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Giurisprudenza

La competenza dell’ABF in materia di buoni fruttiferi postali

12 Gennaio 2026

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

ABF Roma, 16 giugno 2025, n. 5771 e 5772 – Pres. P. Sirena, Rel. S. Mezzacapo)

ABF Palermo, 20 giugno 2025, n. 6045 – Pres. M.R. Maugeri, Rel. S. Imburgia

Di cosa si parla in questo articolo

Con tre distinte decisioni l’ABF (rispettivamente di Roma e di Palermo) ha dichiarato la propria competenza (ratione materiae e temporis) in punto a buoni postali fruttiferi trattati da istituti di credito.

I tre ricorsi, seppur tra loro divergenti in ragione delle domande poste – nel dettaglio, la decisione n. 5771 traeva origine dalla domanda di rimborso degli interessi spettanti per il periodo dal ventesimo al trentesimo anno di cinque BFP della serie Q/P, le decisioni n. 5772 e 6045, invece, originavano dal rifiuto dell’intermediario di corrispondere il valore dei BFP per intervenuta prescrizione – sono accomunate dai principi di diritto ivi espressi.

In tutti e tre i casi, infatti, gli intermediari avevano eccepito in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro sia ratione temporis sia ratione materiae.

Circa l’incompetenza ratione temporis, gli intermediari avevano rilevato che le controversie avrebbero ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell’Arbitro.

I Collegi hanno, invece, stabilito la propria competenza in quanto per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei medesimi è stato rifiutato dall’intermediario (cfr. Collegio di Napoli n. 2387 del 10/3/2023; Collegio di Palermo n. 1885 del 24/2/2023; Collegio di Napoli n. 1981/2023; Collegio di Roma 1846 del 23/2/2023).

Circa l’incompetenza ratione materiae, poi, gli intermediari sostenevano che i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell’emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. risultano inapplicabili.

I Collegi, d’altro canto, hanno richiamato l’orientamento secondo cui i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati alla stregua di “strumenti finanziari” o, in via subordinata, di “prodotti finanziari” suscettibili di collocamento ai fini dell’applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla circolazione.

Tutti e tre i ricorsi sono stati respinti in quanto infondati nel merito.

Ciò che, però, rileva è che queste tre decisioni hanno stabilito una volta per tutte la competenza dell’Arbitro in materia di BFP, a prescindere dalla loro data di emissione in quanto risulta determinante unicamente la data di presentazione della richiesta di rimborso e in considerazione del fatto che non sono prodotti destinati alla circolazione.

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