Con l’ordinanza n. 28784/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito come l’indice principale dell’abuso del diritto sia costituito dal risparmio d’imposta, escludendone la sussistenza in tutti i casi in cui il contribuente riesca a dimostrare che lo stesso assolva ad una funzione meramente residuale.
Nella vicenda il contribuente, noto calciatore professionista, aveva costituito una società assieme al fratello, avente quale finalità quella di promozione, gestione della pubblicità e organizzazione di attività sportive mediante lo sfruttamento dei diritti d’immagine frattanto ceduti alla stessa.
All’esito dell’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, il contribuente veniva ripreso a tassazione ai fini IRPEF in ragione della contestata assenza di struttura aziendale funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e sul rilievo che le attività di pubblicità venivano affidate ad un operatore terzo.
Entrambi i gradi di giudizio di merito vedevano soccombere l’Agenzia delle Entrate in ragione:
- della ritenuta legittimità della costituzione della società in alternativa alla nomina di un procuratore sportivo
- della partecipazione quasi totalitaria del professionista nella società (rectius pari al 95%)
- della ritenuta legittimità della cessione senza corrispettivo dei diritti d’immagine del calciatore in ragione del suo scarso valore economico al momento della costituzione (avvenuta nel 2008).
La Suprema Corte, dopo aver esaminato l’evoluzione dell’istituto dell’abuso del diritto, ha rigettato il ricorso formulato dall’Amministrazione Finanziaria rilevando che, nel caso in esame, il contribuente aveva validamente dimostrato, mediante perizia non contestata dall’Agenzia delle Entrate, la totale marginalità del risparmio d’imposta (pari a circa l’1%) rispetto all’operazione.


