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Trattamento fiscale del riscatto totale anticipato da fondo di previdenza

18 Dicembre 2025

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 296/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti circa il trattamento fiscale, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Singapore, del riscatto totale anticipato della posizione maturata dal contribuente rispetto un fondo di previdenza complementare di diritto italiano. 

L’Istante, cittadino italiano residente fiscalmente a Singapore ed iscritto all’AIRE, dopo aver cessato, insieme al rapporto di lavoro in Italia, la relativa contribuzione al Fondo Pensione Alfa, esponeva di voler esercitare la facoltà di riscatto totale anticipato della posizione maturata, pur non avendo ancora raggiunto il requisito anagrafico per il pensionamento richiesto dalla normativa italiana. 

Il quesito oggetto d’istanza si poneva in relazione all’applicabilità al reddito in questione della disciplina recata dall’art. 17 della Convenzione Italia-Singapore, norma che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza (in questo caso, Singapore) sulle pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in relazione a un cessato impiego privato. 

Ad avviso dell’Istante, la prestazione corrisposta dal Fondo, anche se sotto forma di riscatto totale e immediato, sarebbe equiparabile ad un reddito di pensione e, in virtù del citato art. 17 della Convenzione bilaterale, dovrebbe essere sottoposta a tassazione esclusivamente a Singapore.

L’Agenzia delle entrate non ha accolto la soluzione prospettata dal contribuente.

Invero, ad avviso dell’Ufficio, gli importi derivanti dal riscatto devono essere inquadrati tra le altre remunerazioni analoghe ai salari e agli stipendi ai sensi dell’art. 14, par. 1 della Convenzione citata, e non già tra le pensioni. 

Richiamando quindi il Commentario al Modello OCSE, l’Agenzia ha chiarito che, per poter considerare una prestazione come “analoga a una pensione” ai sensi dell’art. 17 evocato, è necessario che il soggetto beneficiario abbia già maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica

Ora, poiché l’Istante non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione complementare, il riscatto totale anticipato del fondo di previdenza complementare non costituisce la sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato. 

Pertanto, posto che l’attività lavorativa a cui la posizione previdenziale si riferisce è stata interamente svolta in Italia, l’applicazione dell’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione comporta che i redditi derivanti dal riscatto siano imponibili anche in Italia

L’eventuale doppia imposizione che, in tal modo, ne dovesse conseguire dovrà essere rimossa dal Paese di residenza, ovverosia Singapore, mediante l’applicazione del meccanismo previsto, specificamente, dall’art. 22 della Convenzione medesima.

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