WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/12


WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia
www.dirittobancario.it
Flash News

Il decreto di recepimento della Daisy Chains 2 in Gazzetta Ufficiale

12 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 287 dell’11 dicembre 2025, il decreto legislativo 04 dicembre 2025, n. 185, di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/1174 (c.d. Daisy Chains 2), che modifica la Direttiva (UE) n. 2014/59 (BRRD) e il Regolamento (UE) n. 806/2014 (Regolamento SRM), per alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) degli enti creditizi.

Si ricorda che la disciplina del MREL garantisce che le banche abbiano la capacità di assorbire perdite e di essere ricapitalizzate senza ricorrere a fondi pubblici.

Il decreto legislativo che recepisce la Daisy chians 2, in attuazione della delega di cui all’art. 15 della L. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024), aggiorna il quadro normativo nazionale sulla risoluzione bancaria, assicurando una maggiore coerenza con le regole europee in tema di MREL, rafforzando gli strumenti di gestione delle crisi nei gruppi con catene partecipative complesse e chiarendo lo statuto degli enti designati per la liquidazione, con un bilanciamento tra stabilità finanziaria e riduzione del ricorso a fondi pubblici.

Nelle catene partecipative complesse (c.d. daisy chains), infatti, ove vi siano entità intermedie tra l’ente apicale e le controllate, la normativa UE introduce un sistema di deduzioni per evitare che il requisito sia sovrastimato e per assicurare l’effettiva capacità di assorbimento delle perdite: la direttiva consente ora maggiore flessibilità, prevedendo che, a certe condizioni, il MREL interno possa essere fissato su base sub-consolidata.

Lo schema di decreto che recepisce la Daisy Chains 2 interviene sul D. Lgs. 180/2015 (di attuazione della BRRD) e, tra le principali modifiche, si segnalano:

  • una nuova definizione di “ente designato per la liquidazione” all’art. 1 D. Lgs. 180/2015 e la modifica dell’art. 16-bis dello stesso decreto, che prevede la regola generale della non determinazione del MREL per tali enti, ma con possibilità di intervento discrezionale di Banca d’Italia (nuovi commi 1-bis e 1-ter)
  • gli adeguamenti all’art. 16-ter del D. Lgs. 180/2015, per esentare gli enti dalla decisione di applicazione del MREL a certe condizioni
  • la riforma dell’art. 16-quinquies, che disciplina le risorse utilizzabili dagli enti soggetti a liquidazione per soddisfare il requisito e introduce esenzioni dall’obbligo di deduzione per le entità intermedie, con soglia di rilevanza del 7% dei fondi propri e passività computabili
  • la modifica dell’art. 16-octies, che consente aa Banca d’Italia di fissare il MREL su base consolidata per soggetti controllati da un ente designato per la risoluzione, stabilendo le passività che possono concorrere al requisito
  • le modifiche all’art. 16-undecies, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare criteri e frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico per gli enti per i quali sia stato fissato il MREL
  • l’aggiornamento dell’art. 16-duodecies, che include la determinazione del MREL interno su base sub-consolidata nelle comunicazioni a EBA.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 22 Gennaio
Rischi ESG e analisi degli scenari ambientali: nuove linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 22/12


WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01

Iscriviti alla nostra Newsletter