazione, con ordinanza n. 290 del 06 gennaio 2026 (Pres. Condello, Rel. Pelelcchia), si è pronunciata sulla determinabilità del tasso d’interesse applicato in un contratto di finanziamento, ovvero se sia possibile determinare il TAN “per relationem” dal TAEG.

La Corte ricorda preliminarmente che, in tema di contratti bancari, la finalità perseguita dall’art. 117 TUB, di consentire al cliente l’eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario, che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, può essere attuata non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.

Con specifico riferimento all’ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, pure soggetta al rigore formale, la giurisprudenza della Cassazione aveva già ammesso che il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, u.c. C.c.) “non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta” (Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 20555/2020).

Analoga regola è affermata con riguardo alla norma dei cui all’art. 117, c. 4, T.U.B. che contempla l’obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca.

Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto; pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 C.c., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi.

Pertanto, il TAN del finanziamento non puntualmente indicato, ben può risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto, sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 C.c., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi.

Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, per la Corte, anche dal passaggio motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024, in cui:

  • l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, ovvero è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti
  • tale determinatezza è sussistente quando il contratto di finanziamento contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. C.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione:
    • dell’importo erogato
    • della durata del prestito
    • della periodicità del rimborso e del tasso d’interesse predeterminato
    • nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto desumibile il TAN dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili (il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata): per la Cassazione dunque, tale statuizione risulta del tutto conforme ai criteri di determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 C.c., come riconosciuto in più occasioni dalla giurisprudenza precedente (crf. fra le più recenti Cass., sez. 3, n. 96/2022; Cass., sez. 1, n. 16456/2024; Cass., sez. 3, n. 29818/2024).

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