WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

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Il decreto di recepimento della CCD 2 in Gazzetta Ufficiale

12 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), relativa ai contratti di credito ai consumatori (e che abroga la Direttiva 2008/48/CE).


Dell’estensione oggettiva e soggettiva dell’ambito applicativo della disciplina del credito ai consumatori, contenuta nel decreto di recepimento della CCD 2, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista per il 10 febbraio 2026 “Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito -Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi“.


Il decreto di recepimento attua la delega prevista dall’art. 4 della L. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024), che declina i criteri che consentono di recepire le disposizioni della CCD 2 e di garantire i necessari interventi di adeguamento e coordinamento della normativa nazionale vigente.

Il decreto legislativo di recepimento della CCD 2, è così composto:

  • art. 1: reca modifiche al D. Lgs. 385/1993 (TUB)
  • art. 2: reca modifiche al D. Lgs. 141/2010 (sulla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
  • art. 3, che reca modifiche (di coordinamento):
  • art. 4, 5 e 6: disposizioni di attuazione, clausola di invarianza finanziaria, entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Il decreto di recepimento della CCD 2 richiama spesso la disciplina secondaria di Banca d’Italia per la definizione di alcuni elementi di dettaglio, ovvero alle disposizioni di trasparenza: tuttavia, poiché la direttiva è di massima armonizzazione e particolarmente dettagliata, le disposizioni di trasparenza si limiteranno a recepire gli aspetti strettamente tecnici, operativi e di coordinamento con altre disposizioni, in linea con l’approccio già seguito per il recepimento della precedente CCD.

Il decreto di recepimento della CCD 2, in sintesi, modificando soprattutto il TUB, incide nella disciplina del rapporto precontrattuale e contrattuale fra consumatore e intermediario del credito, ampliando l’ambito di applicazione della disciplina stessa, sia dal punto di vista oggettivo (ad alcune dilazioni di pagamento) che soggettivo (come i distributori del credito a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale):

  • chiarisce nell’art. 120 quinquies del TUB, facendo salve le ipotesi descritte dagli artt. 128-quater, c. 1-bis e 128-sexies, c. 1-bis del TUB, che non rientra nella nozione di intermediario del credito l’attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito o a un mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, quando tale attività è:
    • non remunerata
    • prestata a titolo accessorio nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale
    • esercitata in via principale relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e dei contratti di credito al consumo disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB
  • modifica l’art. 122, comma 1 del TUB, introduce modifiche circa l’ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori:
    • escludendo i contatti di valore superiore a 100.000 euro
    • abrogando le lettere c) e d) in quanto per i contratti come i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo (qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme), la CCD2 non prevede più un’esenzione totale ma solo un regime semplificato per tali tipi di contratti di credito
    • escludendo i finanziamenti concessi da un datore di lavoro, o da società del gruppo di appartenenza, esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato
    • specificando alle lettere i-bis) e i-ter), le dilazioni di pagamento escluse dall’ambito di applicazione del Titolo VI, Capo II del TUB
    • esentando dall’applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo le carte di debito differito: l’esenzione opera a condizione che il credito sia rimborsato entro 40 giorni, senza interessi e senza altre spese, ad eccezione di spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento; le carte di debito differito con queste caratteristiche continueranno ad essere disciplinate dalla sola normativa relativa ai servizi di pagamento (artt. 3, 8 e 32 del D. Lgs. 11/2010 e artt. 127 bis e 144 TUB)
    • precisando che va considerata offerta di credito da parte di terzi (esclusa quindi dall’esenzione applicativa) anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
    • prevedendo l’applicazione di un regime semplificato per contratti di credito meno rischiosi per il consumatore, demandando alle disposizioni di Banca d’Italia, conformemente alla delibera del CICR, la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili
  • il decreto di recepimento della CCD 2 modifica poi l’art. 123 TUB, in tema pubblicità, con le informazioni di base da includere negli annunci pubblicitari
  • introduce il nuovo art. 123-bis TUB, con l’obbligo per il finanziatore di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni generali relative ai contratti di credito definendone la forma: Banca d’Italia dovrà precisarne il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali
  • modifica l’art. 124 TUB, sugli obblighi precontrattuali, stabilendo in particolare che le informazioni debbano essere fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
  • introduce l’art. 124.1 TUB, relativo alla concessione non sollecitata di credito, al consenso desunto e alle pratiche di commercializzazione abbinata, confermando il divieto di commercializzazione abbinata già presente per il credito immobiliare
  • introduce l’art. 124.2 TUB, sulla disciplina servizi di consulenza, riservata a finanziatori e intermediari del credito: tale servizio può essere qualificato come indipendente solo se reso da consulenti di cui all’art. 128-sexies, c. 2-bis, TUB
  • modifica l’art. 124-bis TUB, in materia di verifica del merito creditizio, assicurando il coordinamento tra la disciplina della valutazione del merito di credito prevista dalla CCD2 e la normativa prudenziale, confermando che il processo di valutazione deve assicurare al contempo la corretta valutazione dei rischi secondo i canoni di sana e prudente gestione e la tutela del cliente
  • modifica l’art. 125 TUB, recante la nuova disciplina delle banche dati creditizie, per cui vi avranno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano le disposizioni del GDPR e si descrivono le informazioni minime che le banche dati devono necessariamente contenere; si introducono inoltre specifici obblighi informativi per il consumatore qualora la domanda di credito venga rifiutata sulla base delle informazioni presenti in una banca dati
  • modifica l’art. 125-bis TUB, recante la disciplina di “contratti e comunicazioni”
  • modifica l’art. 125-ter TUB, concernente la disciplina del recesso del consumatore, incidendo sulle tempistiche per l’esercizio del diritto
  • modifica l’art. 125-quinquies TUB, sui contratti di credito collegati, da ritenersi risolto di diritto, senza penalità, qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni/servizi conformemente agli artt. 52-57 del Codice del consumo
  • modifica l’art. 125-sexies TUB sulla disciplina del rimborso anticipato, in linea con la nota sentenza della Corte di giustizia UE Lexitor
  • modifica l’art. 125-octies TUB, sulla disciplina dello sconfinamento
  • introduce l’art. 125-octies.1 TUB, con la disciplina della riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento, ricondotta, rispettivamente, a quella delle modifiche unilaterali del contratto e a quella del recesso del finanziatore
  • modifica l’art. 125-decies TUB sulla disciplina dell’inadempimento del consumatore
  • inserisce l’art. 125-undecies TUB, recante la disciplina delle remunerazioni e requisiti di professionalità del personale degli intermediari del credito
  • inserisce l’art. 125-duodecies TUB in tema di educazione finanziaria
  • introduce l’art.125-terdecies TUB, relativo ai servizi di consulenza al debito: i consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito possono accedere ai servizi di consulenza sul debito erogati da fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal MEF
  • inserisce il nuovo art. 127-ter, concernente la valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, estendendo a tutti i contratti di finanziamento i presidi sull’intervento umano previsti dall’art. 124-bis c. da 2 a 2-sexies e 3
  • modifica la disciplina degli “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi“, per cui dalla definizione di intermediazione del credito di cui all’art. 121, lett. h) TUB, discende il chiarimento di cui agli artt. 128-quater, c. 1-bis e 128-sexies, c. 1-bis, TUB, per cui non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria/mediazione creditizia l’attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore ad un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito o ad un mediatore creditizio/agente in attività finanziaria, prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis e II, del TUB.
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