WEBINAR / 22 Gennaio
Rischi ESG e analisi degli scenari ambientali: nuove linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 22/12


WEBINAR / 22 Gennaio
Rischi ESG e analisi degli scenari ambientali: nuove linee guida EBA
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Giudicato penale tributario: le Sezioni Unite in attesa della Consulta

11 Dicembre 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 09 dicembre 2025, n. 31961 – Pres. D’Ascola, Rel. Crucitti

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza del 09 dicembre 2025, n. 31961, hanno chiarito che la definizione della questione relativa agli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo tributario ai sensi dell’art. 21-bis del D. Lgs. n. 74/2000 (c.d. giudicato penale tributario) richiede la previa decisione delle questioni di legittimità costituzionale già sollevate da diverse Corti di giustizia tributaria.

Il tema centrale – come noto – attiene all’efficacia vincolante, in ogni stato e grado del processo tributario, della sentenza penale dibattimentale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, quando i fatti materiali accertati coincidono con quelli rilevanti ai fini impositivi.

Tale disciplina, introdotta dal D. Lgs. n. 87 del 2024 e poi trasfusa nell’art. 119 del D. Lgs. n. 175 del 2024, consente inoltre il deposito della sentenza assolutoria fino a quindici giorni prima dell’udienza di cassazione o dell’adunanza in camera di consiglio.

La Corte ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto alla norma natura processuale, applicabile come ius superveniens ai giudizi pendenti, poiché incide sulla proiezione del giudicato penale nel processo tributario.

La vicenda riguardava il recupero a tassazione di redditi ritenuti prodotti in Italia e l’omesso monitoraggio fiscale di attività estere, sulla base della ricostruzione del domicilio fiscale delle contribuenti. In sede di legittimità veniva prodotta, nei termini previsti dall’art. 21-bis, la sentenza penale dibattimentale irrevocabile che le aveva assolte “perché il fatto non sussiste” con riferimento agli stessi fatti materiali valorizzati dall’Amministrazione finanziaria.

La Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5714 del 4 marzo 2025, rilevato il contrasto interpretativo insorto sull’estensione degli effetti del giudicato penale – se anche alla determinazione del tributo o invece alle sole sanzioni amministrative – rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite hanno richiamato le rimessioni operate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ord. 10 marzo 2025, n. 64) e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (ord. 16 giugno 2025, n. 1838), entrambe incentrate sui profili di possibile illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis del D. Lgs n. 74/2000.

Le due rimessioni, in particolare, hanno posto in evidenza un nucleo comune di criticità dell’art. 21-bis del D. Lgs. n. 74/2000, ritenendo che l’automatismo del vincolo derivante dal giudicato penale di assoluzione possa comprimere il diritto di difesa dell’Amministrazione finanziaria, la quale resta estranea al processo penale e non può incidere sull’accertamento dei fatti destinati a vincolare quello tributario, con possibile lesione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

È stato inoltre rilevato il rischio di una disparità di trattamento rispetto ai modelli degli artt. 651 e 652 c.p.p., che subordinano l’efficacia extrapenale del giudicato alla partecipazione – almeno potenziale – del danneggiato. La C.G.T. di Roma ha poi aggiunto uno specifico profilo di contrasto con l’art. 53 Cost., osservando che l’annullamento automatico dell’atto impositivo può determinare una disuguaglianza: il contribuente assolto beneficerebbe infatti dell’eliminazione della pretesa anche qualora abbia manifestato capacità contributiva, mentre ciò non avverrebbe né nei confronti del contribuente condannato, né per coloro che abbiano commesso violazioni esclusivamente amministrative (ove l’ammontare potenzialmente evaso è inferiore alla soglia penalmente rilevante), casi nei quali non è applicabile la disciplina dell’art. 21-bis.

Tali questioni, ritenute pregiudiziali, incidono anche sulla definizione dell’esatto perimetro applicativo dell’art. 21-bis, con particolare riguardo all’assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – disposizione che consente il proscioglimento quando la prova del fatto sia mancante, insufficiente o contraddittoria – tema sul quale la giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento uniforme, pur non avendo il legislatore previsto alcuna distinzione tra le diverse formule assolutorie.

In attesa della decisione della Corte costituzionale, il Collegio ha pertanto rinviato la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 29 Gennaio
Dati personali: nozione e trattamento in ambito bancario

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/01


WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/12